T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 11-11-2011, n. 2107 Atti amministrativi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza sindacale n. 12 del 17.2.2003 n. 1468 l’Amministrazione ha ordinato al Sig. S.A. di allontanare dai terreni di bosco Montata gli animali immessi abusivamente senza titolo entro giorno 3 dalla notifica.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:

1). Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento e sotto gli altri diversi profili; carenza e contraddittorietà di motivazione, carenza di potestà amministrativa nella regolazione di rapporti civilistici con violazione della legge e dell’interesse pubblico; violazione e falsa applicazione art. 42 DPR 320/1954 e altre norme di legge applicabili al caso (il ricorrente contesta in punto di fatto il pascolo abusivo degli animali).

In data 31.7.2003 il Comune ha depositato memoria.

Infine, in data 15.9.2011 il ricorrente ha depositato documenti tra i quali sentenza del Tribunale penale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 618/05 di assoluzione dall’imputazione di reato di "pascolo abusivo".

Il ricorso è infondato in base alle seguenti considerazioni:

a). dagli atti di causa emerge che il ricorrente ha condotto, nei terreni in questione, (bosco Montata), gli animali per il pascolo;

b). il fatto che la sentenza del Tribunale penale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 618/05 lo abbia assolto dall’imputazione di reato di "pascolo abusivo" è un elemento sopravvenuto rispetto all’epoca di accertamento dei fatti e, pertanto, irrilevante;

c). come noto, la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza di fatti e provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi (cfr., ex multis, Consiglio Stato, sez. VI, 03 settembre 2009, n. 5195);

d). inoltre, pacificamente, la valutazione compiuta dal giudice penale non può avere effetti automatici fuori del giudizio in cui è effettuata; pertanto l’Autorità amministrativa non è tenuta a conformarsi alle motivazioni contenute in una sentenza penale;

e). peraltro, l’istruttoria svolta da controparte appare adeguata anche in relazione al fatto che vi è contestazione – ancora in atto – relativamente al titolo in base al quale il ricorrente ha occupato i terreni in questione.

Sul punto, lo stesso interessato fa menzione della pendenza di ulteriore contenzioso davanti al Giudice civile.

In altre parole – apparendo legittimo l’operato dell’Amministrazione – il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando:

Respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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