Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-10-2011, n. 36706 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 26.8.2010 il Tribunale per i minorenni di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta avanzata da N.R. con la quale da un lato deduceva la irregolarità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna emessa dallo stesso tribunale in data 3.2.2010 per nullità del decreto di irreperibilità, dall’altro chiedeva la restituzione nel termine, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, non avendo la condannata avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Il tribunale – per quanto qui interessa – fondava il rigetto della richiesta di restituzione in termini sulla circostanza della verificata notifica degli atti al difensore nominato di fiducia.

2. Ha proposto ricorso per cassazione la N., a mezzo del difensore, deducendo la violazione dell’art. 175 c.p.p., comma 2, nonchè, il vizio di motivazione sul punto per aver il giudice dell’esecuzione ritenuto non applicabile la restituzione in termini sulla base della presunzione di conoscenza da parte della condannata in regione della notifica al difensore di fiducia, senza considerare che la N., all’epoca dei fatti era minorenne ed il difensore di fiducia era stato nominato dal padre che era deceduto prima della conclusione del dibattimento; pertanto, il difensore non aveva messo a conoscenza del processo e del suo esito nè la condannata, nè i familiari.

Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Premesso che ai fini della decisione sull’istanza di restituzione in termini per l’Impugnazione di una sentenza contumaciale, avanzata ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, come novellato dalla L. n. 60 del 2005, il giudice ha l’obbligo di compiere ogni necessaria verifica in relazione all’effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 3, n. 13215, 01/02/2006, Morgillo, rv. 233640), va ribadito, altresì, che il controllo effettivo di tutti i meccanismi processuali coinvolti dalla richiesta di restituzione nel termine, non può non comportare la necessaria valorizzazione dell’esistenza – o meno – di un valido rapporto di difesa fiduciaria che consenta di conferire capacità dimostrativa di una reale conoscenza alle notificazioni effettuate a mani del difensore per l’imputato resosi irreperibile.

Sotto tale profilo deve tenersi conto che l’affidamento proprio della difesa fiduciaria, in difetto di specifici e inequivocabili elementi indicativi del contrario, consegue di ritenere ragionevolmente raggiunta la prova dell’effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento da parte dell’imputato medesimo (Sez. 5, n. 24707, 31/03/2010, rv. 248472; Sez. 1, n. 49736, 27/11/2009, rv. 245975).

Tale è la valutazione che il giudice dell’esecuzione, correttamente benchè sinteticamente, ha posto a fondamento della decisione di rigetto della istanza di restituzione nel termine. Invero, le dedotte circostanze di fatto (mandato conferito dal padre deceduto prima della conclusione del processo) non erano state prospettate dalla ricorrente nell’incidente di esecuzione in cui si affermava soltanto che il difensore do fiducia non aveva potuto contattare la N..

Alla dichiarazione di inammissibilità non consegue nel caso di specie, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende, atteso che la ricorrente al momento del fatto era minorenne.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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