T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 1566

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– si tratta di diniego di emersione per l’esistenza di precedente ostativo,

– il precedente è per titolo di reato (rapina) che è effettivamente ostativo rientrando nei limiti edittali dell’art. 381 c.p.p.,

– il ricorrente deduce che la condanna è stata emessa solo il 6 marzo 2010, e quindi è successiva alla data della domanda di emersione,

– la difesa del ricorrente ritiene che i requisiti per essere ammessi all’emersione ex l. 102/09 debbano essere posseduti alla data di scadenza dei termini per presentare la domanda,

– il Tribunale, ripensando anche il proprio precedente orientamento citato nel ricorso, ritiene che sia decisivo verificare la data di apertura del procedimento amministrativo definito con il provvedimento impugnato;

– in linea generale, la data di apertura del procedimento di emersione coincide con la domanda di emersione (i cui termini scadevano il 30. 9. 2009), ma nel caso in esame, la data di apertura del procedimento è in realtà il 15. 10. 2010, perché il provvedimento impugnato è nato da una istanza di riesame in autotutela presentata dalla parte ricorrente;

– il procedimento di riesame aperto dalla domanda dell’interessato deve essere svolto in base alle circostanze esistenti a quel momento (tempus regit actum), e tra tali circostanze vi era ormai anche la sentenza di condanna;

– le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente quantificate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *