Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2012, n. 4413 Giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- M.A. conveniva in giudizio il Ministero degli Affari Esteri esponendo di aver stipulato con il Consolato d’Italia di Stoccarda un contratto di impiego temporaneo ai sensi della L. 27 maggio 2002, n. 104 per il periodo 4.11.02-3.05.03, con rinnovi ininterrotti fino al 3.11.04. Tanto premesso, chiedeva che ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, venisse dichiarato che tra le parti era sorto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

2.- Il Ministero degli A.E. eccepiva il difetto di giurisdizione sotto duplice aspetto, perchè la controversia avrebbe dovuto essere sottoposta al giudice tedesco e, in subordine, perchè nell’ordinamento nazionale la giurisdizione sarebbe stata del giudice amministrativo. Dichiarato dal Tribunale il difetto di giurisdizione del giudice nazionale in favore di quello tedesco, M. proponeva appello.

3.- La Corte d’appello di Roma con sentenza del 16.09.09 accoglieva l’impugnazione e riteneva la giurisdizione del giudice ordinario italiano, così rimettendo la causa al giudice di primo grado. La Corte rilevava che la L. n. 104 del 2002, recante disposizioni per il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero, consentiva alle rappresentanze diplomatiche di assumere impiegati con contratto temporaneo, precisando che detti rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’ordinamento dell’Amministrazione degli A. E. A differenza del primo giudice, la Corte territoriale riteneva che la giurisdizione non fosse regolata nè dall’art. 154 di tale decreto (come modificato dal D.Lgs. n. 103 del 2000) – per il quale le controversie nascenti dall’applicazione del decreto sono di competenza del foro locale – nè dalla clausola, apposta dalle parti al contratto individuale, di riconoscere la giurisdizione del giudice locale. Avendo la controversia ad oggetto l’applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, sul lavoro a tempo determinato – recante disposizioni a tutela di interessi superindividuali – non trovavano applicazione nè la deroga legislativa del detto art. 154, nè la deroga convenzionale della giurisdizione nazionale inserita nel contratto individuale, da considerare nulla, essendo ( L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 4) ammessa solo per le cause aventi ad oggetto diritti disponibili.

Proprio à termini della L. n. 218 del 1995, art. 4, trovava invece applicazione nella specie il principio generale secondo cui la giurisdizione appartiene al giudice italiano in ragione del domicilio del convenuto.

Non avendo la controversia ad oggetto la materia delle procedure di assunzione e trattandosi di questione inerente un rapporto insorto dopo il 30.6.98, ai sensi dell’art. 63 del T.U. 30.03.01 n. 165, il giudice nazionale andava individuato in quello ordinario.

4.- Avverso questa sentenza il Ministero degli Affari Esteri, cui rispondeva M. con controricorso e memoria.

Disposta la trattazione a Sezione semplice, il ricorso è stato assegnato alla Sezione Lavoro. Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

Motivi della decisione

5.- Deve preliminarmente rilevarsi che l’Amministrazione ha impugnato la sentenza di appello con due ricorsi, che sono stati depositati ed iscritti assumendo rispettivamente i nn. r.g. 4207/10 e 12512/10.

Riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c., i due ricorsi, risultando notificato a soggetti estranei alla presente controversia, il primo dei due (4207/10) deve essere dichiarato inammissibile.

6.-1 motivi di ricorso dedotti dal Ministero A.E. possono essere sintetizzati come segue.

6.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione del D.P.R. n. 18 del 1967, art. 154, della L. n. 104 del 2002, art. 2 e del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5. Gli artt. da 152 a 167 del D.P.R., disciplinano il rapporto di lavoro a contratto dei dipendenti delle sedi estere dell’amministrazione; l’art. 154, prevede che "per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale" e che "fermo restando quanto disposto dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale, competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall’applicazione del presente decreto è il foro locale" (comma 1). Essendo la ricorrente assunta in base alle disposizioni sul personale a contratto previste dal D.P.R. n. 18 del 1967 (cui fa rinvio la L. n. 104 del 2002, art. 2), l’intero titolo 6^ dello stesso decreto costituisce norma speciale, prevalente sul D.Lgs. n. 368 del 2001, di cui la ricorrente chiede l’applicazione.

Il giudice di appello sarebbe incorso, inoltre, in un errore metodologico, in quanto la norma sostanziale applicabile non sarebbe il D.Lgs. n. 368, ma la norma equivalente vigente nell’ordinamento locale (quello tedesco), di modo che, ove la causa venisse rimessa al giudice nazionale, dovrebbe dinanzi a questi poi farsi questione di applicazione della legge straniera.

6.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione della L. n. 218 del 1995, artt. 3-4, che fanno scattare la competenza del giudice nazionale ove il convenuto sia stabilmente domiciliato in Italia. Il contratto era stato stipulato tra il Consolato d’Italia di Stoccarda e persona assunta sul mercato del lavoro locale, stabilmente residente in Germania, e su di esso il Ministero ha svolto un mero compito di vigilanza della procedura di assunzione.

6.3.- Con il terzo motivo è dedotta violazione della L. n. 218 del 1995, art. 4, contestandosi l’affermazione che la materia de qua abbia ad oggetto diritti indisponibili, atteso che il diritto all’occupazione è disponibile dal lavoratore ed è perciò sottratto al regime dell’art. 2113 c.c..

6.4.- Con il quarto motivo viene dedotta, infine, violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, a proposito dell’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, atteso che ove fosse effettivamente radicata in Italia la giurisdizione, la causa dovrebbe radicarsi dinanzi al giudice amministrativo.

7.- La giurisdizione della presente controversia, in forza del principio enunziato dalle Sezioni unite con la sentenza 2.12.11 n. 25761, deve fissata in base al Regolamento comunitario n. 2001/44 del Consiglio del 22.12.00, la cui disciplina prevale sulla normativa interna e di cui il giudice di merito non ha tenuto conto.

I regolamenti comunitari sono, infatti, fonti normative direttamente operanti nell’ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni nazionali con essi contrastanti, senza che tuttavia la norma statuale debba ritenersi caducata o abrogata. La fattispecie posta all’esame del giudice è, infatti, attratta ratione materiae nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, così realizzandosi l’adeguamento automatico dei due ordinamenti (Cass. 22.04.99 n. 3999).

8.- Gli artt. 19 e 21 della Sez. Quinta del Reg. 2001/44, nel disciplinare la competenza in materia di contratti individuali di lavoro, prevedono quanto segue: "Art. 19. Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato; 2) in un altro Stato membro: a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente; b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto";

"Art. 21. Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione: 1) posteriore al sorgere della controversia, o che 2) consenta al lavoratore di adire un giudice diverso da quelli indicati nella presente sezione".

All’applicazione di tale fonte non osta la circostanza che essa non sia stata invocata dalle parti, nè sia stata esaminata dai giudici di merito, atteso che è compito del giudice stabilire quale sia lo norma applicabile al rapporto dedotto dalle parti.

9.- Considerato che il Ministero degli Affari Esteri, convenuto in giudizio, è domiciliato in Italia il e che la convenzione in punto di giurisdizione menzionata dal giudice di appello non è successiva all’insorgere della controversia, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, n. 1, e art. 21, n. 1, sopra indicati, i motivi primo, secondo e terzo, attinenti la declaratoria della giurisdizione nazionale, debbono essere rigettati.

10.- Il quarto motivo è, invece, inammissibile, risolvendosi esso in una mera petizione di principio per la mancanza di concreta discussione in diritto.

11.- In conclusione, il ricorso (recante il n. 12512) deve essere rigettato, con conseguente definitiva dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario italiano. Le spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

– riunisce i ricorsi;

– dichiara inammissibile il ricorso recante il n. 4270/10 r.g. e rigetta quello recante il n. 12512/10 r.g., dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario italiano;

– condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Ugo Sgueglia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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