Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2012, n. 4422 Pensione di riversibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12 gennaio 2006 il Tribunale di Roma accoglieva la domanda di M. e B.F. – il primo quale titolare della pensione di reversibilità relativa alla moglie deceduta C.D. ed erede di questa e il secondo solo quale erede della stessa – intesa al ricalcolo del trattamento pensionistico della dante causa, acquisito mediante cumulo dei contributi versati all’INPDAI e quelli versati in precedenza al Fondo di previdenza delle aziende elettriche. La domanda veniva accolta, in base alla statuizione secondo cui il predetto trattamento pensionistico non era soggetto ai limiti di massimale propri delle pensioni maturate per la sola contribuzione INPDAI e l’INPS, succeduto per legge a quest’ultimo, veniva condannato al pagamento delle differenze.

2. Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’appello di Roma, che, con sentenza non definitiva del 1 aprile 2009, rigettava la preliminare eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dagli appellati e, con sentenza definitiva del 2 dicembre 2009, in accoglimento dell’appello dell’INPS respingeva la domanda ritenendo che la pensione de qua era stata calcolata correttamente, mediante applicazione del massimale previsto per le pensioni INPDAI. 3. Di queste decisioni i ricorrenti domandano la cassazione con due motivi. L’INPS ha depositato procura ai difensori.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo si lamenta che la Corte d’appello abbia ritenuto ammissibile l’appello dell’INPS, benchè proposto oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, sul presupposto, del tutto irrilevante, che nella sentenza e nella relata di notificazione non risultava indicato il nome del procuratore della parte istante.

2. Col secondo motivo, subordinato, si sostiene che erroneamente sia stata ritenuta la legittimità del calcolo della pensione, che il limite applicato dall’ente previdenziale non poteva spiegare effetti noi confronti di un trattamento maturato anche con contribuzione versata non all’INPDAI. 3. Il primo motivo è fondato. Dall’esame degli atti, consentito in questa sede per la natura del vizio denunciato, risulta che la sentenza è stata notificata all’INPS e al suo procuratore in giudizio ad istanza del difensore della parte vittoriosa, il quale è indicato – nella sentenza notificata – come "P. Boer". Tali elementi erano senz’altro idonei a consentire alla parte destinataria della notifica la identificazione della sentenza – peraltro, indicata nella relata con il numero di pubblicazione – e della parte che chiedeva la notificazione dell’atto, essendo del tutto irrilevante, a questo fine, che nella intestazione del provvedimento notificato il difensore fosse indicato con il cognome per esteso e con il nome indicato con la sola iniziale ed essendo determinante, invece, che non potesse sorgere alcuna incertezza riguardo alla identità della parte istante (cfr. Cass. n. 5991 del 2000). Da ciò consegue che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 325 c.p.c. essendo pacifico che l’impugnazione era avvenuta oltre il termine prescritto da tale norma.

4. L’accoglimento di tale motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo motivo e la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., poichè la causa non poteva proseguire per la inammissibilità dell’appello proposto dall’Istituto. Quest’ultimo va condannato al pagamento delle spese del giudizio d’appello e di quelle del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo (restando ferme le relative statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, passata in giudicato).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio d’appello e di quelle del giudizio di cassazione, liquidando le prime in Euro millecinquecento/00, di cui Euro milletrecento/00 per onorari, e le seconde in Euro 30,00 per esborsi e in Euro duemila/00 per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *