Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2012, n. 4419 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 maggio 2000 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda proposta da C.F. nei confronti del Corriere dello Sport s.r.l. volta ad ottenere il riconoscimento della natura di lavoro subordinato con riferimento all’attività giornalistica svolta dal 1 dicembre 1990 al 30 novembre 1996, la conseguente condanna delle relative spettanze retributive, e la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimatogli verbalmente in data 2 dicembre 1996 con il conseguente ordine di riammissione in servizio e condanna al pagamento delle retribuzioni. A seguito di impugnazione del C. avverso tale sentenza, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza non definitiva del 24 novembre 2004 ha rigettato l’eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla parte appellata, che ha dedotto l’esistenza di una conciliazione intervenuta tra le parti nel 1990 che prevedeva, fra l’altro, l’impegno del Corriere dello Sport di avvalersi dell’opera del C. in collaborazioni giornalistiche senza vincoli di orario e quale lavoro autonomo. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che, nelle modalità fattuali, l’attività svolta dal C., così come dedotta, trascendeva la qualificazione del rapporto data dalle parti nell’atto conciliativo considerato, e che comunque non è configurabile una rinuncia preventiva ai propri diritti. Con ulteriore sentenza non definitiva del 27 marzo 2007 la stessa Corte d’Appello di Roma, nel medesimo giudizio di appello, ha dichiarato essere intervenuto tra le pari un rapporto di tipo giornalistico con conseguente applicazione del CCNL giornalisti; ha condannato il Corriere dello Sport al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto previsto da detto CCNL per la qualifica di capo servizio; ha confermato il rigetto della domanda relativa al licenziamento; ha condannato il Corriere dello Sport al pagamento in favore del C. dei compensi per lavoro festivo e domenicale e per ferie non godute, e del TFR dovuto in conseguenza di detti riconoscimenti. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia con le risultanze istruttorie e, in particolare, delle prove testimoniali, dalle quali è risultato lo stabile inserimento del C. nell’ambito della redazione del Corriere dello Sport, il ruolo di responsabile di un servizio, l’osservanza di direttive aziendali e di un orario fisso e predeterminato. Con sentenza definitiva del 31 agosto 2009 la Corte d’Appello di Roma, a seguito di consulenza tecnico contabile d’ufficio, ha condannato la società Corriere dello Sport al pagamento in favore del C. della somma di Euro 206.950,21, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di quantificazione dei titoli riconosciuti con la suddetta sentenza non definitiva.

Il Corriere dello Sport propone ricorso per cassazione avverso dette tre sentenza della Corte d’Appello di Roma affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso il C..

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2213 cod. civ., artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. In particolare si lamenta che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente rigettato l’eccezione di intervenuta conciliazione giudiziale sollevata dalla Società, avendo invece le parti dettagliatamente regolamentato la prima parte del rapporto dedotto in giudizio, escludendo la natura subordinata del rapporto, non solo nella qualificazione formale, ma anche nelle concrete modalità di svolgimento dell’attività concordata. Tale previsione deve essere ritenuta rilevante ai fini dell’affidamento reciproco fra le parti, e la volontà delle parti deve essere considerata quale indicatore privilegiato nel caso di controversia sulla riconducibilità del caso concreto alla fattispecie consensualmente prevista.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 222, 2722 e 2729 cod. civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., con riferimento agli artt. 1, 2, 5, 11 e 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, e della L. n. 69 del 1963, artt. 1, 40 e 45, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla statuizione relativa all’esistenza tra le parti di un rapporto di subordinazione per tutti gli anni per cui è causa, ed alla parametrazione delle differenze retributive di spettanza al C. sulla qualifica di capo servizio. In particolare si deduce che l’attività svolta dal C. avrebbe avuto le caratteristiche tipiche dell’autonomia, non essendo risultato il suo inserimento stabile nella redazione, non essendo stato previsto un obbligo costante di fornire notizie o articoli, non essendovi stati vincoli di orario nè controllo in ordine alle modalità ed ai tempi dell’attività. Nè il lavoratore era sottoposto a direttive di alcuno, nè aveva un preciso compito di cura di rubriche o di settore o servizio determinato.

Con terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 5, 11 e 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, e della L. n. 69 del 1963, artt. 1, 40 e 45, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento al riconoscimento del trattamento economico e normativo della qualifica di capo servizio in mancanza degli elementi costituivi di tale figura contrattuale costituti dalla preposizione ad un servizio redazionale, dall’esistenza di due o più redattori o collaboratori alle proprie dipendenze, dal potere di rivedere e coordinare il lavoro di tali collaboratori o redattori.

Con quarto motivo si assume violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2126 cod. civ., dell’art. 36 Cost., e della L. n. 69 del 1963, artt. 1, 40 e 45, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, e omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento al riconoscimento del diritto al trattamento economico e normativo spettante al capo servizio pur non essendo stato il ricorrente mai giornalista professionista. Inoltre il CTU non avrebbe calcolato correttamente i giorni di ferie, le festività e la 14^ mensilità non prevista dal CCNL di categoria.

Il primo motivo è infondato. Il verbale di conciliazione con il quale un lavoratore abbia rinunziato alle possibili rivendicazioni economiche e normative relative al pregresso rapporto di lavoro non comporta la valida rinunzia ai diritti futuri concernenti il nuovo rapporto di lavoro instaurato, nè del diritto di chiedere l’accertamento dell’effettiva natura di detto rapporto, dovendosi escludere che la conciliazione possa riguardare diritti non ancora entrati nel patrimonio del prestatore di lavoro (Cass. 8 settembre 2011 n. 18405). Pertanto, considerato anche il generale principio del rilievo da darsi al concreto atteggiarsi del rapporto ai fini della determinazione della natura dello stesso e dei conseguenti diritti che da esso scaturiscono, non può darsi rilevo alla volontà delle parti riguardanti la natura di un rapporto di lavoro futuro di cui è conseguentemente sconosciuto il suo concreto atteggiarsi.

Anche il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che, in tema di attività giornalistica, sono configurabili gli estremi della subordinazione – tenuto conto del carattere creativo del lavoro – ove vi sia lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell’intervallo tra una prestazione e l’altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, nè per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni; costituiscono, per contro, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorchè continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari (per tutte Cass. 2 aprile 2009 n. 8068). La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tale principio accertando, in base agli elementi raccolti nell’istruttoria svolta di cui viene dato puntuale conto nella compiuta e logica motivazione incensurabile in sede di legittimità, l’inserimento dell’attività del ricorrente nell’organizzazione aziendale della società attuale ricorrente proprio secondo i parametri dettati dalla Corte di legittimità nella precedente pronuncia citata emessa proprio in un caso di lavoro giornalistico sportivo.

Parimente infondato è il terzo motivo relativo al presunto errato inquadramento del lavoratore quale capo servizio. La Corte territoriale ha infatti correttamente individuato nella responsabilità di un servizio e nel coordinamento di altri collaboratori e dipendenti gli elementi da cui trarre il contestato inquadramento ai fini retributivi. Tali elementi sono stati motivatamente tratti dall’istruttoria svolta la cui valutazione è riservata al giudice di merito.

Infondato è anche il quarto motivo di censura. Questa Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, con riguardo al rapporto di lavoro giornalistico fra l’editore e persona non iscritta all’albo professionale, la nullità del rapporto stesso, per violazione della disciplina della L. 3 febbraio 1963, n. 69, non deriva da illiceità dell’oggetto o della causa, e, pertanto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., comma 1, non produce effetto per il periodo in cui ha avuto esecuzione (Cass. Sez. Un. 18 novembre 1989 n. 4948; Cass. 9 febbraio 2996 n. 1024; Cass. 20 maggio 1997 n. 4502). Da ciò consegue che il lavoratore può chiedere la condanna dell’editore al pagamento delle differenze retributive per l’attività giornalistica effettivamente prestata. La Corte territoriale ha dato corretta attuazione a tale principio applicando il trattamento retributivo competente alla qualifica corrispondente alle mansioni concretamente svolte dal giornalista.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 50,00, oltre onorari liquidati in Euro 3.000,00 oltre I.V.A. e C.P.A..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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