T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 11-11-2011, n. 8697 Politica economica e sociale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I)- Espone in fatto il ricorrente G.A.L. (termine che probabilmente è l’acronimo di Gruppo Azione Locale) "Colli Tuscolani" che con il "Programma Regionale Leader II 1994/1999" approvato dalla Commissione Europea con decisione del 16.10.1996 (decisione non presente in atti) è stata prevista l’erogazione di contributi comunitari "per un programma nella regione Lazio a favore della zona beneficiaria dell’obiettivo 5b in Italia" (obiettivo i cui contenuti non sono documentati e/o indicati in gravame).

Per attuare detto "programma" con delibera della G.R. del Lazio n.11137 del 27.12.1996 (non presente in atti) sono state dettate disposizioni per la presentazione, attuazione e gestione dei Piani di Azione Locale (P.A.L.) e con successiva delibera (G.R. n.2093/1998, anch’essa non presente in atti) si è approvato il P.A.L. "Colli Tuscolani" (non versato in atti): Piano che aveva riguardo all’ambito territoriale delineato dai comuni di Colonna, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Frascati, Rocca di Papa e Rocca Priora, e "proponeva una serie di iniziative e di interventi, in aderenza agli obiettivi del Programma, da sviluppare unitariamente alle amministrazioni interessate anche da vari gruppi, associazioni o singoli operatori aderenti".

Rappresenta ulteriormente parte ricorrente che "Il piano programmatico di azione si è poi sviluppato negli anni successivi mediante approvazione dei singoli P.A.L. ritenuti meritevoli di finanziamento perché rientranti nei criteri e negli obiettivi che il programma si era prefisso. I singoli piani d’azione erano stati, inoltre, attuati nel rispetto delle disposizioni attuative emanate dalla regione Lazio con la richiamata delibera n.11137 del 27.12.1996 e la successiva n.940 del 2.3.1999" (delibera, quest’ultima, al pari della precedente, non versata in atti).

E comunque la Regione Lazio, al termine del periodo programmatico (1994/1999), avvalendosi della "Commissione di controllo finale sui G.a.l. finanziati" (?), istituita con del. G.R. n.1213 del 6.9.2002 (non versata in atti), contestava al G.A.L ricorrente, tramite verbale n.14 del 20.2.2003 (che è stato allegato carente di alcune delle pagine che riassumono il controllo effettuato sulle spese relative agli imprenditori sotto indicati), "l’ammissibilità a finanziamento di alcune iniziative non ritenute invece compatibili con gli indirizzi programmatici". Tra tali iniziative vi sono quelle dei "beneficiari":

Metalmeccanica Bianchi – Azione 4.3.c- (cui si riferisce l’impugnato decreto C/1229)

Faza s.r.l. – Azione 4.3.c.(cui si riferisce l’impugnato decreto C/1249);

MRC as (cui si riferisce l’impugnato decreto c/1228 del 19.9.2003: specifico decreto, quest’ultimo, in ordine al quale si tornerà appresso);

le cui spese non sono state, in alcuni casi totalmente ed in altri parzialmente, ritenute ammissibili a contributo (nella percentuale, non specificata dal ricorrente, ma che dovrebbe essere pari al 40%), essendosi ritenute incoerenti con la relativa azione (i cui contenuti, peraltro, non sono stati documentati).

In particolare:

per quanto riguarda la "beneficiaria" Metalmeccanica Bianchi: non sono state ritenute ammissibili le spese relative al compenso corrisposto a consulente con residenza negli U.S.A.;

per quanto riguarda la Faza s.r.l.: sono state ritenute incoerenti col progetto presentato ed approvato spese per l’adeguamento strutturale degli impianti preesistenti.

L’intimata amministrazione, inizialmente costituitasi in giudizio con mero atto di stile, ha, in data 26 0ttobre 2011, partecipato che, per mero disguido interno, non ha rinvenuto l’avviso di Segreteria relativo all’odierna udienza della quale ne ha chiesto un breve differimento.

All’udienza del 27.10.2011 la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.

II)- La resistente amministrazione regionale, per le ragioni sopra sintetizzate, ha chiesto un rinvio dell’udienza di trattazione del contenzioso.

In realtà la causa non avrebbe potuto, alla luce delle carenze documentali già in precedenza segnalate, essere definita all’odierna udienza necessitando, obiettivamente, di un intervento interlocutorio, con onere a carico dell’amministrazione, al fine di far acquisire alla Sezione (ferma, ovviamente, la facoltà della p.a. di contestare, partitamente, le deduzioni avversarie) i chiarimenti necessari per la sua puntuale delimitazione e definizione.

Parte ricorrente, lo si è già anticipato, non ha neanche indicato, per esteso, la denominazione della quale il temine G.A.L. costituisce l’acronimo. Allo stato, peraltro, si ignora:

A)- quale sia la natura del G.A.L. Presumibilmente si tratta di un organismo associativo ma non è dato, dagli atti di causa, comprendere se è composto da tutti o solo da alcuni dei Comuni ricadenti nell’area territoriale dei Colli Tuscolani ovvero da detti Comuni e da altre associazioni o singoli imprenditori. Parimenti è ignoto se detta struttura sia o meno dotata di personalità giuridica;

B)- quali siano, ovviamente con riferimento a quanto di interesse per la definizione del contenzioso, i contenuti dell’Azioni 4.3.c assunti dal G.A.L. ricorrente a parametro delle iniziative imprenditoriali poste in essere dai soggetti imprenditoriali, in gravame definiti "beneficiari" e chi è stato il soggetto, pubblico o privato, che ha approvato e ritenuto "meritevoli di finanziamento" (ved. pag. 2, penultimo periodo del ricorso) i progetti proposti dai detti "beneficiari";

C) quale fosse – nell’economia del procedimento di assegnazione del contributo di cui trattasi – il rapporto tra Amministrazione regionale e G.A.L. Altrimenti detto è necessario comprendere se il G.A.L. era una sorta di Organismo intermediario tra l’amministrazione regionale erogatrice del contributo e l’impresa beneficiaria dello stesso ovvero se il G.A.L. non solo approvava (come sembra evincersi dal gravame) i progetti presentati dalle imprese candidate al contributo ma, altresì, era competente al rendiconto delle spese (da ammettere a contributo nella percentuale fissata) ed all’eventuale erogazione del contributo stesso (tesi questa che appare avvalorata dal fatto che in gravame, si parla di "G.A.L. finanziati" (e non "finanziabili") e dalla circostanza che soggetto proponente l’odierno giudizio non è alcuna delle imprese cc.dd. "beneficiarie" (finali) del contributo, ma il G.A.L. stesso) che, poi, l’amministrazione regionale, avvalendosi della mediazione della Commissione di controllo, provvedeva a rimborsare al G.A.L.

I chiarimenti sopra specificati potranno essere contenuti in una memoria difensiva (e cioè associati alle controdeduzioni di replica alle censure prospettate da parte ricorrente) ovvero, e sarebbe preferibile, contenuti in separata nota. Detti chiarimenti dovranno essere corredati dei documenti amministrativi (incluso il verbale n.14/2003 della Commissione di controllo finale sui Gal finanziati) su cui si fondano (ovviamente sarà sufficiente uno stralcio dei contenuti di interesse di detti documento ovvero, ove vengano allegati nella loro interezza sarà opportuno, se voluminosi, evidenziarne e/o sottolinearne le parti di interesse) e dovranno essere depositati nella Segreteria della Sezione entro il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione della presente Ordinanza collegiale.

Nelle more rimane sospesa ogni ulteriore determinazione in ordine al rito, al merito ed alla liquidazione delle spese di giudizio.

III)- Non è necessaria, invece, alcuna attività istruttoria con riguardo al decreto C/1228 del 19.9.2003 la cui impugnativa è stata, probabilmente, azionata dal G.A.L. ricorrente per un mero lapsus calami. E, difatti, tale decreto – pur riferendosi alla posizione del beneficiario indicato nella narrativa del gravame (e cioè la MRC as) – è atto con cui, in accoglimento delle osservazioni e/o controdeduzioni mosse dal GAL ai rilievi formulati dalla Commissione di controllo finale nel verbale n.14/2003, la Regione ha ritenuto ammissibili a contributo tutte le spese rendicontate dal Gal per il progetto della MRC as.

Né d’altro canto, in omaggio al principio che privilegia, ai fini della determinazione del petitum, la lettura (non della sola epigrafe, ma) dell’intero ricorso, dall’esame dei contenuti di quest’ultimo è possibile evincere che l’atto impugnato non sia quello contraddistinto col n. C/1228 ma altro. E ciò in quanto, sia nella narrativa che nella parte così detta "in diritto" del gravame, nessun accenno è riservato alla posizione della MRC as (e cioè ad eventuali spese, relative ad altro progetto, non ammesse a finanziamento), limitandosi le doglianze prospettate ad avere riguardo alla sola posizione degli altri due beneficiari sopra menzionati.

Ne consegue che, in parte qua, il ricorso in epigrafe è inammissibile. Rimane, anche con riguardo al presente capo di domanda, riservata alla pronuncia con cui si provvederà all’integrale definizione del contenzioso, ogni statuizione sulla relative spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) così dispone in ordine al ricorso in epigrafe:

– definitivamente pronunciando, dichiara, come da motivazione, inammissibile l’impugnativa del provvedimento C71228 del 19.9.2003 e, pertanto, respinge, in parte qua, il ricorso stesso;

– interlocutoriamente pronunciando:

– a) ordina alla parte ricorrente di notificare la presente Ordinanza alla Regione Lazio, Dip. to Economico ed Occupazionale, presso la sede reale;

– ordina al funzionario preposto alla direzione di detto Dipartimento di fornire i chiarimenti indicati in parte motiva nella sede e nei termini ivi specificati;

– sospende ogni ulteriore pronuncia in rito, sul merito ed in ordine alle spese del giudizio;

– fissa l’udienza pubblica del 15.3.2012 per l’ulteriore trattazione e definizione del contenzioso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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