T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 1563

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che è impugnato il provvedimento con il quale la Prefettura di Bergamo ha respinto l’istanza di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certo B.I., per mancanza del requisito reddituale (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che, a prescindere da ogni altra considerazione, è lo stesso ricorrente ad ammettere (cfr. ricorso p. 2 Par. 6 e doc. 3 ricorrente, copia lettera per tentativo di conciliazione) di avere svolto non già attività di lavoro domestico o assistenziale, ma di distribuzione volantini pubblicitari, sì che la domanda di legalizzazione andrebbe comunque respinta;

– che quindi il ricorso va pure respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti. Dispone invio di copia della presente sentenza e del ricorso introduttivo al P.M. presso il Tribunale di Bergamo per quanto di eventuale competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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