Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 29-09-2011) 12-10-2011, n. 36740 Sospensione condizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza in data 5-12-2008 del Tribunale monocratico di Siracusa che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato Q.S. colpevole dei reati di favoreggiamento personale e di porto ingiustificato di coltello, con la contestata recidiva reiterata nel quinquennio, e, unificati i detti reati in continuazione, con la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, condizionalmente sospesa, il PROCURATORE GENERALE della Repubblica di Catania ha proposto ricorso per cassazione deducendo a motivi del gravame la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all’art. 164 c.p., attesi i precedenti penali (tre sentenze irrevocabili con applicazione di pene detentive per delitto, una delle quali riguardante pena ad anni tre, mesi due di reclusione ed Euro 4.200,00= di multa per reati inerenti draga, mentre con le altre risulta già concesso, per due volte, il beneficio della sospensione condizionale della pena).

Il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che va eliminata.

Risulta, infatti, dal certificato del casellario giudiziale, opportunamente aggiornato, che effettivamente nei confronti del Q. e stata già concessa per due volte la sospensione condizionale della pena (sentenza 2-12-03 Tribunale Siracusa – irrevocabile il 14-01-04 e sentenza 13-07-06 stessa A.G. – irrevocabile il 31-10-06) e che con sentenza 9-02-06 e stata applicata la pena di anni tre e mesi due di reclusione ed Euro 4.200,00 di multa per violazione TU disciplina stupefacenti.

Ciò posto, va ribadito il principio di diritto evincibile ex art. 164 c.p.p., comma 4, secondo cui la sospensione condizionale della pena può essere ordinata non più di due volte, sicchè la concessione di tale beneficio per la terza volta, come nella specie, risulta illegittima, in quanto effettuata in violazione di legge, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente a tale decisione che va, pertanto, eliminata.

P.Q.M.

ANNULLA senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena che elimina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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