Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4435

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne opere edili relative a un solaio di un vano terraneo, sito in (OMISSIS), che versava in condizioni fatiscenti.

Nel 1997 B.M. conveniva in giudizio davanti al tribunale di Benevento-Guardia Sanframondi le signore Z.G., Ze.

A. e Z.A., chiedendone la condanna ad eseguire lavori di sostituzione del solaio, con il pagamento di metà delle spese ai sensi dell’art. 1125 c.c..

Z.A. era la sola a costituirsi giudizio; ella non contestava la domanda limitatamente alla richiesta di riparazione del solaio in oggetto.

Il tribunale il 15 gennaio 2003 rigettava la domanda diretta ad ottenere la sostituzione del solaio e dichiarava le convenute tenute a consentirne la riparazione secondo le modalità indicate dal c.t.u. con obbligo di pagamento di metà delle spese occorrenti.

Adita da B.M., con sentenza febbraio 2005 la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento di eccezione formulata da Z.A., rilevava che era stata omessa la notifica dell’appello ad An. e Z.G. nel termine che era stato concesso dalla stessa Corte.

Riteneva pertanto che l’appello fosse divenuto inammissibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

B.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 23 marzo 2006, svolgendo cinque motivi.

Z.A. ha resistito con controricorso illustrata da memoria.

Motivi della decisione

I cinque motivi ruotano intorno alla legittimità dell’ordine di notificare il ricorso impartito dalla Corte d’appello e alla inammissibilità dichiarata in sentenza per omissione dell’adempimento di cui all’art. 331 c.p.c..

Preliminare appare il quinto motivo di ricorso, che denuncia l’erroneità dell’ordine di rinotifica, questione logicamente anteriore alle tematiche relative alla natura scindibile o inscindibile della causa e alla riconducibilità dell’ordine stesso all’art. 331 c.p.c..

Consta dagli atti, come esposto in ricorso, che all’udienza del 15 ottobre 2003, presenti i difensori di appellante e appellata, la Corte rilevò che l’atto di appello non era stato notificato a Ze.

A. e G. e dispose la notifica dell’impugnazione "alle predette".

Alla successiva udienza il difensore dell’appellante B. fece presente che A. e G. erano decedute e chiese termine per notifica dell’appello agli eredi.

La Corte, riservatasi la decisione, emise ordinanza di rinvio per precisazione delle conclusioni. L’istanza venne rinnovata all’udienza del 19 settembre 2004, nella quale la causa venne assegnata a sentenza.

Risulta inoltre nel fascicolo del ricorrente la presenza di certificazione del decesso di entrambe le signore Z., certificazione che era già in atti, allegata a separato atto di appello del quale era stata tentata la notifica il 2 marzo 2002, notifica risultata impossibile per l’avvenuto decesso, come da attestazione contenuta nelle relate di notifica dell’ufficiale giudiziario R.V..

La Corte di appello, come sostenuto in ricorso, ha errato nel disporre nuovamente la notifica dell’atto di appello, nominativamente, alle signore Z. e non agli eredi delle stesse.

Non poteva quindi trarre automaticamente dall’impossibile adempimento di questo obbligo la conseguenza di cui all’art. 331 c.p.c., comma 2.

Discende da quanto esposto l’accoglimento del quinto motivo di ricorso, restando assorbiti gli altri.

La sentenza va cassata e la cognizione rimessa ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per gli adempimenti relativi al prosieguo del giudizio di appello e le statuizione anche quanto alle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione dalla Corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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