Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36808 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta dalla Sicilcassa s.p.a. volta ad ottenere l’inopponibilità alla stessa della confisca del bene immobile disposto in pregiudizio di S.F.P. a seguito di condanna per il delitto di cui all’art. 648 bis c.p.. Avverso la decisione proponeva ricorso l’istante deducendo violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione alla non riconosciuta buona fede dell’istituto, nonchè violazione di legge con riferimento all’art. 99 c.p.p..

La Corte rileva che ogni qual volta la decisione del giudice dell’esecuzione è stata presa a norma dell’art. 672 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, de plano, l’unico rimedio esperibile è l’opposizione davanti allo stesso giudice, ai sensi del combinato disposto dell’art. 676 c.p.p. e art. 667 c.p.p., comma 4, dovendo consentirsi il contraddittorio tra le parti. La giurisprudenza, invece, si è divisa sulle conseguenze, e cioè se il ricorso potesse essere convertito in opposizione dalla Corte oppure se dovesse semplicemente essere dichiarato inammissibile. Il collegio ritiene di aderire alla prima tesi in ossequio al principio della conservazione degli atti di impugnazione, anche se formalmente l’opposizione non può essere considerata impugnazione. (Sez. U. 28 novembre 2001 n. 3026, rv. 220577; Sez. 4 27 maggio 2003 n. 34403, rv. 225717; Sez. 2 11 maggio 2004 n. 39625, rv. 230368).

P.Q.M.

La Corte qualificato il ricorso come opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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