Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-10-2011, n. 36639 Nullità e inesistenza Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 23.7.2010 il giudice di pace di Novara condannava S.E. per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 10 bis accertato fino al (OMISSIS), alla pena di Euro 5.000 di ammenda, ritenendo accertata la responsabilità del predetto che veniva identificato mediante accertamenti A.F.I.S. (Automated Fingerprint Identification System) e risultava sprovvisto di titolo di soggiorno e di qualsivoglia documento di identificazione. In particolare, da quel che è dato comprendere dalla sentenza impugnata risultava "che l’imputato – destinatario di precedenti ordini di espulsione eseguiti, con successivi reingressi nel territorio nazionale senza averne titolo – era stato sorpreso ancora una volta nel territorio nazionale nella data sopra indicata". 2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando:

a) violazione di norma processuale con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., comma 3, per mancanza della motivazione risultando la stessa del tutto illeggibile con conseguente impossibilità di decifrare il percorso logico-argomentativo posto a fondamento della condanna che determina la violazione del diritto di difesa (richiama S.U. n. 42363 del 28/12/2006);

b) l’erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del reato contestato avendo il giudice totalmente omesso di valutare la documentazione in atti dalla quale emergeva che ricorrevano i presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, atteso che risulta documentato che l’imputato è coniugato e convivente con S.E., titolare di regolare permesso di soggiorno, in stato di gravidanza al momento dell’accertamento con data presunta del parto al 3.12.2010, condizione per la quale l’imputato aveva, altresì, richiesto il permesso di soggiorno per cure mediche;

c) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della sussistenza dell’esimente dello stato di necessità come richiesto dalla difesa dell’imputato;

d) vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sollecitata dalla difesa, che il giudice ha escluso con motivazione apodittica richiamando l’esistenza di precedenti a carico dell’imputato che, di contro, allo stato ha subito una sola condanna non ancora irrevocabile;

e) inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, atteso che non era stata notificata la richiesta di presentazione a giudizio al difensore di fiducia nominato dall’imputato in sede di elezione di domicilio; tale eccezione era stata sollevata dal sostituto processuale del difensore di fiducia all’udienza del 6.7.2010 in uno con la richiesta subordinata di concessione di un termine a difesa, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32 bis, della cui facoltà l’imputato non era neppure stato avvisato;

tuttavia, le eccezioni difensive venivano disattesa dal giudice che rinviava la trattazione del processo alla successiva udienza del 23.7.2010;

f) inosservanza di norma processuale con riferimento alla omessa sospensione del procedimento in attesa del rilascio dei permesso per cure mediche, come da richiesta subordinata della difesa, in analogia con quanto previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 10 bis, comma 6.

Motivi della decisione

Preliminare ed assorbente è censura mossa con il primo motivo di ricorso relativa alla violazione di norma processuale, con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., comma 3, per mancanza della motivazione risultando la stessa del tutto illeggibile con conseguente impossibilità di decifrare il percorso logico- argomentativo posto a fondamento della condanna.

Invero, secondo l’orientamento confortato dalla decisane delle S.U. di questa Corte richiamata dal ricorrente, deve ritenersi nulla la sentenza la cui motivazione risulta scritta a mano con grafia illeggibile, laddove l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo ad una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio perchè non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione, ma determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa (S.U., n. 42363, 28/11/2006, Giuffrida, rv. 234916).

Nel caso di specie, deve rilevarsi che la sentenza – sia nella parte motivazionale che nel dispositivo – è stata redatta utilizzando un prestampato che non soltanto è stato integrato in alcune parti a tanto predisposte con una grafia oggettivamente illeggibile, ma sono state, altresì, apportate consistenti interpolazioni con la medesima grafia con la cancellazione, peraltro poco chiara, di parti significative del prestampato. Con il risultato di un testo complessivamente non intellegibile e, conseguentemente di sostanziale mancanza di motivazione.

Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata con il rinvio al giudice di pace di Novara per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di Novara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *