Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-03-2011) 11-10-2011, n. 36700 Procedimento di sorveglianza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 2.2.2010 il Tribunale di sorveglianza di Torino, rigettava il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Vercelli, in data 28.1.2009, aveva rigettato l’istanza di liberazione anticipata avanzata da M. G. con riferimento al semestre di pena espiata dal 28.6.2008 al 28.1.2009. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, personalmente, denunciando, in primo luogo, la violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità relativamente all’omesso avviso al difensore di fiducia, avvocato Michele Parola, della fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza all’esito della quale veniva emessa l’ordinanza impugnata, con conseguente violazione del diritto di difesa.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata con riferimento alla valutazione di merito posta a fondamento del rigetto dell’istanza di liberazione anticipata.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso, preliminare ed assorbente, è fondato.

Come è noto il tribunale di sorveglianza nelle materie di competenza procede, ai sensi dell’art. 678 c.p.p., comma 1, con le forme del procedimento camerale di esecuzione disciplinato dall’art. 666 c.p.p., e ss.. Detta norma prevede, ai commi 3 e 4, che della fissazione dell’udienza in camera di consiglio sia dato avviso alle parti ed ai difensori e che l’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore.

Premesso che, quando è dedotto, mediante ricorso per cassazione, l’error in procedendo, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) la Corte di cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può accedere all’esame dei relativi atti processuali, nel caso di specie dagli atti è dato verificare la fondatezza la doglianza del ricorrente sul punto, come è stato, peraltro, compiutamente rilevato dal Procuratore Generale presso questa Corte nelle conclusioni scritte.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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