Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto del 3/3/2003 il Tribunale di Roma ingiungeva a Fincentro Uno s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente Fincentro) di pagare a Iemme Sistemi s.r.l. (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente Iemme) Euro 21.516,21 oltre interessi per la fornitura di un sistema di comunicazione digitale e successivi interventi.

Con sentenza del 22/7/2004 il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Fincentro alla quale aveva resistito Iemme. Con sentenza del 10/12/2009 La Corte di Appello di Roma rigettava l’appello di Fincentro al quale aveva resistito Iemme; nell’appello Fincentro sosteneva, come già in primo grado, di avere ricevuto un sistema di comunicazione digitale diverso da quello oggetto della proposta contrattuale accettata, avendo ricevuto il modello 332 x invece del modello 333x. La Corte di Appello rilevava che:

l’indicazione della sigla 333x, indicata nell’intestazione della proposta, doveva ritenersi frutto di un errore materiale in quanto non esisteva un modello 333x come indicato in proposta, ma il sistema 33x si articolava nei modelli 331, 332 e 333 che si differenziavano solo per il numero di porte supportabili a seconda del tipo di connessione utilizzata;

– nella proposta accettata da Fincentro erano descritte le prestazioni del sistema che corrispondevano a quelle indicate nella bolla di consegna;

– il sistema 332 (così lo definisce la Corte di Appello che in precedenza lo aveva definito modello) fornito dall’appellata, superava ampiamente le prestazioni indicate nella proposta;

– il sistema era funzionante e l’appellante non aveva mai accennato a sue maggiori esigenze o a deficienze che ne impedissero la proficua utilizzazione, nè aveva mosso contestazioni, al momento della consegna, sull’incompletezza della fornitura.

Fincentro propone ricorso per Cassazione affidato a due motivi e deposita memoria.

Resiste con controricorso Iemme e deposita memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3" e con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione.

2. E’ tuttavia preliminare, rispetto alla valutazione di inammissibilità delle censure in quanto volte ad un riesame del merito, sollecitata dalla controricorrente e dal P.G., rilevare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. perchè non è stata depositata la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, pur dandosi atto, in ricorso, che la sentenza impugnata era stata notificata.

L’affermazione del ricorrente di avvenuta notifica della sentenza, come già ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. S.U. 16/4/2009 n. 9005 Ord. e, più, recentemente, Cass. 10/12/2010 n. 25070 Ord.), determina a suo carico, a pena di improcedibilità, l’onere (in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 ed in ottemperanza alla regola di giudizio sull’onere della prova, applicata alla dimostrazione dei presupposti e delle condizioni di regolarità del processo) di depositare la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, unitamente al ricorso o anche separatamente, ma comunque entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 (arg. ex art. 372 c.p.c., comma 2 applicabile estensivamente ai documenti concernenti la procedibilità del ricorso, ma a condizione che sia rispettato il termine perentorio stabilito dall’art. 369 c.p.c. per il deposito del ricorso); il suddetto onere di deposito è funzionale al riscontro, a tutela dell’esigenza pubblicistica (non disponibile dalle parti), del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione (v. ex plurimis e da ultimo, Cass. 10/12/2010 n. 25070 Ord.).

L’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata priva di rilevanza la non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente (v. Cass. S.U. 16/4/2009 n. 9005 Ord.) Nella fattispecie, come detto, non è mai stata depositata copia della sentenza notificata, nè la produzione avrebbe potuto avvenire nei diversi (ulteriori rispetto al termine dell’art. 369 c.p.c., comma 1) termini di cu all’art. 372 c.p.c. perchè questa norma stabilisce che "il deposito dei documenti relativi all’ammissibilità può avvenire indipendentemente da quello del ricorso", perchè l’art. 369 c.p.c. assegna al ricorrente (a pena d’improcedibilità e non di semplice inammissibilità) l’onere di depositare (tra l’altro) la copia della sentenza notificata "insieme col ricorso"; il termine, dunque, assume, con la funzione di regola di accesso al giudizio di cassazione anche il carattere di perentorietà e di improrogabilità ex art. 153 c.p.c. con la conseguenza che la sanzione dell’improcedibilità non può essere evitata invocando il caso di forza maggiore o fatti imprevedibili non imputabili al ricorrente, essendo la decadenza impedita esclusivamente dall’esercizio del diritto (v. Cass. n. 888/2006).

L’impossibilità di sanatoria della suddetta omissione discende dalla espressa volontà del legislatore e non è emendabile in via interpretativa, come già rilevato da questa Corte laddove ha affermato che forme di sanatoria rimesse all’autonomia delle parti o all’intervento collaborativo del giudice possono essere decise solo dal legislatore "perchè – come ebbe a dire la già citata sentenza costituzionale il riferimento è alla sentenza n. 471 del 1992 – significa modificare l’attuale ruolo del giudice di legittimità" (Cass. S.U. 16/4/2009 n. 9005 Ord. cit.).

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese processuali seguono la soccombenza della società ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.100,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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