T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 1567

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno ex art. 32 t.u.;

– la domanda è stata presentata prima della novella della l. 94/2009, e quindi ad essa è applicabile la normativa pregressa;

– la Questura sostiene che l’affido non era utile ad attivare la procedure di cui all’art. 32 t.u. in quanto non è stato regolarmente vidimato, talchè la procedura di affido non si sarebbe perfezionata;

– si ritiene che questa posizione non sia corretta, in quanto nella normativa antecedente alla novella si era consolidato l’orientamento che riteneva sufficiente ad ottenere la conversione ex art. 32 t.u. finanche un affidamento di fatto, cioè una situazione con garanzie sull’effettiva esistenza dell’affidamento sicuramente inferiori a quella di cui si discute oggi;

– le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

SPESE a carico dell’amministrazione resistente determinate in euro 500, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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