Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 12-10-2011, n. 36810

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 14/10/10 il Tribunale di Roma, giudice dell’esecuzione, su istanza del Pm revocava la sospensione condizionale della pena concessa a S.N. con sentenza 11/7/05 del Tribunale di Roma. Rigettava invece la richiesta di applicazione di indulto formulata dallo stesso Pm.

A giudizio del Tribunale il beneficio era inapplicabile, uno dei reati contemplati nel provvedimento di cumulo in esecuzione essendo successivo al 2/5/06 e la sua pena ancora in espiazione, ciò che impediva lo scioglimento del cumulo medesimo per l’eventuale applicazione del beneficio ad altri reati, ferma restando la necessità di revocare detta eventuale applicazione a ragione della commissione di altro delitto non colposo nel quinquennio con pena riportata non inferiore a due anni ( L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3).

Ricorreva per cassazione il Pm, deducendo violazione di legge:

secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (che veniva citata), ai fini dell’applicazione dell’indulto, per evidenti ragioni di favor rei, la scissione (virtuale) del cumulo era possibile; nel caso concreto, poi, la pena irrogata per il delitto successivamente commesso (tentato furto aggravato in concorso, commesso in Roma il 22/2/08) era inferiore al biennio (mesi 4 di reclusione ed Euro 120 di multa).

Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., condividendo le ragioni del ricorrente Pm, chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata sul punto dedotto.

Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato in ordine all’applicazione dell’indulto.

Corretti i rilievi del Pm ricorrente: il cumulo comprendente pene per reati condonabili e non condonabili va scisso, in favore del reo, ai fini dell’applicazione dell’indulto. Chiarissima, in tal senso, la giurisprudenza di questa Sezione richiamata nel ricorso (n. 12709 del 6/3/08, Di Giovanni; n. 19339 dell’11/5/06, Nirta). In concreto, poi, la pena riportata per il reato commesso successivamente al 2/5/06 è inferiore ai due anni di reclusione che avrebbero comportato la revoca del beneficio ( L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3). Sul punto si impone pertanto un nuovo esame del giudice di merito, che si uniformerà al deciso per ciò che concerne ogni questione di diritto ( art. 627 c.p.p., comma 3).

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’applicazione dell’indulto e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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