Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 12-10-2011, n. 36811 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza ex art. 310 c.p.p. del 24/2/11 (attestata come definitiva il 19/3/11) il Tribunale del riesame di Bologna, in accoglimento dell’appello del Pm presso il Tribunale di Reggio Emilia avverso l’ordinanza 30/12/10 del Gip di quel Tribunale che aveva rigettato la richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.M., indagato per i reati (in Fabbrico, Reggio Emilia e Verona dagli ultimi mesi dell’anno 2007 al 4/1/08 in concorso con N.O.) di favorito ingresso illegale nel territorio dello stato della cittadina moldava O.T. e dell’induzione di costei alla prostituzione, favorendone e sfruttandone le prestazioni, così come quelle della cittadina russa C.A., applicava nei confronti del detto A. la misura richiesta, rigettando le contrarie deduzioni della difesa (memoria dep. 15/2/11).

Con atto 23/3/11 a firma dell’interessato, depositato nella cancelleria del Tribunale di Verona il 24/3/11, l’ A. ricorreva a questa Corte di Cassazione, chiedendo la restituzione nel termine per impugnare: il provvedimento del Tribunale di Bologna gli era stato notificato presso il difensore di ufficio (il 7/3/11) sul supposto della sua (dichiarata) irreperibilità, mentre egli era reperibile, tanto da avere fatto domanda di residenza all’anagrafe del Comune di Verona già l’11/6/10; aveva avuto conoscenza dell’ordinanza applicativa solo il 22/3/11, quando il proprio difensore di fiducia (avv. Pippa del foro di Verona) l’aveva ricevuta (a mezzo telefax) da quello di ufficio (avv. Fornaciari del foro di Reggio Emilia, interpellato in proposito dall’avv. Pippa in pari data con lo stesso mezzo).

All’udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva la restituzione del ricorrente nel termine per impugnare; conforme la richiesta del difensore nominato d’ufficio in questa sede.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero risulta dagli atti che all’udienza camerale di discussione davanti al Tribunale di Bologna non erano comparsi nè l’ A. nè la sua difesa d’ufficio. E se il primo era stato legittimamente dichiarato irreperibile (in quel momento: poco rileva che l’anno prima potesse aver chiesto la residenza nel comune di Verona) e la seconda aveva depositato memoria, nondimeno non risulta, vista l’assenza di un rapporto fiduciario con il difensore, che l’ A. abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordinanza a suo carico (prima del 22/3/11, quando il difensore fiduciario del foro di Verona ne faceva richiesta a mezzo fax al collega difensore d’ufficio del foro di Reggio Emilia).

Per riconosciuta giurisprudenza la prova relativa grava sull’ufficio (v. Cass., 1, sent. n. 8138 del 17/2/10, rv. 246126, De Leo), di talchè deve essere il giudice a valutare se in concreto l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

Nel caso, tra l’altro, neppure risulta che il decreto di irreperibilità, come dovuto per il generale principio desumibile dall’art. 160 c.p.p., sia stato rinnovato in vista della notificazione all’interessato dell’ordinanza a suo carico.

Il ricorrente va pertanto rimesso nel termine per impugnare, con restituzione degli atti al Tribunale di Bologna competente per il merito ( art. 176 c.p.p., comma 2).

P.Q.M.

restituisce A.M. nel termine per impugnare l’ordinanza del 24/2/2011 del Tribunale della Libertà di Bologna e dispone la restituzione degli atti al suddetto Tribunale per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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