Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4427 Prove

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.S. ha agito contro il nipote R.A., per ottenere la restituzione della cappella funeraria da lui costruita, in (OMISSIS), su area concessagli dal comune con contratto registrato a (OMISSIS) al n. 194, vol. 152.

Ha sostenuto che, per la temporanea sepoltura di altro parente, aveva consegnato al congiunto le chiavi della cappella, ma che il convenuto non aveva restituito le chiavi ed anzi aveva negato i diritti dell’attore.

Il R. ha resistito deducendo che D. aveva rinunciato alla concessione e che il Comune gli aveva trasferito la concessione del suolo, di cui era divenuto titolare.

La domanda è stata accolta dal tribunale di S. Maria Capua Vetere, sul rilievo che per il trasferimento del bene immobile sarebbe stato necessario atto scritto che non era stato documentato, poichè la rinuncia alla concessione prodotta dal convenuto non aveva il necessario valore negoziale.

La Corte d’appello di Napoli il 21 febbraio 2005 ha dichiarato inammissibile l’appello, perchè gli appellanti R. non hanno dimostrato l’allegata qualità di eredi, non essendo idonea allo scopo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Ha rilevato che anche la resistente D.M. non aveva documentato di essere erede dell’attore D.S.. I sigg.

R. hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 27 marzo 2006. I D. sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

I due motivi mirano a demolire la declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Il primo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 15 del 1968, art. 4 e del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 46 e 47.

Parte ricorrente sostiene che con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata nel fascicolo di parte era stato validamente dimostrato che gli appellanti erano eredi dell’originario convenuto.

Con il secondo motivo i ricorrenti svolgono la medesima doglianza, sotto il profilo della insufficienza della motivazione, insistendo nel sostenere che il certificato di morte di R.A. e l’autocertificazione attestante lo status di eredi degli appellanti dovevano giustificarne la qualità. Il ricorso è infondato.

E’ bene chiarire che dalla sentenza di appello emerge che unico elemento addotto dagli appellanti per dimostrare di essere eredi del defunto A. era costituito da una dichiarazione datata 25 maggio 2011 resa da uno di essi, R.R., presso il comune di (OMISSIS).

La giurisprudenza dominante di questa Corte insegna che alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà prevista dalla L. n. 15 del 1968, art. 4 deve negarsi qualunque rilevanza, sia pure indiziaria, qualora costituisca l’unico elemento esibito in giudizio al fine di provare un elemento costitutivo dell’azione o dell’eccezione, atteso che la parte non può derivare elementi di prova a proprio favore, ai fini del soddisfacimento dell’onere di cui all’art. 2697 cod. civ., da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi (Cass. 5321/06). Inoltre è stato affermato che il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 2 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) chiarisce che le dichiarazione sostitutive di certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti, tra cui la residenza, previste dall’art. 46 del medesimo testo normativo, esulano dall’ambito della prova civile, riguardando "la produzione di atti e documenti agli organi della P.A. nonchè ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono" (Cass. 26937/06).

E’ quindi insegnamento largamente condiviso che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale (Cass. 703/07; 15486/07; 6755/10;10191/10).

In materia successoria questi principi sono invero stati contraddetti da occasionali enunciati (Cass. 5730/78; 4275/76; 5803/09), ma restano lezione corrente (Cass. 6132/08), poichè si saldano coerentemente alla ferma giurisprudenza, applicata dalla Corte d’appello, secondo la quale incombe alla parte che ricorre per cassazione, nella qualità di erede della persona che partecipò al giudizio di merito, l’onere di dimostrare, il decesso della parte originaria e la propria qualità di erede; in difetto, l’impugnazione dev’essere dichiarata inammissibile per mancanza di prova della legittimazione ad impugnare (Cass. 1943/11; 15352/10; S.U. 4468/09).

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.

Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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