T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 1565

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente è cittadino extracomunitario cui è stato negato il rinnovo del permesso di soggiorno,

– a sostegno del ricorso si deduce come unico motivo la nullità del provvedimento impugnato per mancata traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero (il decreto è tradotto solo in francese, e secondo il ricorrente in modo non completo);

– ma la giurisprudenza è granitica nel senso che la mancata traduzione (o la asserita scorretta traduzione, il che è lo stesso) incide non sulla legittimità del provvedimento impugnato, ma sulla decorrenza del termine per notificare il ricorso;

– sul punto CdS, VI, 23 settembre 2008, n. 4585: l’omessa traduzione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno in una lingua conosciuta allo straniero può costituire soltanto motivo per giustificare una tradiva impugnazione del provvedimento; T.A.R. Basilicata Potenza, 27 novembre 2008, n. 901: La mancata traduzione in lingua conosciuta dal cittadino extracomunitario del provvedimento che gli nega il permesso di soggiorno o il suo rinnovo non incide sulla correttezza del potere esercitato dall’ Amministrazione, ma semmai costituisce una mera irregolarità che può eventualmente rilevare ai fini della rimessione in termini nel caso di tardiva proposizione del ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo, causata dalla non conoscenza delle lingue italiana e francese; TAR Napoli, sez. VI, 17 settembre 2008, n. 10320: La mancata traduzione del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno in una lingua conosciuta dall’extracomunitario non determina l’illegittimità del provvedimento stesso, ma costituisce mera irregolarità, che può assumere rilievo ai fini della rimessione in termini ove abbia causato tardività nella proposizione del ricorso giurisdizionale;

– il ricorrente non ha bisogno di rimessione in termini, e nel merito il suo ricordo deve essere respinto;

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico determinate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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