T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 11-11-2011, n. 2111

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 2728/7S/2003 il Dirigente generale del dipartimento cooperazione, commercio ed artigianato ha respinto il ricorso presentato dal Sig. V. avverso la disposizione del Presidente della Camera di commercio di Agrigento n. 6043/C del 7.11.2001, di rigetto dell’istanza di contributo relativamente all’apprendista N.O.M., presentata il 12.4.2001.

Il provvedimento è motivato sul seguente presupposto: "la qualifica di apprendista addetto segreteria non consente il riconoscimento del contributo indicato in premessa in quanto trattasi di lavoro non attinente alla attività artigianale svolta dall’impresa".

Nelle premesse il provvedimento richiama la nota n. 2066 del 5.3.2002 con la quale la Camera di commercio di Agrigento ha confermato i motivi del rigetto dell’istanza ribadendo che, nella fattispecie, il rapporto di apprendistato è volto a conseguire la qualifica di impiegato esecutivo addetto ad operazioni tecnico amministrative (segreteria) e che in base alla ratio della norma tale assunzione non può essere ammessa a contributo.

Altro atto richiamato è la nota dell’Assessorato della Regione Sicilia n. 1711 del 21.4.1994 con la quale è stato fornito un parere in ordine alle figure di apprendisti che potevano essere ammesse a contributo, e si precisa che la ratio precipua dell’art. 27 della lr. 3/86 è quella di incentivare la formazione di nuove maestranze artigiane.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione ed istruttoria; (il ricorrente richiama le norme, art. 2 del DM 301/90, e sostiene che l’attività didattica impartita nelle autoscuole è legata, inscindibilmente, alla somministrazione di taluni servizi ed espletamento di varie incombenze; dunque, questi sono compiti che l’apprendista deve comunque imparare);

2). Violazione e falsa applicazione art. 27 LR 3/1986; (si richiama l’art. 27 della lr. 3/1986 e successive modifiche che prevede la concessione di contributi per agevolare la formazione professionale e l’occupazione giovanile nelle professioni artigiane);

3). Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, carenza di motivazione e istruttoria.

Controparte si è costituita in data 5.4.2004 con deposito di documentazione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare:

a). la normativa in materia, richiamata nel ricorso, (cfr., art. 2 del DM 301/90 e art. 27 della LR Sicilia n. 3/1986) deve essere letta e interpretata nel senso proposto dall’Amministrazione;

b). in proposito, trattandosi di contributo economico, l’attività della PA soggiace ad interpretazione letterale e restrittiva della legge in materia;

c). sul punto, è assolutamente ragionevole e condivisibile la motivazione del provvedimento che poggia sul seguente presupposto: "la qualifica di apprendista addetto segreteria non consente il riconoscimento del contributo indicato in premessa in quanto trattasi di lavoro non attinente alla attività artigianale svolta dall’impresa";

d). pertanto, il provvedimento gravato trova il proprio supporto motivazionale in tutti gli atti istruttori del procedimento;

e). come noto, l’art. 3, comma 3, della L. 7 agosto 1990 n. 241 – consentendo all’amministrazione di esternare le ragioni del provvedimento assunto con motivazione per relationem – pone due soli obblighi: il primo, indefettibile, concernente il richiamo espresso all’altro atto che contiene la motivazione e, se necessario, la precisa indicazione delle parti cui si intende fare riferimento e il secondo, eventuale, consistente nella messa a disposizione (in visione o in copia) dell’atto richiamato, azionabile solo ad istanza di parte.

Pertanto, il rendere disponibile l’atto richiamato non richiede necessariamente la sua allegazione al provvedimento principale, essendo all’uopo sufficiente che esso sia reso accessibile agli interessati su loro specifica richiesta.

Nella vicenda che ne occupa la lettura dei diversi atti (istruttori e definitivo) adottati dall’Amministrazione esaurisce l’intero ambito della valutazione richiesta ai fini della giustificazione del diniego suindicato.

In altre parole – apparendo legittimo l’operato dell’amministrazione – il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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