Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4447 Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.C. propone ricorso per cassazione contro la Prefettura di Trieste, che non svolge difese, avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n. 292/2010 che, decidendo sull’appello proposto avverso la decisione del Giudice di Pace di detta città di convalida dell’ordinanza ingiunzione di sospensione della patente di guida per la mancata comparizione del difensore dell’opponente, pur riformando l’ordinanza di convalida sotto il profilo del riconosciuto legittimo impedimento, ha confermato il provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha osservato che l’appellante aveva perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra, con conseguente stato di coma, durato 56 ore e che nel corso del ricovero ospedaliere, era stata eseguita la verifica del tasso alcolemico con il risultato di 1,28 mg/l, circostanza contestata dall’interessato perchè il ricovero ed il prelievo erano avvenuti senza poter esprimere una volontà contraria. La sentenza ha richiamato giurisprudenza di questa Corte, in sede penale, circa l’utilizzabilità, ai fini del reato contravvenzionale di guida in istato di ebbrezza, del prelievo ematico secondo i normali protocolli di pronto soccorso durante il ricovero a seguito di incidente stradale e la irrilevanza del consenso nel caso specifico. Il ricorrente lamenta con tre motivi, rispettivamente: 1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione perchè si afferma che il verbalizzante aveva presentato richiesta di accertamento del tasso alcolemico non risultante dalla cartella clinica. 2) violazione dell’art. 186 C.d.S. in relazione all’art. 191 c.p.p. e art. 13 Cost., stante l’inutilizzabilità in mancanza del consenso e l’assoluzione in sede penale. 3) violazione dell’art. 186 C.d.S. in relazione al D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 22 e 26. Le censure non meritano accoglimento in quanto non risolutive.

Questa Corte (Cass. 26.5.2010 n. 12898), in sede civile, ha statuito che in tema di sanzioni connesse alla guida in istato di ebbrezza, il provvedimento di sospensione della patente di guida, che il Prefetto adotta nel caso di cui all’art. 186 C.d.S., comma 9, sino all’esito della visita medica del conducente prevista dal precedente comma, ha natura cautelare, essendo adottato sulla base del mero riscontro di un tasso alcolemico superiore a quello prescritto e, quale presupposto della sua emissione non è affatto richiesta l’esistenza di un accertamento giudiziale definitivo; ne consegue che il ricorso proponibile al giudice di pace civile non può che riguardare la sussistenza o meno delle condizioni legittimanti l’applicazione della suddetta misura cautelare e non anche la verifica dell’esistenza della condotta oggetto di accertamento in ambito penale.

A fortiori, il provvedimento può essere adottato dopo un accertamento effettuato attraverso i normali protocolli e nella impossibilità di richiedere il consenso. L’orientamento della giurisprudenza penale citata dal tribunale sulla utilizzabilità nel caso indicato è consolidato (Cass. 4.11.2009 n. 1827, Cass 9.12.2008 n. 4118, Cass. 21.9.2007 n. 38537).

Ne deriva che non esistono vizi di motivazione, anzi la decisione è argomentata ed esauriente, la mancanza del consenso è irrilevante, così come la successiva assoluzione ed i risultati pienamente utilizzabili.

Del resto la censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.p., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nel l’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesse l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

In ogni caso, in relazione al primo motivo la sentenza ha affermato che l’esame era stato fatto a richiesta dei verbalizzanti sul prelievo ematico reso necessario ai fini clinici e non che l’esame alcolimetrico fosse necessario a fini clinici.

In relazione al secondo motivo, la sentenza ha correttamente affermato che il consenso è necessario per il prelievo ematico e non per l’esame alcolimetrico che, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 5, può essere richiesto alle strutture sanitarie in caso di conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche.

Il terzo motivo prospetta una questione nuova.

In definitiva il ricorso va rigettato, senza pronunzia sulle spese per la mancata costituzione di controparte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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