T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 11-11-2011, n. 2109 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente ha presentato in data 18.7.2005 istanza di partecipazione al bando 2005 ai sensi del PSR 2000 bando 2000/2006 REG. CE 1257/99 Misura E zone svantaggiate.

Con la nota n. 7889 del 6.5.2008 l’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Palermo ha confermato l’archiviazione dell’istanza del ricorrente volta ad ottenere il sussidio previsto dal regolamento CE n. 1257/99 in favore delle imprese zootecniche in zone svantaggiate per l’anno 2005.

Il provvedimento è supportato dalla nota dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, n. 39928 del 15.4.2008, con cui si comunica che "gli animali introdotti in stalle cd. da ingrasso non possono essere considerati ai fini del calcolo delle UBA mantenibili in quanto animali non da allevamento ma soltanto da transito ravvisandosi pertanto una attività prettamente commerciale".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Violazione e falsa applicazione REG. CE 1257/99, n. 445/02, decreto Assessorato Agricoltura e foreste 24.1.2001, bando pubblico relativo alla Misura E Zone svantaggiate; piano di sviluppo rurale 20002006; violazione istruzioni procedurali AGEA; art. 7 L. 241/90; eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, travisamento e sviamento.

In data 21.9.2011 si è costituita controparte con memoria difensiva.

In data 4.10.2011 il ricorrente ha depositato ultima memoria difensiva.

Sul punto, ricorda che l’Azienda R. è stata ammessa a usufruire dei benefici relativi alla Misura 211 del PSR 2007/2013 ed ha avuto liquidati negli anni scorsi i contributi spettanti come si rileva dall’allegato prospetto estratto dal sito SIAN malgrado la struttura aziendale sia rimasta invariata non solo in ordine al tipo di attività e alle modalità di svolgimento della stessa, ma anche nella organizzazione del ciclo produttivo.

Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In particolare:

a). la normativa in materia, richiamata nel ricorso, (cfr., bando 2005 ai sensi del PSR 2000 bando 2000/2006 REG. CE 1257/99 Misura E zone svantaggiate) deve essere letta e interpretata nel senso proposto dall’Amministrazione;

b). in proposito, trattandosi di contributo economico l’attività della PA soggiace ad interpretazione letterale e restrittiva della legge in materia;

c). sul punto, è assolutamente ragionevole e condivisibile la motivazione del provvedimento che poggia sul seguente presupposto: "gli animali introdotti in stalle cd. da ingrasso non possono essere considerati ai fini del calcolo delle UBA mantenibili in quanto animali non da allevamento ma soltanto da transito ravvisandosi pertanto una attività prettamente commerciale";

d). peraltro, negli atti istruttori del procedimento, risulta che il Dipartimento di prevenzione veterinario servizio di sanità n. 2 di Petralia Sottana ha evidenziato come "l’azienda individuata con il codice IT03PA046, foglio di mappa 39, particella 5, svolgesse allevamento di bovini, allo stato semibrado, ad orientamento produttivo linea vacca vitello e un allevamento caprino misto; gli animali potevano essere destinati sia alla macellazione che venduti ad altri allevamenti o stalle di sosta; nell’azienda identificata con codice IT037PA159, foglio 33, era presente, invece, una stalla di sosta per bovini ad orientamento produttivo da macello. In detta stalla vi erano vitelli che dopo essere ingrassati venivano avviati esclusivamente alla macellazione…le due strutture erano completamente distinte ed il proprietario doveva sempre evitare alcun contatto sia diretto che indiretto tra gli animali delle due aziende..in pratica, con il secondo codice azienda si individua una attività prettamente commerciale, che non può beneficiare degli aiuti comunitari, i quali sono destinati esclusivamente alle imprese agricole, dedite alla coltivazione dei terreni aziendali";

e). pertanto, il provvedimento gravato trova il proprio supporto motivazionale in tutti gli atti istruttori del procedimento;

f). come noto, l’art. 3, comma 3, della L. 7 agosto 1990 n. 241 – consentendo all’amministrazione di esternare le ragioni del provvedimento assunto con motivazione per relationem – pone due soli obblighi: il primo, indefettibile, concernente il richiamo espresso all’altro atto che contiene la motivazione e, se necessario, la precisa indicazione delle parti cui si intende fare riferimento e il secondo, eventuale, consistente nella messa a disposizione (in visione o in copia) dell’atto richiamato, azionabile solo ad istanza di parte.

Pertanto, il rendere disponibile l’atto richiamato non richiede necessariamente la sua allegazione al provvedimento principale, essendo all’uopo sufficiente che esso sia reso accessibile agli interessati su loro specifica richiesta.

Nella vicenda che ne occupa la lettura dei diversi atti (istruttori e definitivo) adottati dall’Amministrazione esaurisce l’intero ambito della valutazione richiesta ai fini della giustificazione del diniego suindicato.

In altre parole – apparendo legittimo l’operato dell’amministrazione – il ricorso deve essere respinto, ivi compresa, conseguentemente, la domanda risarcitoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe, ivi compresa la domanda risarcitoria.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Filippo Giamportone, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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