Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36807

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Tre i motivi del ricorso per cassazione proposto da L.D. avverso la sentenza del tribunale di Venezia, 24.11/1.12.2010, in composizione monocratica, che gli applicava la pena patteggiata, ex artt. 444 e seg. c.p.p., di anni uno di reclusione ed Euro 600 di multa per i delitti ex art. 8 c.p., comma 1 cpv., art. 474 c.p. e L. n. 110 del 1975, art. 5, comma 6, i seguenti: nullità dell’accordo tra il di lui difensore ed il P.M. in relazione alla pena, per non essere munito quest’ ultimo di procura speciale, assente l’imputato nel dibattimento; omessa motivazione sul punto della possibile conversione della pena come inflitta nelle sanzioni sostitutive di cui alla L. n. 689 del 1981, artt. 53 e 56; carenza di motivazione in punto di possibilità di proscioglimento dai reati ascritti.

Il ricorso è chiaramente inammissibile per rinvenirsi agli atti la procura speciale con delega al difensore di proporre l’applicazione della pena in termini ampi tali da comprendere anche la facoltà di scelta in merito all’eventuale richiesta di sanzioni sostitutive. Ed è inammissibile anche con riferimento alla censure di omessa motivazione in punto di responsabilità, e per il chiaro riferimento ai documenti da cui trarre la prova dei commessi reati – verbali di sequestro e fascicolo fotografico – e, di più, per i limiti connaturati alla motivazione semplificata della sentenza in sede di patteggiamento che può solo limitarsi, come avvenuto nella specie, ad indicare le ragioni dell’accoglimento dell’accordo e a dare conto dell’accertamento sull’assenza di cause di non punibilità, sull’esatta qualificazione del fatto, sulla correttezza della valutazione delle circostanze e sull’adeguatezza della pena, in quanto, l’accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, per il fatto che l’applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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