T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8700 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con l’atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stato escluso dal concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia in data 21 novembre 2008 per il reclutamento di 907 allievi agenti della Polizia di Stato nonché la graduatoria in esito al predetto concorso stilata;

Rilevato che, in ragione della natura dei provvedimenti impugnati, il ricorso doveva essere notificato ad almeno un controinteressato – da identificare con uno dei candidati del concorso utilmente collocatosi nella graduatoria di cui sopra – ai sensi dell’art. 41, comma 2, del cod.proc.amm. (cfr., tra le tante, TAR Lazio, Sez. I ter, n. 5009/2011);

Rilevato che, dalla documentazione agli atti, non risulta che il ricorrente abbia adempiuto al predetto onere, tenuto conto che: – la "relazione di notifica" riportata nell’originale del ricorso – avente carattere essenziale ai fini del perfezionamento della formalità di cui si discute (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 1 aprile 2009, n. 2077; Cass.Civ., Sez. III, 18 settembre 2007, n. 19358) – riguarda esclusivamente l’Amministrazione resistente; – in relazione ai soggetti controinteressati, risultano depositati meri "avvisi di ricevimento" di raccomandate, inviate in epoca successiva al deposito del ricorso, riferibili a quest’ultimo esclusivamente sulla base di quanto dichiarato – nel prosieguo – dal difensore (atteso che lo stesso ricorso non contempla affatto "controinteressati");

Rilevato, tra l’altro, che il ricorrente è rimasto del tutto inerte a fronte della richiesta formulata dal Tribunale con ordinanza n. 5407 del 17 giugno 2011, diretta ad acquisire – ove sussistenti – documenti utili per comprovare l’avvenuta notificazione – nei termini di legge, ossia degli artt. 137 e ss. c.p.c. e delle relative disposizioni di attuazione – del ricorso ad almeno uno dei controinteressati;

Ritenuto che, ciò detto, sussiste difetto di notificazione del gravame ad almeno uno dei controinteressati, il che rende il ricorso manifestamente inammissibile e ne consente la definizione, ex art. 74 cod. proc.amm., con sentenza in forma semplificata;

Ritenuto, peraltro, che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11372/2009, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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