Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36806 Liberazione anticipata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli accoglieva in parte il reclamo avanzato da O.C. avverso il diniego della liberazione anticipata in relazione ai semestri 8/2/2008 – 8/8/2010, motivato sul fatto che in tal periodo era stato denunciato per due evasioni e per non essersi presentato sul luogo di lavoro, ritenendo di dover accogliere la richiesta limitatamente al semestre nel quale non si erano verificate tali condotte, visto che per il momento non vi era stata condanna per le evasioni. Avverso la decisione presentava ricorso il P.G. e deduceva l’incongruità della decisione nella parte in cui valutava diversamente la condotta dell’evasione a seconda che si fosse verificata nel semestre in discussione o in altro limitrofo sulla base della non ancora intervenuta condanna per tali fatti.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto in quanto la motivazione adottata è del tutto incongrua, visto che anche per i semestri nei quali si era tenuta la condotta di evasione mancava il requisito della condanna, che come tale o viene in rilievo sempre o è irrilevante sempre. Per altro spetta al giudice valutare le condotte tenute del condannato, indipendentemente dal fatto che costituiscano reato o meno e che tale reato sia stato giudicato con sentenza, al fine di verificare la partecipazione al programma di rieducazione, unica condizione per concedere la misura.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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