T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 1562

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– al ricorrente non è stato rinnovato il permesso di soggiorno perché lo stesso ha patteggiato la pena per il reato di: 1) violenza sessuale consumata in danno di una ragazzina minorenne; 2) violenza sessuale tentata in danno di altra ragazzina minorenne; 3) atti osceni (si ricorda che il ricorrente non è invece più un ragazzino, essendo nato nel 1976);

– la violenza sessuale è consistita nel dare una pacca sul sedere di una ragazzina (violenza consumata) e nel tentare di toccare il seno dell’altra (violenza tentata);

– per questi due reati commessi il 24. 2. 2008 lo stesso è stato condannato il 17. 3. 2009;

– gli artt. 4 e 5 t.u. prevedono che tale tipo di reato sia ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno;

– la difesa del ricorrente sostiene che, in realtà, questi avrebbe avuto diritto ad una valutazione individualizzata in quanto lo stesso sarebbe de facto un soggiornante di lungo periodo, ma lo status di soggiornante di lungo periodo si acquista a seguito di un provvedimento costitutivo di rilascio del relativo permesso di soggiorno CE di cui il ricorrente (peraltro, in Italia dal 2007, se si è correttamente compreso quanto scritto a pag. 4, penultima riga, del ricorso, e quindi privo del requisito dei 5 anni per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo) non dispone;

– la difesa del ricorrente sostiene inoltre che il reato per cui è stato condannato non rientrerebbe né nell’art. 380 c.p.p. né nell’art. 381 c.p.p., perché si tratterebbe di mero tentativo, e non di reato consumato, ma la difesa del ricorrente erra grandemente nel ricostruire il titolo di reato per cui è stato condannato il ricorrente, in quanto il ricorrente è stato condannato in realtà nella stessa sentenza per due reati di violenza sessuale, uno (consumato) in danno della minore Toninelli Alice, e l’altro (tentato) in danno di Capretti Valentina;

– la circostanza che il ricorrente sia stato condannato per il reato di violenza sessuale consumata si comprende con chiarezza, oltre che dal capo d’imputazione, anche dal calcolo della pena per il patteggiamento, dove è stata assunta come pena base quella del reato consumato di violenza sessuale in danno della prima ragazzina (5 anni), è stata sottratta l’attenuante speciale del fatto lieve (2 anni e 6 mesi), sono state sottratte le attenuanti generiche (1 anno e 8 mesi), è stata aumentata per la continuazione con il reato tentato in danno della seconda ragazzina (1 anno e 10 mesi), è stata aumentata per la continuazione con il terzo reato (quello di atti osceni) (2 anni) ed è stato sottratto il rito premiale scelto (1 anno e 4 mesi);

– è peraltro il caso di ricordare al difensore del ricorrente, che quand’anche questi fosse stato condannato solo per il reato tentato di violenza sessuale lieve, comunque il tentativo di violenza sessuale lieve rientrerebbe ugualmente nell’art. 381 c.p.p., in quanto la pena edittale del reato tentato si ricava sottraendo alla pena massima la diminuzione minima per il tentativo ed alla pena minima la diminuzione massima;

– ne consegue che se la violenza sessuale è punita con la pena da 5 a 10 anni, il tentativo di violenza sessuale sarà punito con la pena da (5 anni – 2/3) a (10 anni – 1/3), che significa che il reato tentato è punito con la pena da 1 anno e 8 mesi a 6 anni e 8 mesi di reclusione;

– siccome l’art. 381 c.p.p. prevede l’arresto facoltativo in flagranza per "delitto non colposo consumato o tentato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a 3 anni", si nota come il tentativo di violenza sessuale, essendo punito con la pena massima di 6 anni e 8 mesi di reclusione, rientra tranquillamente nello spettro dell’art. 381 c.p.p.;

– per inciso, nulla cambia se si considera anche l’attenuante speciale del fatto di lieve entità, perché essendo prevista per essa la diminuzione della pena "in misura non eccedente i due terzi" (che nel linguaggio del codice penale significa da 1 giorno a 2/3), la pena edittale della violenza sessuale tentata lieve (dovendo essere calcolata anche qui sottraendo alla pena massima la diminuzione minima ed alla pena minima la diminuzione massima) sarà pari alla pena da (1 anno e 8 mesi – 2/3) a (6 anni e 8 mesi – 1 gg.), ovvero a pena da 6 mesi e 20 gg. a 6 anni, 7 mesi e 29 gg. di reclusione;

– la circostanza che il soggetto non sia stato in concreto arrestato deriva dal fatto che l’arresto dell’art. 381 c.p.p. è per l’appunto facoltativo;

– le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente determinate in euro 500.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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