Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4443 Responsabilità aggravata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I Condominii degli edifici siti in (OMISSIS) con ricorso depositato in data 31-7-2009 chiedevano al Tribunale di Taranto l’autorizzazione ad un sequestro conservativo fino alla concorrenza di Euro 400.000,00 nei confronti della Eredi Semeraro di Semeraro Martino & C. s.n.c. a tutela di un diritto di credito nascente da asseriti difetti costruttivi negli immobili condominiali.

Il Tribunale adito con ordinanza del 21-9-2009 rigettava il ricorso, condannava i ricorrenti al pagamento della somma di Euro 3.500,00 a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 1 ed al pagamento delle spese e compensi della procedura.

A seguito di reclamo da parte dei suddetti Condominii il Tribunale di Taranto con ordinanza del 18-11-2009 ha accolto parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ha revocato l’ordinanza impugnata nella parte in cui i reclamanti erano stati condannati per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 1, ha condannato gli stessi Condominii ex art. 96 c.p.c., comma 3 al pagamento in favore della società reclamata della somma di Euro 3.500,00, ha rigettato per il resto il reclamo e, per l’effetto, ha confermato il provvedimento impugnato, ed ha compensato integralmente tra le parti le spese relative alla fase di reclamo.

Per la cassazione di tale ordinanza i Condomini di via (OMISSIS) hanno proposto un ricorso straordinario ex art. 111 Cost. affidato ad un unico motivo cui la Eredi Semeraro di Semeraro Martino & C. s.n.c. ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale condizionato articolato in un solo motivo.

Motivi della decisione

Deve anzitutto disporsi la riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima ordinanza.

In via preliminare deve esaminata l’eccezione della controricorrente di inammissibilità del ricorso principale per tardività, posto che il provvedimento impugnato, depositato in cancelleria il 18-11-2009, era stato comunicato il 30-11-2009 con biglietto di cancelleria alla controparte, che ha notificato il ricorso il 29-1-2010; in ogni caso il difensore del ricorrente era ben consapevole del contenuto dell’ordinanza resa in sede di reclamo già dal 14-12-2009, data a cui risale la missiva dell’avvocato Di Ponzio prodotta dalla stessa controricorrente.

L’eccezione è infondata, posto che il termine per l’impugnazione decorre secondo le regole generali soltanto dalla notifica della ordinanza sopra menzionata ai sensi dell’art. 326 c.p.c., e non dalla sua comunicazione.

Deve poi essere esaminata la questione dell’ammissibilità o meno del ricorso, considerato che il ricorso per cassazione è esperibile soltanto avverso provvedimenti aventi carattere decisorio e definitivo.

Orbene nella specie l’ordinanza impugnata è definitiva ed ha carattere decisorio relativamente alla condanna dei ricorrenti principali al pagamento della somma di Euro 3500,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, atteso che tale statuizione, non suscettibile di essere sottoposta ad alcun altro specifico mezzo di gravame, è idonea ad incidere con efficacia di giudicato su di una situazione soggettiva sostanziale riguardante la pretesa risarcitoria prevista dalla norma ora menzionata.

Venendo quindi all’esame del ricorso principale, si rileva che con l’unico motivo formulato, denunciando violazione di norma di diritto, viene censurata l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha condannato gli esponenti al pagamento della somma di Euro 3.500,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 come introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 12; invero tale disposizione subordina la pronuncia di condanna per responsabilità aggravata alla condanna della parte soccombente al pagamento delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., laddove nella specie era stata disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese della fase di reclamo.

La censura è infondata.

Invero l’ordinanza impugnata, avendo espressamente rilevato l’insussistenza dei presupposti dell’invocata misura cautelare a tutela di un credito riconducibile all’art. 1669 c.c., ed in particolare del "fumus" della pretesa, essendo verosimilmente fondata l’eccepita prescrizione, ha confermato la condanna dei reclamanti al rimborso delle spese del procedimento cautelare di primo grado;

pertanto la condanna dei reclamanti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3 per responsabilità aggravata è immune dalla censura sollevata dai ricorrenti principali in quanto conseguente alla loro soccombenza in ordine al provvedimento cautelare richiesto, essendo stata sottolineata la grave negligenza dei predetti Condominii nell’aver introdotto una istanza di autorizzazione al sequestro conservativo fino alla concorrenza della somma di Euro 400.000,00 a cautela di un diritto verosimilmente prescritto; mentre è appena il caso di osservare l’ininfluenza al riguardo della compensazione delle spese della fase del reclamo, che invero è stata motivata dalla ritenuta novità della diversa questione relativa ai presupposti di applicabilità dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Con l’unico motivo formulato la ricorrente incidentale, deducendo violazione degli artt. 91-92 e 93 ("rectius" 96) c.p.c., censura l’ordinanza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite, in quanto l’esponente fin dal primo momento aveva richiesto fa condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., comma 3, e la pronuncia emessa ha accolto il reclamo incidentale.

La censura è inammissibile.

L’ordinanza impugnata ha ritenuto la ricorrenza di giusti motivi per compensare le spese della fase di reclamo avuto riguardo all’esistenza di difformi indirizzi interpretativi in relazione alla fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c. ed alla sostanziale novità della questione relativa ai presupposti di applicabilità del comma 3 di tale norma; orbene tale decisione è insindacabile in questa sede, atteso il potere discrezionale attribuito in proposito al giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite con riferimento a giusti motivi, come appunto quelli richiamati dal giudice del reclamo.

In definitiva entrambi i ricorsi devono essere rigettati.

Considerato che la soccombenza dei ricorrenti principali riveste una maggiore incidenza nell’economia delle questioni esaminate in questa sede rispetto alla soccombenza della ricorrente incidentale, ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti la metà delle spese di giudizio, condannando i ricorrenti principali in solido al pagamento dell’altra metà di esse liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi, compensa per la metà tra le parti le spese di giudizio e condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento in favore della controparte dell’altra metà di esse, liquidate in Euro 200,00 per spese ed in Euro 700,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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