T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8699 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto (n. 8147/2009) la sig.ta E.T. ha adito questo Tribunale per l’annullamento del verbale della Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici relativa al concorso pubblico per esami a n. 80 posti di commissario della Polizia di Stato, indetto con d.m. 17.2.2009, con il quale è stata dichiarata non idonea al servizio di polizia a causa della seguente patologia "alopecia areata, variante alopecia universale del cuoio capelluto e del resto del tegumento cutaneo a rilevanza fisionomica – art. 3, comma 2 del d.m. 30 giugno 2003, n. 198, riferimento tabella 1, punto 2, lett. a)".

Avverso tale provvedimento la ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

a) Eccesso di potere e violazione di legge, attesa l’evidente illogicità del predetto giudizio medico e la carenza di idonea motivazione, non essendo la patologia riscontrata espressamente menzionata tra le cause di esclusione tassativamente previste dal d.m. 30.6.2003, n. 198, art. 3, comma 2, tabella 1, punto 2, lett. a), recante i requisiti di idoneità psico fisica per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

b) Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, motivazione insufficiente, non avendo la Commissione adeguatamente espresso le ragioni per le quali la patologia dell’alopecia areata comportasse una menomazione dell’integrità fisica tale da rendere la ricorrente inidonea al servizio di polizia, per nulla motivando in relazione alla estensione o gravita dell’alterazione fisognomica o funzionale connessa alla predetta patologia.

Si è costituito il Ministero dell’interno.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e, per tale ragione va accolto.

La sig.ra T. deduce l’illegittimità del giudizio di inidoneità reso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico fisici, sia in ragione della mancata inclusione della predetta patologia tra le cause di inidoneità al servizio della Polizia di Stato, menzionate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, sia per omessa indicazione di adeguata motivazione concernente l’estensione e la gravità della patologia riscontrata, tali da compromettere l’idoneità della ricorrente a svolgere il servizio di polizia.

Osserva il Collegio che il citato decreto ministeriale, ai fini della definizione dei requisiti psico fisici descritti all’art. 3, fa espresso rinvio, altresì, alle cause di inidoneità ed alle imperfezioni contenute nella tabella 1, allegata a tale decreto.

Ai sensi del punto 2, lett. a) di tale tabella costituiscono cause di inidoneità al servizio di polizia "le alterazioni congenite ed acquisite croniche della cute e degli annessi, estese o gravi o che, per sede o natura, determinino alterazioni funzionali o fisionomiche".

Orbene, rileva il Collegio che la patologia della ricorrente, accertata dalla Commissione medica, non è ricompresa espressamente tra le cause di inidoneità al servizio di polizia, non essendo specificamente indicata tra quelle contenute sia nell’art. 3 che nella tabella 1 del predetto d.m. 30.6.2003, n. 198.

La citata normativa contiene, invece, una previsione generica, includendo tra le cause di inidoneità tutte quelle alterazioni croniche della cute estese o gravi che determinino alterazioni funzionali e fisiognomiche.

Ciò premesso, occorre rilevare che il giudizio formulato dalla Commissione medica, pur avendo menzionato il tipo di patologia per la quale la ricorrente si ritiene affetta, si è limitato a ritenere tale alopecia areata "a rilevanza fisionomica" quale causa di inidoneità, mediante un mero rinvio al succitato art. 3, comma 2 del d.m. n. 198/2003, omettendo specificamente di accertare e motivare, contrariamente a quanto previsto dalla tabella 1, punto 2, lett.a), in ordine alle specifiche caratteristiche della patologia ai fini della definizione della rilevanza della menomazione decisiva per lo svolgimento del servizio di polizia.

Dalla disposizione normativa appena richiamata, emerge, infatti, che non tutte le alterazioni cutanee possono ritenersi incluse tra le cause di inidoneità, dovendosi ritenere tali soltanto quelle caratterizzate estese o gravi o che per sede o natura determinino alterazioni funzionali e fisionomiche.

Orbene, risulta che la Commissione medica, pur avendo sottoposto la ricorrente ai prescritti accertamenti medici, non si è data carico di verificare, in base alla norma richiamata, se la patologia dell’alopecia areata presentasse i caratteri della gravità, dell’estensione rilevante tali da determinare una alterazione fisionomica o funzionale della ricorrente, né, comunque nel giudizio impugnato è contenuta alcuna indicazione in ordine a tale essenziale circostanza.

Ai fini della definizione della presente controversia il Collegio non può, dunque, che riaffermare il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il giudizio di inidoneità allo svolgimento delle funzioni di polizia deve essere sorretto da un adeguato corredo motivazionale necessario a rendere intelligibile al destinatario del provvedimento in esame, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sottesi alla sua esclusione dalla procedura selettiva.

Di tale onere la Commissione medica non si è data carico, con la conseguenza che il giudizio di inidoneità formulato nei riguardi della ricorrente deve ritenersi inficiato dal dedotto difetto di motivazione e da carenza d’istruttoria.

Pertanto, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell’interno al pagamento in favore della ricorrente delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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