Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2012, n. 4420 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C.G., M.S. e G.P., dipendenti del Ministero del Lavoro quali assistenti all’Ispettorato del lavoro con inquadramento nell’area B, posizione economica B3, chiesero al Tribunale di Sondrio l’accertamento del loro diritto ad essere inquadrati, nell’ambito della nuova classificazione del CCNL Comparto Ministeri, nell’area C, posizione economica C2, con decorrenza dal 17 febbraio 1999 o, in subordine dal 26 ottobre 2000, con la condanna al pagamento delle differenze economiche, rispetto alla posizione B3 attribuitagli. Il Tribunale respingeva le domande. Proponevano appello i dipendenti lamentando che il primo giudice, pur riconoscendo che le mansioni svolte di vigilanza nei luoghi di lavoro e di accertamento delle infrazioni avrebbe dato loro diritto in astratto all’inquadramento nel livello C in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, avesse poi invece ritenuto che il CCNL del 17.2.99 ed il successivo accordo integrativo, avesse riclassificato le mansioni in B3. Lamentavano gli appellanti che il primo giudice avrebbe erroneamente fondato la decisione sulla trasposizione automatica dell’allegata tabella B della ex 6^ qualifica, rivestita secondo la precedente classificazione, nella nuova posizione B3, senza considerare i poteri di adattamento attribuiti alle diverse amministrazioni.

La Corte d’appello di Milano, con sentenza depositata il 6 novembre 2009, accertava il diritto dei ricorrenti all’inquadramento in area C, posizione economica C1, con decorrenza 17 febbraio 2009, condannando il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive.

Osservava la Corte che, seppure la precedente qualifica di appartenenza era per i tre appellanti la 6^, nella tabella contrattuale di corrispondenza in area B, profilo B3, tuttavia, le mansioni in concreto svolte dai ricorrenti trovavano più corretto inquadramento in area C, ed in particolare nella posizione CI, quella di Accertatore del Lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Ministero, affidato a tre motivi, poi illustrati con memoria.

Resistono i dipendenti con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 e segg. del c.c.n.l. per il comparto Ministeri del 17 febbraio 1999 e del successivo contratto integrativo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta il ricorrente che la corte territoriale, pur avendo convenuto che la precedente qualifica di appartenenza degli appellanti era la 6^, corrispondente al livello B e nel nuovo c.c.n.l. al livello B3, ritenne però che non vi sarebbe stata, in concreto, corrispondenza negli specifici profili professionali tra posizione di provenienza e mansioni, che trovavano invece corrispondenza in diversi profili appartenenti all’area C, in particolare quello di Accertatore del Lavoro, inquadrato in C1. Violando in tal modo il disposto contrattuale invocato.

2. Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente stabilito, con riferimento ad analoga fattispecie, che "in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo (Cass. sez. un. 7 luglio 2010 n. 16038). Nello stesso senso Cass. 2 settembre 2010 n. 19007 (e da ultimo Cass. ord. 20 maggio 2011 n. 11149). Risulta così valida la collocazione, in sede di prima applicazione, in area B3 degli assistenti all’ispettorato del lavoro, già inquadrati nella soppressa VI qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza contrattuale contenuta nella contrattazione collettiva integrativa, dovendosi escludere che su tali disposizioni possano prevalere quelle della contrattazione nazionale. La giurisprudenza della Corte, infatti, ha più volte affermato che la disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche ( art. 2103 c.c.) non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.Lgs. n. 165 del 2001, il quale, dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vice-dirigenti, attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato (Cass. 5 luglio 2005, n. 14193). Più specificamente, per il personale "contrattualizzato", il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione di cui all’art. 40, comma 1).

3. Il ricorso deve pertanto accogliersi, con la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa nel merito direttamente da questa Corte, con il rigetto delle originarie domande.

Le alterne fasi del giudizio di merito, giustificano la compensazione delle spese del giudizio di appello e di quelle del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le originarie domande.

Compensa le spese del giudizio di appello e quelle del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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