Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4431 Servitù coattive di passaggio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Vi.Pi., non in proprio ma quale procuratore speciale di A. e B.M.T., proprietarie di appezzamenti di terreno in comune di (OMISSIS), agiva in giudizio innanzi al Tribunale di Aosta nei confronti di Vi.Lu. e L. V., A.A., C.L., B.G. e della Stella del Mattino s.r.l., per l’ampliamento a fini edificatori di una servitù di passo da pedonale a carraio, ai sensi dell’art. 1051 c.c., comma 3.

Tutti i convenuti, ad eccezione di V.L. e di G. B., resistevano alla domanda e deducevano che i terreni di parte attrice avrebbero potuto fruire, al fine del passo carraio, di altro percorso ubicato più a monte.

Con sentenza del 16,2.2000 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata la concreta destinazione edificatoria dei fondi dominanti.

L’impugnazione proposta da Vi.Pi., che in corso di causa si rendeva successore a titolo particolare di A. e B.M. T., era respinta dalla Corte d’appello di Torino, con sentenza del 7.2.2005. Riteneva la Corte territoriale – per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità -che i fondi dominanti, sebbene edificabili, non consentissero l’ampliamento della servitù così come richiesta, ossia mediante l’allargamento del già esistente viottolo pedonale. Ciò in quanto la L.R. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, art. 33, comma 7 ammetteva esclusivamente interventi diretti alla costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, mentre nel caso in esame i terreni di proprietà appellante non erano interamente ma solo per due lati circondati da boschi.

Per la cassazione di tale ultima pronuncia ricorre Pi.

V., quale mandatario di A. e B.M.T. e in proprio come successore a titolo particolare di queste ultime, formulando due motivi di annullamento.

Resistono con controricorso Vi.Lu., A.A., C.L. e la Stella del Mattino s.r.l., i quali hanno anche depositato memoria.

Gli altri intimati – V.L. e B.G. – non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo d’impugnazione è dedotta la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, art. 33.

Contestando la parte della sentenza impugnata in cui la Corte subalpina ha ritenuto che per quanto riguarda le strade, non qualificabili come opere infrastrutturali dirette al soddisfacimento di interessi generali, l’art. 33 L.R. citata ammette esclusivamente gli interventi diretti alla costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, il ricorrente sostiene che l’esegesi di tale norma deve innanzi tutto transitare attraverso la più generale nozione di ambiti inedificabili, più precisamente di "aree boscate" ai sensi dello stesso art. 33, commi 1 e 2 la cui individuazione e delimitazione è rimessa ai singoli comuni ai sensi del comma 9 di detto articolo. Di conseguenza, la corretta interpretazione della L. cit., art. 33, comma 7 deve essere compiuta in correlazione logico- teleologico-sistematica con il corpo normativo delle prescrizioni di vincolo urbanistico, e parametrata all’identificazione delle aree boscate in concreto adottata dal comune. E’ all’interno di tali aree, sostiene parte ricorrente, che vigono i divieti e le parziali deroghe di edificabilità, tra cui, appunto, la deroga di cui al predetto comma 7, che consente appieno l’accoglimento della domanda. Nello specifico, il comune di (OMISSIS) ha adottato, con Delib. consiglio 27 marzo 1997, n. 59 un’apposita cartografia catastale di perimetrazione delle aree boscate, al cui interno ricadono i terreni oggi di proprietà Vi.Pi., che pertanto devono ritenersi interclusi.

2. – Con il secondo motivo è dedotto l’omesso esame di documenti o, in ogni caso, l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione.

Se fosse stata esaminata la perimetrazione delle aree boscate, di esclusiva competenza comunale, la Corte d’appello non sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge anzi detto, perchè avrebbe rilevato che vi è interclusione, per essere i terreni in questione inclusi nell’area boscata; che l’accesso alla pubblica via (OMISSIS) dalla stradina pedonale non è diretto, perchè avviene attraverso una servitù di passaggio sui mappali di proprietà della Stella del Mattino s.r.l.; che vi è poi un’altra servitù di passo carrabile a favore del fondo di proprietà V. – A. e contro la proprietà C.; che da quella prima servitù di diparte un’ulteriore servitù di passaggio sempre su proprietà C. a favore di un fondo di proprietà di terzi, analoga al caso di specie;

che il primo tratto di accesso alla via pubblica verso al stradina pedonale avviene su fondi che appaiono inclusi nell’area boscata inedificabile, assistita però da una strada veicolare di recente realizzazione per l’asservimento della proprietà V. – A.;

che il proseguimento dell’ulteriore asservimento dei fondi di proprietà Stella del Mattino s.r.l. in direzione sud è stato realizzato mediante costituzione di servitù coattiva veicolare, il che dimostra che gli strumenti urbanistici in vigore consentono la deroga all’inedificabilità lungo l’ampliamento della strada pedonale; che l’area boscata inedificabile vieta la realizzazione di nuovi fabbricati, ma è produttiva di volumetria realizzabile su zone limitrofe, nelle quali si possono realizzare altri manufatti edilizi di urbanizzazione pubblica e/o privata, come l’allargamento della stradina pedonale in questione; che i pareri relativi all’impatto paesaggistico (della Sovrintendenza ai Beni ambientali), urbanistico (del comune di (OMISSIS)), forestale (del Corpo Forestale della Valle d’Aosta) erano favorevoli, suggellando così l’effettiva e concreta fattibilità dell’ampliamento della strada pedonale in questione.

2.1.- Quanto alla censura di ultrapetizione, sostiene parte ricorrente che la Corte d’appello ha dichiarato, andando oltre i limiti dell’effetto richiesto, che la deroga all’inedificabilità ai sensi della L.R. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, art. 33, comma 7 non si applica al caso di specie, affrontando in tal modo una questione che non era mai stata posta dalle parti.

3. – Quest’ultima doglianza, di carattere prioritario, è infondata.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice allorchè emette una sentenza costitutiva di una servitù di passaggio coattivo deve evitare che il suo comando si ponga in contrasto con norme di carattere imperativo come quelle stabilite dalle leggi urbanistiche e dai piani regolatori che pongano limiti o divieti all’esecuzione delle opere necessarie per la costituzione e/o l’esercizio della servitù, adottando in caso negativo una soluzione differente che consenta l’imposizione in concreto del vincolo (Cass. nn. 11112/91 e 6009/82).

Va da sè che il rispetto di tali norme di natura imperativa non è rimesso alla disponibilità delle parti, ma rientra nei poteri d’ufficio del giudice.

4. – Sono infondate anche le restanti censure.

4.1. – L’interpretazione, in senso ostativo al richiesto ampliamento della servitù, che la Corte territoriale ha dato della L.R. Valle d’Aosta n. 11 del 1998, art. 33, recante la normativa urbanistica e di pianificazione territoriale, è da condividere.

Detta norma vieta l’edificazione nelle aree boscate, individuate e delimitate dai comuni mediante apposite cartografie catastali, salvo taluni limitati interventi espressamente previsti dal medesimo articolo. Tra i quali, l’attuale comma 3, lett. d), di tale norma, corrispondente al comma 7 del predetto articolo nel testo antevigente alla modifica apportata con L. n. 18 del 2009, ammette opere infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi.

Pacifica l’inclusione delle strade nel concetto di infrastruttura urbanistica, ed altrettanto indiscutibile, per contro, l’esclusione di una strada privata di accesso ad una sola proprietà – come nella specie – dal novero delle opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali (lett. a, stesso comma 3, in parte qua corrispondente al previgente comma 6), deve rilevarsi che l’interpretazione della norma caldeggiata dal ricorrente, che vorrebbe il concetto di interclusione correlato non ai boschi naturalisticamente intesi, ma all’area boscata, id est alla relativa perimetrazione cartografico-catastale operata dal comune ai sensi della stessa norma, è del tutto insostenibile non solo a livello esegetico, ma anche e soprattutto a stregua del criterio logico- teleologico-sistematico che lo stesso ricorrente invoca.

Ed infatti, oltre alla circostanza che la norma in commento si riferisce alle strutture intercluse "nei boschi" e non "nell’area boscata" così come delimitata ai sensi del comma 9 (oggi comma 4) dell’art. 33, è del pari decisivo che ove si accedesse all’interpretazione proposta dal ricorrente sarebbero intercluse solo le strutture totalmente interne all’area boscata e non anche quelle limitrofe ad altre zone del piano regolatore generale (di cui le aree boscate costituiscono parte integrante in seguito all’approvazione regionale), con la conseguenza del tutto irragionevole che la deroga all’inedificabilità sarebbe ammessa per le prime, ancorchè in ipotesi non totalmente circondate da bosco, e in ogni caso esclusa per le seconde, nonostante il minor impatto urbanistico derivante per queste ultime dalla vicinanza ad aree non boscate.

Inoltre, lo stesso concetto di interclusione nell’accezione giuridica sua propria predica un situazione di enclave effettivo, e non un dato di zonizzazione.

4.2. – Conseguentemente, è priva della sua stessa premessa giuridica anche la doglianza (apparente perchè relativa a questioni rimaste assorbite) concernente la mancata valutazione delle altre condizioni della domanda, preclusa dall’incompatibilità delle opere necessitate alla servitù rispetto ai limiti imposti dallo strumento urbanistico.

5. – In conclusione il ricorso va respinto.

6. – Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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