Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4434 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione dell’11/6/1999 C.A. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento della somma di L. 2.517.620 alla ditta Lagona Angela per una fornitura di agrumi e uva; questa fornitura aveva fatto seguito ad altra fornitura avente ad oggetto identici prodotti e regolarmente pagata; la fornitura per la quale era stata chiesta ingiunzione di pagamento era documentata con fattura del (OMISSIS) e documento di trasporto.

L’opponente deduceva di non avere ricevuto la merce di cui alla seconda fornitura.

Con sentenza del 31/1/2002 il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.

Proponeva appello L.A. sostenendo che la consegna era provata dalla testimonianza del proprio marito L.C. e che, trattandosi di vendita da piazza a piazza con la clausola franco partenza, ai sensi dell’art. 1510 c.c. il venditore si era liberato dall’obbligo della consegna rimettendo la merce al vettore (circostanza provata) e, quindi, l’acquirente non poteva far valere l’eccezione di mancata consegna. C. negava di avere ordinato o ricevuto la merce.

Il Tribunale di Caltagirone, sezione distaccata di Grammichele, con sentenza del 31/12/2004 rigettava l’appello rilevando che il presupposto per l’applicabilità del disposto dell’art. 1510 c.c. (che prevede la liberazione del venditore dall’obbligo di consegna con la consegna al vettore) doveva provarsi la stipulazione di un contratto di compravendita che, invece, non era provato; era invece provata la consegna della merce ad un mediatore, tale G., il quale, tuttavia, non era il rappresentante del C. e lo stesso teste della L.A. aveva dichiarato che la merce era stata consegnata a tale soggetto.

L.A. propone ricorso per Cassazione affidato ad un unico motivo; resiste con controricorso C..

Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduce il vizio di motivazione e la violazione dei principi di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 c.c. e segg.; sostiene che la motivazione è contraddittoria perchè, essendo provato che la merce era stata consegnata al vettore, con conseguente liberazione del fornitore, il rapporto doveva ritenersi perfezionato; prosegue affermando che il C. era inattendibile perchè negava un rapporto commerciale con la ditta Lagona, ma al tempo stesso riconosceva di avere ricevuto dalla stessa una prima fornitura; aggiunge che negli atti impropriamente si faceva riferimento ad un contratto di vendita, mentre il rapporto tra le parti doveva essere qualificato come somministrazione. Qualificato il rapporto come somministrazione, la ditta Lagona non doveva provare l’esistenza di ogni singola fornitura, ma solo il contratto di somministrazione che doveva ritenersi provato.

2. Il motivo è infondato: la motivazione non è contraddittoria perchè non è contraddittorio affermare che il venditore, ai sensi dell’art. 1510 c.c. si libera dall’obbligo di consegna con la consegna al vettore e, dall’altro, che il presupposto di applicabilità di tale disposizione è la conclusione di un contratto di vendita che invece non è provato. Quanto alla dedotta erroneità della qualificazione del rapporto quale compravendita invece che somministrazione, si deve osservare che mai nel giudizio di merito era stata dedotta l’esistenza di un contratto di somministrazione il che comporta l’inammissibilità della censura in quanto introduce una questione, anche di fatto, nuova; la censura non attinge neppure la ratio decidendi: il giudice di appello ha ritenuto che, successivamente alla fornitura che C. aveva ricevuto e pagato, il rapporto era intercorso tra L. e il mediatore G. che era privo del potere di rappresentare C.; pertanto ha escluso l’esistenza del rapporto contrattuale tra L. e C..

Ne discende il rigetto del ricorso; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a C.A. le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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