Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 12-10-2011, n. 36742

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da D.C.D. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Palazzo San Gervasio in data 6-02-03, che lo aveva dichiarato colpevole del reato di danneggiamento di un’autovettura di D.C.G. (fatto del 17-4-02) e lo aveva condannato alla pena di Euro 172,00= di multa, oltre risarcimento danni e spese alla parte civile, il Tribunale monocratico di Melfi in qualità di giudice di appello (all’esito di sentenza di questa Corte del 10-12- 08), confermava la decisione di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, con condanna alle ulteriori spese in favore della costituita p.c..

Avverso detta sentenza emessa il 13-12-2010, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame la manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale in punto di prova d’accusa, fermo restando la competenza del tribunale per il reato di minaccia (in ordine al quale vi è declaratoria di n.d.p. per difetto ai querela n.d.r.); in ogni caso ha invocato la prescrizione del reato in esame.

Premesso che la doglianza attinente il difetto di motivazione e violazione di legge sulla configurabilità del reato o la relativa attribuibilità all’imputato trova motivata risposta nell’impugnata sentenza (cfr. foll. 2-3) anche a prova della responsabilità del fatto agli effetti civili, e, in ogni caso, preliminare, in difetto delle condizioni di cui all’art. 129 cpv c.p.p. dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione ricorrendone le condizioni ex art. 157 c.p. avuto riguardo al titolo ed all’epoca del reato (prescrizione maturata il 17-10-2009).

Ne consegue l’annullamento senza rinvio dell’Impugnata sentenza perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato e estinto per prescrizione fermo restando le statuizioni civili.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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