Cass. civ. Sez. II, Sent., 20-03-2012, n. 4426

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 22 gennaio 2002 il Tribunale di Bologna – adito da V.S. e in via riconvenzionale dalla s.n.c. C.P. Calor Press di Giampaolo Grassi & C. e da G.G. in proprio – respinse sia la domande dell’attrice, sia quella dei convenuti, dirette ad ottenere l’una l’adempimento di un contratto verbalmente intercorso tra le parti e il risarcimento di danni, l’altra il rimborso delle spese e il risarcimento di danni conseguenti all’unilaterale recesso dell’altra parte dal rapporto.

Impugnata in via principale da V.S., in via incidentale dalla società Calor Press e da G.G., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Bologna, che con sentenza del 7 giugno 2005 ha rigettato entrambi i gravami. A tale conclusione è pervenuta condividendo il giudizio del Tribunale, secondo cui nessuna delle parti era riuscita a dimostrare il reale contenuto del contratto in questione, che per V.S. prevedeva la fornitura a lei di stampi per la riproduzione di gemelli in oro, mentre per la società Calor Press aveva per oggetto lo stampaggio da parte sua degli oggetti, mediante attrezzature acquistate con il contributo anche della committente.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione V. S., in base a quattro motivi, poi illustrati anche con memoria. La s.n.c. C.P. Calor Press di Giampaolo Grassi & C. e G.G. si sono costituiti con controricorso, formulando a loro volta un motivo di impugnazione in via incidentale.

Motivi della decisione

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Del ricorso principale i resistenti hanno contestato pregiudizialmente l’ammissibilità, osservando che è privo di una adeguata esposizione dei fatti di causa.

L’eccezione va disattesa, poichè dal contesto complessivo dell’atto si ricava con sufficiente precisione lo svolgimento sia della vicenda che ha dato luogo alla controversia, naturalmente secondo la tesi di V.S., sia del processo nei suoi gradi e fasi.

Con i motivi addotti a sostegno dell’uno e dell’altro ricorso viene rivolta alla sentenza impugnata sostanzialmente una stessa censura, anche se variamente articolata e prospettata da opposti punti di vista: avere la Corte d’appello abdicato al potere-dovere di decidere la causa, a causa di presunte carenza probatorie circa il contenuto del negozio intercorso tra le parti.

La doglianza è fondata, poichè in definitiva il giudizio si è risolto in un inammissibile non liquet. A fronte della ritenuta incertezza delle risultanze istruttorie relative alla natura del contratto in questione, del quale era comunque incontroversa l’avvenuta conclusione, si sarebbe dovuto vagliarle comparativamente, per stabilire quale dei rispettivi assunti delle parti fosse maggiormente plausibile, alla luce del complesso delle testimonianze assunte, dei documenti acquisiti, delle presunzioni utilizzabili, salvo in estrema ipotesi l’esercizio del potere officioso che l’art. 2736 c.c. attribuisce al giudice, proprio per supplire alle situazioni di insufficienza probatoria come quella che nella specie è stata ravvisata.

Accolti pertanto i ricorsi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Bologna, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie entrambi; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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