Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 12-10-2011, n. 36741

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da B.I. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Reggio Emilia in data 17-11-09 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di detenzione a fine di spaccio di marijuana (peso complessivo di Kg. 26,603) e, con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 20.000,00 di multa, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 29-10-2010, nel confermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, stante l’esito delle indagini di p.g..

I relativi verbali di perquisizione e sequestro e la stessa piena confessione del predetto, pur denegando la concessione delle attenuanti generiche, gli ridiceva la pena ad anni cinque di reclusione ed Euro 18.000.00 di multa.

Avverso tale sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame:

A) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per inosservanza ed erronea applicazione di legge e contraddittorietà della motivazione in merito alla denegata indagine peritale intesa all’accertamento della natura della sostanza in sequestro ai fini della sua qualificazione quale stupefacente, anche agli effetti della sua capacità drogante, con il conseguente difetto di prova dell’illiceità del fatto, con contraddittorietà della motivazione in punto di attribuibilità all’imputato dell’onere di condizionare il richiesto rito abbreviato all’espletamento della indagine peritale sulla sostanza in sequestro;

B) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla misura del trattamento sanzionatorio, con denegata concessione delle invocate attenuanti generiche e riduzione al minimo edittale della pena.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE,00 alla cassa delle Ammende.

Ed invero, quanto al motivo sub A), va ritenuta la correttezza della decisione della Corte territoriale bolognese in merito alla doglianza circa la mancata effettuazione di perizia tossicologica sulla sostanza in sequestro (cfr. fol. 2-3 sentenza impugnata).

Al riguardo giova ribadire il principio di diritto secondo cui nel processo celebrato con il rito abbreviato (procedimento "a prova contratta") l’imputato, in assenza di esplicita subordinazione della richiesta ad integrazione probatoria art. 438 c.p.p., ex comma 5, rinuncia al diritto di assumere prove diverse da quelle già acquisite agli atti, di guisa che i poteri del giudice di assumere elementi necessari ai fini della decisione, prescinde dall’iniziativa dell’imputato, vanno esercitati solo se vi è assoluta esigenza probatoria (cfr. tra le altre Cass. pen. sez. 3, 20-03-03 n. 12853, Paccone).

Nella specie, avuto riguardo all’esito delle indagini di pg, del risultato del narcotest peditivo a campione e della completa ricostruzione storica del fatto e l’attribuibilità all’imputato, peraltro confesso, di questo, detta assolutezza di esigenza probatoria non sembra potersi riconoscere in punto di obbligo di disporre perizia tossicologica.

Quanto al motivo sub B), vi è motivata risposta in sentenza sia sulla denegata concessione delle attenuanti generiche, sia sulla misura del trattamento sanzionatorio (peraltro ridotto rispetto a quello di 1^ grado), in corretta applicazione dei criteri ex art. 133 c.p. (cfr. fol. 3 sentenza impugnata), fermo restando il principio di diritto secondo cui la misura del trattamento sanzionatorio è riservate al potere discrezionale del giudice di merito, come tale, insindacabile in questa sede se, come nella specie, sufficientemente e correttamente motivato.

P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE,00= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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