Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4432 Comunione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.A. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il coniuge separato, P.C., per lo scioglimento della comunione relativa ad un terreno sito in (OMISSIS), sul quale in costanza di matrimonio essi avevano eretto un fabbricato.

Il convenuto resisteva alla domanda sostenendo che il terreno era di sua esclusiva proprietà e che il fabbricato vi era stato costruito prima del 1975.

Il Tribunale rigettava la domanda di scioglimento della comunione e, accogliendo la domanda subordinata proposta dall’attrice all’udienza dell’1.6.1998, condannava il convenuto al pagamento in favore della N. della somma di L. 200 milioni, corrispondente al contributo economico e lavorativo fornito dalla moglie nel periodo di convivenza per la costruzione dell’immobile.

L’impugnazione del P. era respinta dalla Corte d’appello di Roma. Quest’ultima osservava che, applicandosi la disciplina processuale previgente alla L. n. 353 del 1990, la formulazione di una domanda subordinata all’udienza di precisazione delle conclusioni era legittima e imponeva al giudice di provvedere su di essa, non avendo l’altra parte rifiutato il contraddittorio. Nel merito di tale domanda, riteneva che la valutazione dell’apporto economico dato alla costruzione del fabbricato dalla N., che a differenza del P., all’epoca disoccupato, svolgeva attività lavorativa dipendente, dovesse essere effettuata in via equitativa, considerato che i lavori erano stati eseguiti in economia e tenuto conto del contributo di tutta la famiglia di lei; e che il credito di detta parte sorgesse in regime di comunione per il solo impiego al ridetto scopo di materiali e attività comuni.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre P.C., formulando due motivi d’impugnazione.

La parte intimata resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento espresso nello svolgimento della censura agli artt. 112 e 184 c.p.c., assumendosi che le domande nuove possono essere esaminate non quando ne manchi la ricusazione, ma ove sia stata manifestata un’esplicita accettazione del contraddittorio.

1.1. – Il motivo è infondato.

Secondo le S.U. di questa Corte (sent. n. 8596/98), la domanda proposta all’udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti essa è rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione, non essendo utile allo scopo l’opposizione fatta in comparsa conclusionale" (conformi tutte le successive: Cass. nn. 2658/99, 15185/01, 13750/02, 11064/03 e 21816/06).

2. – Con il secondo motivo è dedotta l’insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. La Corte d’appello, sostiene parte ricorrente, non solo non ha motivato in maniera adeguata la conferma della sentenza di primo grado, ma ha altresì considerato, in maniera incongruente, che il P. fosse disoccupato, mentre, al contrario, questi cessò la propria attività nel 1984, epoca in cui la costruzione dell’edificio era stata ultimata, sicchè l’argomento è stato utilizzato in maniera fuorviante. Il P., inoltre, era titolare di una ditta che operava appunto nel settore edilizio, per cui egli soltanto, e non anche la moglie, aveva i mezzi e le capacità per provvedere alla costruzione. Ancora, l’eventuale contributo che, secondo la Corte d’appello, sarebbe stato dato da tutti i membri della famiglia non ha rilievo ai fini del giudizio e non può concorrere in alcun modo a far ritenere esistente il diritto di credito vantato dalla N.. Quest’ultima, proprio perchè svolgeva attività impiegatizia non poteva che dare un contributo minimo alla costruzione. Sebbene i suoi redditi annui fossero in quegli anni di circa L. 4 milioni annue, i giudici di merito le hanno liquidato in via equitativa una somma di L. 200 milioni, per materiali e mano d’opera, senza alcuna base logico-giuridica, assente la prova dell’acquisto dei materiali, come quella, sia pure approssimativa, delle giornate di lavoro impiegate.

Infine, nella decisione impugnata manca ogni riferimento alla censura inerente al richiamo all’azione di indebito oggettivo, di cui difettano i presupposti.

2.1. – Il motivo è fondato nei termini che seguono.

In generale, il vizio di insufficiente motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ricorre nei casi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha guidato il convincimento del giudice di merito ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi (Cass. nn. 3824/99, 1205/99, 9971/98, 10975/97, 2114/95 e 131/83), fermo restando che tale deficit deve essere desumibile esclusivamente a stregua del tessuto argomentativo della sentenza stessa, restando escluso che la parte possa far valere il contrasto fra la propria ricostruzione e quella operata dal giudice di merito e l’attribuzione agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi rispetto alle proprie aspettative e deduzioni (Cass. nn. 1754/07 e 3881/06).

Il canone di sufficienza della motivazione si arricchisce, inoltre, di un requisito ulteriore allorchè il giudice operi la liquidazione equitativa di una prestazione, nel qual caso, pur nell’insopprimibile approssimazione connaturale a tale tecnica, occorre che nella sentenza impugnata si dia conto delle premesse di fatto e delle considerazioni logiche che autorizzano il campo di variazione entro cui fissare il quantum dovuto, indicando i criteri oggetti vi assunti a base del procedimento valutativo (cfr. in tema, Cass. nn. 10401/09 e 50/09).

2.1.1. – Nel caso di specie, non è chiaro cosa abbia inteso affermare la Corte territoriale lì dove ha ritenuto condivisibile il richiamo all’art. 2033 c.c. operato dal Tribunale "in via incidentale al fine di inferirne (…) la consistenza patrimoniale dell’apporto della N. specie in relazione al valore dei materiali impiegati nella costruzione". Non consequenziali, poi, risultano le affermazioni che collegano tale valutazione, effettuata dal giudice di prime cure, all’attività lavorativa di tutti i membri della famiglia (s’intende, quella d’origine della N.), per poi trarre da ciò che l’apprezzamento compiuto appare corretto "specie in considerazione della circostanza che la costruzione è stata realizzata in economia e che, di conseguenza, la determinazione del credito della N. poteva avvenire solo in via equitativa", e che al riguardo le conclusioni raggiunte dal Tribunale (che aveva liquidato in 200 milioni del vecchio conio il credito dell’attrice) "appaiono, peraltro, confortate dalle fotografie della costruzione e dalla rendita catastale attribuita all’immobile attraverso classamento catastale risalente al 1985".

Tale ragionamento svolto dalla Corte capitolina fonde in un unico apprezzamento l’an e il quantum della liquidazione, di guisa che mentre sono chiare le ragioni della scelta di liquidare il credito in via equitativa, non altrettanto può dirsi in merito al criterio che, in definitiva, la Corte ha ritenuto di seguire nel quantificare lo stesso. Detta motivazione, inoltre, appare del tutto insufficiente lì dove desume la congruità della liquidazione operata dal Tribunale dalle foto e dalla classificazione catastale dell’immobile, elementi, questi, che possono deporre in ordine al valore finale del bene, ma non per questo consentono di comprendere la misura dell’apporto fornito dalla N., direttamente e/o con l’ausilio dato benevolentiae vel affectionis causa dai suoi familiari.

3. – Per tali considerazioni, deve ritenersi integrato il dedotto vizio motivazionale, che impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà ad una rinnovata valutazione di merito circa la misura del credito dell’attrice.

3.1. – Il giudice di rinvio provvederà, altresì, in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, respinto il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *