Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-10-2011, n. 36704

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata il 26 luglio 2010 il Tribunale di Oristano – sezione distaccata di Macomer, rigettava l’istanza di revoca dell’ordine di carcerazione (in esecuzione di sentenza a pena inferiore a tre anni di reclusione) emesso dal pubblico ministero nei confronti di F.L., non sussistendo le condizioni per l’adozione di decreto di sospensione dell’esecuzione della pena, a ciò ostandovi la circostanza di cui all’art. 656 c.p.p., comma 6, avendo concorso alla determinazione della pena la contestata recidiva infraquinquennale (dichiarata equivalente alle concesse attenuanti generiche).

2. – Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il F., per il tramite del suo difensore, chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce infatti il ricorrente che ai fini dell’esclusione dell’operatività della sospensione delle pene detentivi brevi, non rileva l’espressa contestazione della recidiva ma la sua applicazione in concreto, con la conseguenza che, nel caso in esame, poichè la recidiva non ha concretamente inciso sulla pena, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, a ragione sia dell’operato giudizio di equivalenza tra le aggravanti e le attenuanti generiche, sia dell’ulteriore diminuzione della pena, per effetto del riconoscimento della diminuente speciale ex art. 625 bis c.p., l’ordine di esecuzione andava evidentemente sospeso.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è basata su motivi infondati e va quindi rigettata. 1.1 – Al riguardo giova premettere che l’art. 656 c.p.p., comma 9, stabilisce che la sospensione dell’esecuzione … non può essere disposta nei confronti dei condannati ai quali sia stata "applicata" la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4. La espressione letterale della disposizione introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 9, è assai chiara e non si presta ad equivoci in quanto richiede che la recidiva sia stata in concreto applicata; ciò significa che non è sufficiente che l’aggravante sia stata formalmente contestata, apparendo Invece necessario che essa sia ritenuta dal giudice della cognizione, con incidenza effettiva sulla determinazione della pena.

Ed, infatti, la giurisprudenza di legittimità formatasi dopo la introduzione della disposizione in esame ha rilevato che il divieto di sospendere la esecuzione delle pene detentive brevi in caso di recidiva reiterata è subordinato non già alla qualità di recidivo del condannato, ma alla circostanza che la recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4, sia stata applicata, cioè effettivamente valutata in quanto circostanza aggravante soggettiva ed abbia perciò prodotto conseguenze sulla pena irrogata (vedi Cass., Sez. 4, 26 giugno 2007 – 24 luglio 2007, n. 29989, CED 236944).

E la giurisprudenza ha ulteriormente chiarito che la recidiva deve ritenersi applicata non solo quando venga ritenuta prevalente sulle attenuanti, ma anche quando venga ritenuta equivalente, perchè in tal caso incide concretamente sulla pena, determinando la inoperatività delle attenuanti (vedi Cass., Sez. 1, 8-15 novembre 2007, n. 42326).

Al contrario non può ritenersi concretamente applicata la recidiva che venga ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti (così Cass., Sez. 1, 28 settembre – 17 ottobre 2006, n. 34680, CED 235270).

A tali principi il Collegio intende uniformarsi perchè essi sono fondati su una corretta Interpretazione della disposizione In discussione. 1.1 – In base a tali indirizzi non può allora condividersi l’assunto del ricorrente che pur riconoscendo che le concesse attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alle aggravanti contestate (ivi comprese la recidiva), dall’applicazione di una ulteriore diminuente (quella speciale ex art. 625 bis c.p.) inferisce che la recidiva non sia stata "applicata", senza considerare, però, che l’aggravante di cui trattasi, pur non determinando un aggravamento della pena, ha tuttavia "paralizzato" l’effetto delle concesse attenuanti generiche, impedendo alle stesse di svolgere la loro funzione di concreto alleviamento della pena irroganda, nel senso che, senza "l’applicazione della recidiva", la pena applicata al F., in definitiva, non avrebbe subito una sola diminuzione per effetto della attenuante speciale ex art. 625 bis c.p. ma ben due.

2. – Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 c.p.p. in ordine alla spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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