Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 29-09-2011) 12-10-2011, n. 36809 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 23/11/10 il Gip del Tribunale di Roma, giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente sollevato nell’interesse di M.R. volto alla sospensione dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti il 13/1/09 (e revocava l’indulto di mesi 4 di reclusione precedentemente concessogli con ordinanza 20/6/07).

La questione ineriva all’interpretazione del titolo esecutivo costituito dalla sentenza 3/7/07 del Gip del Tribunale di Roma (irrevocabile il 16/12/08) che in esito a giudizio abbreviato condannava il M. alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 1.000 di multa per i reati ivi specificati. Era controverso se la detta sentenza avesse applicato o meno la recidiva (contestata in rubrica) di cui all’art. 99 c.p., comma 4, con le conseguenze di legge sulla possibilità o meno di sospenderne l’esecuzione. Precedente pronuncia (21/7/09) sfavorevole al condannato era stata annullata dalla Corte di Cassazione (con sentenza depositata il 7/6/10) e la questione era pertanto riesaminata in sede di rinvio.

Il giudice osservava come, alla luce degli stessi principi affermati dalla sentenza della Cassazione, la recidiva (al di là della formale contestazione ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4) fosse stata in concreto applicata dal giudice di merito, con conseguenze sulla pena irrogata: e ciò nonostante il più favorevole aumento di pena della metà (giusta l’art. 99 c.p., comma 3, cui era fatto riferimento) e non di due terzi (giusta il comma 4 dello stesso articolo). Infatti il richiamo al comma 4 era espresso e ne era stato fatto derivare il diniego delle attenuanti generiche.

Ricorreva per cassazione la difesa del M., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: sotto il primo profilo il giudice dell’esecuzione non si era attenuto ai principi di diritto espressi nella sentenza di annullamento e sotto il secondo profilo non aveva considerato che il giudice di merito aveva negato le attenuanti generiche non tanto per la ricorrenza della recidiva specifica reiterata nel quinquennio quanto piuttosto per l’apprezzamento negativo della personalità dell’imputato. In nessun modo, quindi, vi era stata applicazione in concreto della recidiva qualificata ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 4.

Nel suo parere scritto il PG presso questa S.C., condividendo le ragioni del ricorso, chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Il ricorso è fondato.

Con la sentenza di annullamento 26/4/10 (dep. 7/6/10) la 5 sezione di questa Corte aveva affermato (riaffermato) il principio di diritto per cui gli effetti preclusivi sulla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656 c.p.p., comma 9 discendono dalla applicazione effettiva nei confronti del condannato della recidiva qualificata prevista dall’art. 99 c.p., comma 4. Nel caso in esame, osservava la Corte, ciò non sembrava essere avvenuto, posto che la sentenza aveva dato rilievo alla formale contestazione della recidiva reiterata contenuta nell’imputazione e non invece al richiamo contenuto nella motivazione alla meno grave recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 3, cui era seguito il corrispondente aumento di pena nella misura della metà (anzi che dei due terzi di cui all’art. 99 c.p., comma 4).

A fronte di tale pronuncia il giudice del rinvio, per sostenere la tesi dell’effettiva applicazione della recidiva più grave nel caso concreto, oltre a ricordarne il richiamo contenuto in motivazione, ha conferito decisivo rilievo al diniego delle attenuanti generiche, asserita conseguenza della detta applicazione.

Il primo argomento era già stato svalutato dal giudice dell’annullamento (precedente annullamento del 28/5/09, relativo allo stesso incidente, aveva affermato la potestà del giudice dell’esecuzione di interpretare il contenuto del giudicato e di chiarirne la portata e i limiti). Quanto al secondo, come osservato dal ricorrente e dal PG nel suo parere, il diniego è stato esplicitamente determinato dalla negativa valutazione della personalità del soggetto (con mero richiamo, al proposito, alla contestazione della recidiva reiterata specifica, espressione appunto di tale negativa personalità), laddove peraltro l’effetto preclusivo della recidiva in parola sulle attenuanti generiche è sulla loro prevalenza ( art. 69 c.p., comma 4) e non sul loro riconoscimento, ove ricorrano. Si impone pertanto una nuova valutazione del giudice di merito, che si uniformerà al deciso per ciò che concerne ogni questione di diritto ( art. 627 c.p.p., comma 3).

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *