T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 11-11-2011, n. 1561 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto:

– che G.P. nella presente sede impugna il provvedimento meglio indicato in epigrafe, con il quale si è visto denegare il rilascio di un permesso di costruire, richiesto ai sensi della normativa sul cd. "piano casa" per ampliare l’abitazione propria e dei familiari, sita in Brescia, alla via Caboto 10 (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento impugnato);

– che il provvedimento impugnato con riferimento anche alle osservazioni presentate dal ricorrente e al precedente parere della commissione edilizia, motiva il diniego nei termini di cui appresso. L’immobile realizzando sarebbe infatti in contrasto con l’art. 13 delle NTA dello strumento urbanistico vigente, perché collocato a distanza inferiore a metri 5 dal limite di zona; tale distanza minima non sarebbe derogabile nemmeno in presenza, come nella specie, dell’assenso dei proprietari finitimi, perché le norme speciali della legge sul piano casa consentirebbero la deroga ai soli limiti quantitativi dettati dal PRG vigente, non già a limiti di distanza (doc. 1 ricorrente, cit.; doc. 3 ricorrente, copia primo parere commissione edilizia; doc. 4 ricorrente, copia osservazioni; doc. ti 5 e 6 ricorrente, copie convenzioni con i confinanti);

– che G.P. a sostegno del ricorso deduce unico motivo di violazione dell’art. 3 comma 1 l.r. Lombardia 13/2009, nel senso che la norma, nel consentire una deroga ai "regolamenti edilizi" dovrebbe a suo dire essere interpretata nel senso di consentire la deroga anche alle norme sulle distanze delle quali qui si ragiona, e non solo ai limiti quantitativi alla edificazione;

– che il Comune resiste, con memoria 4 novembre 2011, difendendo il proprio operato e chiedendo che il ricorso sia respinto, poiché, a suo avviso, la norma in questione, contenuta nello strumento urbanistico e non, a stretto rigore, nel regolamento edilizio, sarebbe comunque inderogabile;

– che il ricorso è fondato e va accolto. L’interpretazione sostenuta dalla parte ricorrente è infatti corretta anzitutto alla luce di due argomenti logici. In primo luogo,. l’art. 3 comma 1 della l. 13/2009, con formula ripetuta negli altri articoli della legge, fa riferimento ad una duplice deroga, sia "alle previsioni quantitative degli strumenti (urbanistici) medesimi, vigenti o adottati" sia ai "regolamenti edilizi", il che mal si comprenderebbe se, come vorrebbe il Comune, la deroga fosse una sola, ai limiti volumetrici. In secondo luogo, l’art. 5 della stessa legge, nel dettare "disposizioni generali" per gli interventi da essa previsti, consente senza restrizioni una deroga alle "previsioni dei piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali, escluse le aree naturali protette", a significare che una deroga a limiti non volumetrici è nello spirito della legge. Inoltre, vi è un importante indizio in tal senso tratto dalla prassi, dato che le risposte alle "domande frequenti" sull’argomento nel sito web ufficiale della Regione, alla domanda ") Le distanze minime previste dal Codice civile e dagli strumenti urbanistici comunali devono essere rispettate dagli interventi di cui alla legge 13/2009?" rispondono affermativamente nel senso che "Le distanze minime previste da disposizioni di legge, tra cui quelle di cui al Codice civile (Artt. dal 873 al 907) o al Codice della strada ( D.Lgs. n. 285/1992, Artt. dal 13 al 34) devono essere sempre rispettate. E’ possibile derogare alle disposizioni previste all’interno degli strumenti urbanistici comunali, che stabiliscono distanze diverse, salvo che le stesse non configurino norme integrative della disciplina di cui all’art. 873 del Codice civile in materia di distanze tra fabbricati. In ogni caso, non può essere derogata la distanza minima di mt. 10 tra fabbricati di cui al D.M. 2.4.1968". Le distanze di zona di cui nella specie si ragiona sono quindi fra quelle derogabili;

– che pertanto l’atto impugnato va annullato;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento 29 giugno 2011 prot. n°11- 542 del Responsabile del settore sportello unico dell’edilizia del Comune di Brescia. Condanna il Comune stesso a rifondere a G.P. le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.500, oltre contributo unificato e accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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