Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-10-2011, n. 36705 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 14.6.2010 il Tribunale di Padova, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da Z. S.R. volta ad ottenere la declaratoria di nullità della notìfica dell’estratto contumaciale – con conseguente revoca dell’ordine di carcerazione relativo alla condanna del medesimo tribunale – effettuata ai sensi dell’art. 159 c.p.p. deducendo la nullità del decreto di irreperibilità emesso dal tribunale in data 1.7.2009 per violazione dell’art. 160 c.p.p., comma 4.

Rilevava il tribunale – per quanto qui interessa – che dagli atti risultava che il decreto di irreperibilità era stato preceduto da ricerche effettuate in conformità di quanto disposto dagli artt. 159 e 160 c.p.p. alla luce delle informazioni contenute nella nota della Questura di Catania in data 12.11.2009. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione lo Z., a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione degli artt. 159 e 160 c.p.p.. Afferma il ricorrente che il decreto di irreperibilità emesso dal Tribunale di Padova in data 11.11.2009, per effetto del quale era stata effettuata la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna divenuta esecutiva, non era stato preceduto dalle nuove ricerche nei luoghi indicati dall’art. 159 c.p.p. ed in specie presso l’ultima dimora dello Z., in (OMISSIS). Infatti, la comunicazione del commissariato Librino di Catania con la quale si afferma che il condannato non era più reperibile a detto indirizzo si fondava su ricerche risalenti al 2007 e 2006 come risulta dai verbali di vane ricerche allegati.

Inoltre, il ricorrente censura la motivazione dell’ordinanza impugnata avuto riguardo alla rilevata errata indicazione del certificato rilasciato dal D.a.p. laddove si affermava che lo Z. non era stato detenuto dal 1990.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non è fondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Nessuna violazione delle norme richiamate emerge dagli atti ed anche dalla parziale allegazione del ricorrente.

Premesso che è pacifico che ai fini della notifica dell’estratto contumaciale è necessaria l’emissione di un nuovo decreto di irreperibilità ai sensi dell’art. 160 c.p.p. (Sez. 3, n.181, 15/11/2007), va rilevato che l’art. 159 c.p.p. richiamato al comma 4 della citata norma indica i luoghi in cui devono essere effettuate le nuove ricerche: luogo di nascita, ultima residenza, ultima dimora, luogo dell’abituale attività lavorativa, amministrazione carceraria centrale.

Orbene, nella specie risultano effettuate le ricerche presso quello che risultava essere l’ultimo recapito dello Z., ossia in (OMISSIS) – come indicato testualmente e specificamente anche nella nota allegata dal ricorrente – dovendosi ritenere irrilevante quanto verificato in occasione di precedenti ricerche. E’, invero, del tutto evidente la ratio della disposizione citata laddove prevede le ricerche presso l’ultima residenza e l’ultima dimora, dovendo essere eseguite con completezza, cumulativamente e non alternativamente nei luoghi indicati, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono svolte e, quindi, non potendosi ragionevolmente ipotizzare la rinnovazione in ogni occasione delle ricerche in tutti i precedenti luoghi di residenza e dimora.

Irrilevante, infine, deve ritenersi il rilevato errore contenuto nel certificato del D.a.p., atteso che lo stesso ricorrente afferma che all’atto delle ricerche non era detenuto in carcere.

Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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