Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4444 Azioni a difesa della proprietà rivendicazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione 8.6.1988 S.T., A., a., L., S. ed Al. citavano dinanzi al Tribunale di Salerno C.V. esponendo di essere proprietari di una quota del cortile sito su particella 240 e 221 del catasto di (OMISSIS) e che l’altra comproprietaria C. V. aveva eseguito abusi a loro danni, costruendo un fabbricato sull’accesso frontale comune trasferendovi la propria attività commerciale, costringendo altri utenti a transitare sul cortile dei S., aveva costruito su un passo di proprietà esclusiva dei S. largo m. 1,20 un forno con attiguo bagno. Chiedevano dichiararsi l’illegittimità delle opere con condanna al ripristino ed ai danni. La convenuta contestava la domanda per essere proprietaria esclusiva ed eccepiva la pendenza di altro giudizio e per tuziorismo il possesso ultratrentennale. Con sentenza 24.9.1993 il Tribunale di Nocera Inferiore, ove la causa veniva trasferita, accoglieva la domanda e condannava la C. all’abbattimento dei manufatti costruiti sul cortiletto di m. 1,20 ed ai danni in Euro 8000, oltre spese, sentenza appellata da L.V..

Si costituivano solo S.A. ed Al. eccependo il passaggio in giudicato della sentenza notificata il 31.1.2005 al procuratore della C. mentre l’appello era stato notificato il 5.3.2005.

Con sentenza 17.12.2009 la Corte di appello di Salerno accoglieva parzialmente il gravame condannando il L. a rimuovere i manufatti costruiti sul solo passo di larghezza di m. 1,20 e compensava le spese dei due gradi.

Osservava la Corte territoriale che l’appello riguardava solo la particella 240 anche per la espressa attestazione di diversa proprietà della particella 221, per la quale il L. non era legittimato, essendo subentrato solo nella particella 240. Il giudice di primo grado non aveva argomentato in ordine ai contrapposti titoli di proprietà e l’onere della prova incombeva sull’attore.

Esaminati titoli e sentenze perveniva alla conclusione che la esclusiva proprietà degli appellati riguardava il passo di m. 1,20 di larghezza e non il cortile.

Ricorre L. con sei motivi, illustrati da memoria, resistono S.A. ed Al..

Motivi della decisione

Col primo motivo si denunzia la non corretta instaurazione del contraddittorio perchè aveva proposto appello in quanto divenuto proprietario e dalla denunzia di successione proposta risultavano altri eredi.

Col secondo motivo si lamenta omessa motivazione perchè poteva formularsi anche in appello l’eccezione di usucapione.

Col terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2697 c.c. in ordine alla valenza probatoria della documentazione che non assolveva al relativo onere. Col quarto motivo si denunzia violazione dell’art. 948 c.c. anche in ordine alla necessità di instaurare un’azione di rivendica.

Col quinto motivo si lamenta la riconosciuta genericità nella individuazione delle fabbriche.

Col sesto motivo si lamenta violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e contraddittoria motivazione per la condanna alla demolizione di opere non individuate o individuabili, essendo il ricorrente proprietario della particella 240. Osserva questa corte Suprema:

In ordine alla prima censura va rilevato che il ricorrente si era espressamente qualificato legatario in relazione ai beni per cui è causa e , quindi, non doveva essere disposta alcuna integrazione nei confronti di eventuali eredi, sotto il profilo che la demolizione richiesta avrebbe interessato anche beni di proprietà degli stessi, e, a quanto è dato comprendere, anche dello stesso ricorrente, il quale rivestirebbe la duplice qualità di legatario per determinati beni e di coerede per altri. Da un lato, infatti, l’esistenza di chiamati che abbiano anche accettato l’eredità non è dimostrabile attraverso la denunzia di successione (atto con valenza solo fiscale) e, dall’altro, la questione secondo la quale la richiesta demolizione interesserebbe anche beni di cui l’attuale ricorrente è comproprietario quale erede f e non proprietario esclusivo quale legatario è nuova.

La seconda censura circa il mancato esame dell’eccezione di usucapione è fondato. Se le fabbriche di cui era stata chiesta la demolizione erano già esistenti nel 1963, la sentenza non poteva limitarsi a dedurre la mancata prova dell’usucapione e la realizzazione nel 1988, senza ulteriori specificazioni.

Restano assorbite le altre censure mentre va rigettata la sesta che ripropone la questione se L.V. era erede o legatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il sesto motivo del ricorso, accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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