Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 12-10-2011, n. 36744 Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che M.P.S.E. ha fatto pervenire a questa Corte Suprema un tracciato manoscritta asseritamente qualificabile in termini di ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p. senza che, per l’assoluta intelligibilità del contenuto, possa ragionevolmente desumersi, almeno in termini di minimale fondatezza, quali siano l’oggetto, le ragioni ed i termini di tale manoscritto, se non il solo riferimento all’istituto del ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.; RITENUTO che è onere del deducente rappresentare all’AG gli elementi su cui si fonda la sua impugnazione ex art. 581 c.p.p., a pena di inammissibilità ex art. 591 c.p.p., lett. c). che tale onere non risulta affatto osservato per le ragioni oggettive innanzi rilevate;

che, per l’effetto, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE/00= alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE/00= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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