Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-10-2011, n. 36703 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 10.5.2010 il Gip del tribunale di Paola, in funzione di giudice dell’esecuzione, sulla richiesta del pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso ad A.N. con le sentenze specificamente indicate, atteso che il predetto nel quinquennio aveva commesso altro delitto.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’ A., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la nullità del provvedimento di revoca della sospensione condizionale perchè emesso inaudita altera parte, senza la fissazione dell’udienza camerale e la necessaria partecipazione delle parti e del difensore.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

Premesso che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può accedere all’esame dei relativi atti processuali, nel caso di specie dagli atti è dato verificare l’infondatezza della doglianza del ricorrente.

Infatti, dagli atti si rileva che a seguito della richiesta del pubblico ministero di revoca del beneficio della sospensione condizionale si era svolta, in data 20.10.2004, regolare udienza camerale, secondo la disciplina prevista per l’incidente di esecuzione richiamata dal ricorrente, all’esito della quale il giudice aveva riservato la decisione di cui all’ordinanza impugnata.

Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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