Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 25-03-2011) 11-10-2011, n. 36638

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 16.11.2009 il Tribunale di Reggio Calabria, giudice monocratico, nel giudizio immediato celebrato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, condannava M. T. alla pena di Euro 100 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen., commesso il (OMISSIS), per avere rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale al personale della Polizia di Stato, intervenuto a seguito di segnalazione di una lite in corso sulla pubblica via tra un uomo ed una donna. Sul posto era stato trovato l’imputato, visibilmente ferito, al quale era stato chiesto di fornire le proprie generalità e di mostrare un documento d’identità; questi aveva rifiutato di dare le generalità ed aveva sostenuto di non avere con sè documenti. Sottoposto a perquisizione presso gli uffici della Questura, era stata rinvenuta la patente di guida.

In ordine alla determinazione della pena rilevava il giudice a quo che la modestia dell’episodio consentiva di concedere le circostanze attenuanti generiche, nonostante i precedenti penali a carico dell’imputato e di valutare dette circostanze con giudizio di equivalenza con la recidiva contestata.

2. Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il M., denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 651 cod. pen. per insussistenza dell’elemento psicologico, atteso che il predetto aveva appena subito un’aggressione e si trovava in una condizione tale da non comprendere adeguatamente la richiesta dei poliziotti.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata valutazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva contestata.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è fondato esclusivamente su censure in fatto non sindacabili in questa sede. Peraltro, va ricordato che il reato di cui all’art. 651 cod. pen. è configurabile per il solo fatto che vengano rifiutata l’indicazione delle generalità (Sez. 6. n. 34689, 03/07/2007, Tedesco, rv. 237606).

Quanto alla doglianza relativa al giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva contestata, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto relativo alla ritenuta recidiva avendo il giudice del merito irrogato una pena illegale ritenendo sussistente la recidiva contestata pur trattandosi di contravvenzione, nonostante il testo dell’art. 99 cod. pen. introdotto con la L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4. La sentenza Impugnata ha, infatti, omesso di considerare, ai fini della determinazione della pena, che la normativa citata stabilisce che l’aumento di pena per la recidiva è applicabile soltanto nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro di analoga natura, di guisa che è venuta meno la possibilità di un aumento di pena quando, dopo la commissione di un delitto non colposo, viene commesso, come nel caso in esame, un reato contravvenzionale. Ne deriva che deve essere disposto l’annullamento senza rinvio, a norma dell’art. 620 cod. proc. pen., della sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva che elimina. L’impossibilità nel caso di specie di rideterminare la pena, tenuto conto del giudizio di equivalenza formulato dal giudice di merito tra la recidiva ritenuta e le riconosciute circostanze attenuanti generiche, comporta – ferma la irrevocabilità della sentenza avuto riguardo alla affermazione della responsabilità dell’imputato – la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria per la determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva che esclude. Rigetta nel resto il ricorso.

Dichiara irrevocabile la sentenza medesima nella parte relativa alla dichiarazione della responsabilità penale dell’imputato.

Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale ordinario di Reggio Calabria per nuovo giudizio in ordine alla determinazione della pena.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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