Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-03-2012, n. 4412 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- B.C. conveniva in giudizio l’Università degli Studi di Torino esponendo di essere laureata in medicina e chirurgia e di aver frequentato dall’anno accademico 2000-2001 sino al 31.10.05 la Scuola di specializzazione in scienze pediatriche dello stesso Ateneo, con borsa di studio erogata D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ex art. 6, n. 1. Chiedeva al giudice di dichiarare l’esistenza di un contratto di formazione e lavoro di natura subordinata, da remunerare in misura pari al compenso corrisposto ai medici neo assunti, e di condannare l’Università al pagamento delle differenze retributive.

In ogni caso, chiedeva l’adeguamento monetario della borsa di studio, il cui importo era rimasto fermo al 1992. 2.- Accolta dal Tribunale solo la domanda subordinata, proponevano appello entrambe le parti, l’Università in via principale per l’affermazione della sua carenza di legittimazione passiva e la reiezione della domanda accolta, la B. in via incidentale, chiedendo l’accoglimento della domanda principale.

3.- La Corte d’appello di Torino con sentenza del 4.11.09, ritenuta preliminarmente la legittimazione passiva dell’Università, considerava il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Università e Ricerca, il Ministero della Sanità e la Regione Piemonte litisconsorti necessari e per questo motivo rimetteva gli atti al giudice di primo grado per l’integrazione del contraddittorio. Il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, prevedeva, infatti, che tanto la ripartizione dei fondi stanziati dalla L. n. 29 dicembre 1990, n. 428, per la ricerca universitaria, quanto l’adeguamento secondo il tasso di inflazione dell’importo delle borse di studio del tipo in godimento alla ricorrente fossero effettuati con decreto emanato dal Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro dell’Università e con quello della Sanità. La Regione era da ritenere, a sua volta, legittimata passiva, in quanto alla luce dell’art. 117 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, la competenza legislativa in materia di sanità è da ascrivere integralmente alle Regioni e quella in materia di istruzione è concorrente tra Stato e Regioni.

4.- Avverso questa sentenza propone ricorso l’Università di Torino.

Risponde con controricorso e ricorso incidentale B..

Motivi della decisione

5.- Preliminarmente i due ricorsi debbono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

6.- I motivi del ricorso principale possono essere sintetizzati come segue.

6.1.- Con il primo motivo è dedotta violazione di legge in quanto la provvista finanziaria occorrente per l’assolvimento delle obbligazioni inerenti la prestazione dell’attrice l’Università torinese è riservata solo alle Amministrazioni statali, non essendo la borsa di studio riconducibile alle competenze universitarie e mancando nel bilancio dell’Ateneo una specifica voce destinata a retribuire il servizio offerto dai medici specializzandi. In ogni caso, l’indicizzazione del valore della borsa di studio era stata bloccata ai valori del 1992, fino al triennio 2003-2005 da una serie di interventi legislativi successivi alla sua istituzione, di modo che la borsa di studio non avrebbe potuto essere corrisposta per importo superiore a quello erogato.

6.2.- Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., nonchè del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6. Non sussisterebbe il dichiarato litisconsorzio necessario in quanto il D.Lgs. n. 257, art. 6 fissa solo la legittimazione passiva delle Amministrazioni considerate rispetto alle pretese dei medici specializzandi alla stregua di debitori solidali, di modo che il litisconsorzio sarebbe solo facoltativo. La ripartizione degli adempimenti tra le amministrazioni interessate assumerebbe, quindi, una rilevanza esclusivamente interna.

7.- Con il ricorso incidentale Brandello nell’aderire a questo secondo motivo di ricorso del ricorso principale articola due mezzi di impugnazione.

7.1.- Con il primo motivo, con riferimento alla domanda principale, rileva che il D.Lgs. n. 17 agosto 1999, n. 368, art. 37, comma 3, prevede che lo specializzando stipuli lo speciale contratto di formazione con l’università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie, le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione. La Regione sarebbe, dunque, solo co-titolare del rapporto contrattuale e solidalmente tenuta alle conseguenti obbligazioni, di modo che l’eventuale litisconsorzio avrebbe contenuto solo facoltativo, mentre l’Università sarebbe individuata dagli artt. 39 e 41 quale soggetto deputato ad adempiere agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti degli specializzandi. Analoga sarebbe la posizione dei Ministeri indicati dal giudice di merito ed anche nei loro confronti sussisterebbe solo litisconsorzio facoltativo.

Considerazioni dello stesso tenore vengono svolte a proposito della domanda subordinata di adeguamento della borsa di studio.

7.2.- Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denunzia la violazione dell’art. 117 Cost., a proposito dell’affermazione che la legittimazione della Regione Piemonte nascerebbe dalla nuova distribuzione delle competenze legislative ivi prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, atteso che la titolarità dei rapporti giuridici non può essere automaticamente ascritta al soggetto istituzionalmente abilitato a legiferare sulla materia.

8.- L’attrice deduce di aver frequentato la Scuola di specializzazione in Scienze pediatriche dell’Università degli Studi di Torino dall’inizio dell’anno accademico 2000-2001 fino al 31.10.05 e di aver goduto della borsa di studio erogata ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1. Tanto premesso, secondo quanto risultante dalla sentenza oggetto di impugnazione, chiede al giudice:

a) in via principale: a.1) di dichiarare che il suo rapporto con la Scuola avrebbe dovuto essere regolato dal contratto annuale di formazione e lavoro, previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999, dal quale sarebbe derivati uno status giuridico ad hoc, diverso da quello di semplice borsista; a.2) di condannare l’Università alle differenze retributive, comunque maturate, tra gli importi maturati a titolo di borsa di studio e il trattamento riservato ai titolari dello speciale contratto di formazione e lavoro; b) in via subordinata, di adeguare l’importo della borsa di studio percepita, secondo il meccanismo previsto dallo stesso D.Lgs. n. 257, art. 6. 9.- Tale domanda, sul piano strettamente normativo, significa che l’attrice per il periodo 1.11.00-31.10.05 ha goduto della borsa di studio per i laureati in medicina e chirurgia ammessi ai corsi di specializzazione post universitari, prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, di attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, emanato a norma della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6 (legge comunitaria 1990).

Il D.Lgs. n. 257, art. 6, sotto la rubrica Borse di studio, per quanto qui rileva, prevede quanto segue: "1. Agli ammessi alle scuole di specializzazione nei limiti definiti dalla programmazione di cui all’art. 2, comma 2, in relazione all’attuazione dell’impegno a tempo pieno la loro formazione, è corrisposta, per tutta la durata del corso, ad esclusione dei periodi di sospensione della formazione specialistica, una borsa di studio determinata per l’anno 1991 in L. 21.500.000. tale importo viene annualmente, a partire dal 1.01.92, incrementato del tasso programmato d’inflazione ed è rideterminato, ogni triennio, con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione relativa al personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale." (comma 1) "2. La borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione riconosciute ai sensi dell’art. 7. La corresponsione della borsa cessa nei confronti di coloro che non abbiano sostenuto, con esito positivo, la prova di esame annuale entro la sessione autunnale, con effetto dall’inizio del mese successivo a quello del definitivo mancato superamento della prova." (comma 2). "3. Alla ripartizione ed assegnazione a favore delle università dei fondi previsti dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6, comma 2, provvede, con proprio decreto, il ministro del tesoro, su proposta dei ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, sulla base del decreto di cui all’art. 2, comma 2" (comma 3).

La stessa attrice ritiene, tuttavia, insufficiente tale sistemazione giuridica in quanto ritiene che avrebbe dovuto esserle garantito il diverso inquadramento giuridico previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante l’attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli.

Il D.Lgs. n. 368, art. 37, per quanto qui rileva, nel testo introdotto dalla L. 23 dicembre 2006, n. 266, art. 1 (finanziaria 2006) prevede che: "1. All’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula uno specifico contratto annuale di formazione specialistica originariamente definito di formazione-lavoro, disciplinato dal presente decreto legislativo e dalla normativa per essi vigente, per quanto non previsto o comunque per quanto compatibile con le disposizioni di cui al presente decreto legislativo. Il contratto è finalizzato esclusivamente all’acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico delle singole scuole, in conformità alle indicazioni dell’Unione Europea. Il contratto non da in alcun modo diritto all’accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell’università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti" (comma 1). "2. Lo schema- tipo del contratto è definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’uniersità e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri della sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" (comma 2). "3.

Il contratto è stipulato con l’università, ove ha sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione" (comma 3).

10.- La disciplina del D.Lgs. n. 368, art. 37 (e dei seguenti artt. da 38 a 42), secondo quanto previsto dal nuovo testo del seguente art. 46, comma 2 (anch’esso introdotto dalla L. n. 266 del 2006), trova applicazione solo dall’anno accademico 2006-2007, mentre "fino all’anno accademico 2005-2006 si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257". Il giudice di merito ha esaminato la domanda sotto il profilo dell’applicazione della L. n. 257 (pacificamente applicata dall’Università al rapporto de quo e fatta oggetto della domanda subordinata sotto il profilo dell’adeguamento del trattamento economico) e della stessa ha verificato i presupposti di applicabilità. 11.- Tanto premesso sul piano legislativo e passando all’esame del primo motivo del ricorso principale, deve ritenersi infondata la censura proposta a proposito della dichiarata legittimazione passiva dell’Università.

Quest’ultima, infatti, è l’Ente presso cui l’attrice frequentava la Scuola di specializzazione, con il quale la stessa intratteneva il rapporto giuridico dedotto in causa, oggetto della richiesta di riqualificazione giuridica (domanda principale) ed economica (domanda subordinata) e che per legge è tenuto a corrispondere la borsa di studio ("la borsa di studio viene corrisposta, in sei rate bimestrali posticipate, dalle università presso cui operano le scuole …", D.Lgs. n. 257, art. 6, comma 1). Esso, pertanto, costituisce il necessario soggetto di riferimento, non solo formale, ma anche sostanziale, della domanda giudiziale.

L’argomento dedotto dalla ricorrente Università per escludere la legittimazione (essere la provvista finanziaria per la gestione della Scuola e l’assolvimento delle obbligazioni nei confronti degli specializzandi rimessa alle Amministrazioni statali) è inconferente.

E’, infatti, vero che l’incremento dell’importo della borsa di studio è "rideterminato … con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell’università e della ricerca scientifica e del tesoro …" (D.Lgs. n. 257, art. 6, comma 1, ultima parte).

Tale modalità di determinazione dell’incremento, tuttavia, è riferibile al rapporto interno esistente tra l’Università ed i soggetti pubblici finanziatori, ma non attiene al diritto dello specializzando alla percezione della borsa di studio e degli incrementi fissati dalla legge, che si dirige autonomamente nei confronti dell’Università.

Altrettanto inconferente è il richiamo operato in sede di discussione orale dalla difesa dell’Università alla sentenza 17.05.11 n. 10814 di questa Corte, ove la carenza di legittimazione dell’Università presso cui opera la Scuola è affermata in relazione all’azione intrapresa dallo specializzando per ottenere il risarcimento del danno derivatogli dal mancato adempimento da parte dello Stato italiano alle direttive comunitarie che prevedono l’adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione.

12.- L’affermata legittimazione passiva comporta l’assorbimento del secondo motivo di ricorso principale, essendo venuto meno l’interesse dell’Università a censurare la pronunzia di merito nella parte in cui ravvisa l’esistenza del litisconsorzio necessario.

13.- L’esistenza del litisconsorzio necessario è contestato, tuttavia, anche dal ricorso incidentale della dottssa B., la quale pone in evidenza che, ove fosse confermata tale statuizione, ella sarebbe costretta ad iniziare nuovamente la causa in primo grado per consentire l’ingresso in causa agli altri soggetti individuati dal giudice.

I due motivi relativi, da trattare in unico contesto, debbono essere presi in considerazione per quel che riguarda sia la domanda principale che la subordinata, atteso che il giudice di appello ha adottato una pronunzia esclusivamente processuale e che, allo stato, non esiste pronunzia di merito nè sulla prima, nè sulla seconda.

Detti motivi sono fondati.

14.- Quanto alla posizione della Regione Piemonte, deve rilevarsi che il D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 37, come già rilevato, prevede che il contratto di specializzazione sia stipulato con l’università e la regione nel cui ambito sono comprese le strutture formative della scuola. Dalla formulazione del testo legislativo (v. sopra al n. 9) emerge che il contratto in questione non ha carattere plurisoggettivo, nel senso che esso non nasce dall’incontro della volontà di tre soggetti (il medico specializzando, l’università e la regione), ma dalla creazione di un rapporto negoziale che vede la presenza di due soggetti parimenti interessati, per la parte di rispettiva competenza organizzativa, al percorso di specializzazione.

La stipula del contratto può avvenire in momenti successivi, in quanto lo specializzando può sottoscrivere in tempi differenti il contratto (redatto secondo uno schema tipo definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, v. art. 37, comma 2) con i due soggetti istituzionali.

La stipula del contratto con tale pluralità di soggetti è imposta dalla circostanza che le strutture sanitarie inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione fanno necessariamente capo alle regioni. La stipula da luogo, tuttavia, non ad un rapporto plurisoggettivo, in cui il contratto viene ad esistenza con l’incontro delle volontà dei soggetti interessati, ma ad un rapporto giuridico complesso in cui coesiste la volontà negoziale degli stessi soggetti. Ciò è tanto vero che la gestione, tanto organizzativa che economica, del contratto è dalla legge rimessa direttamente (ed esclusivamente) all’università (v. in particolare il D.Lgs. n. 368, art. 39, comma 4, per il quale "il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione", nonchè tutte le norme che rimettono al Consiglio della Scuola le attribuzioni di carattere organizzativo ed amministrativo).

Tale ricostruzione normativa, comporta che il soggetto deputato alla gestione del contratto è l’università e che, ove il medico specializzando rivolga nei confronti di quest’ultima la sua domanda giudiziale, l’università potrà rivolgersi nei confronti della regione per rivalersi nei suoi confronti nei limiti in cui la stessa ha partecipato alla gestione del rapporto.

Queste considerazioni valgono ad escludere l’esistenza del litisconsorzio necessario ravvisato dal giudice di appello, atteso che l’azione intrapresa dalla dott.ssa B. per ottenere la pronunzia che il rapporto la frequenza della Scuola si è svolto con le modalità proprie del contratto di specializzazione non mira nè alla costituzione di un rapporto plurisoggettivo, nè ad ottenere una prestazione inscindibile, comune all’Università ed alla Regione.

15.- Quanto alla domanda subordinata, avente ad oggetto l’adeguamento dell’importo della borsa di studio, deve rilevarsi l’irrilevanza della posizione della Regione Piemonte. Il finanziamento delle borse di studio in questione deriva dai fondi previsti dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 6, comma 2, che vengono assegnati dal Ministro dell’Economia, su proposta dei Ministri dell’università e della sanità (D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3). L’adeguamento dell’importo della borsa di studio è determinato ogni triennio "con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro" (D.Lgs. n. 257, art. 6, comma 1). Le regioni sono, quindi, escluse sia dalla gestione dei fondi, che dal meccanismo di adeguamento, e, pertanto, non hanno voce diretta al riguardo.

L’argomento ulteriore usato dal giudice di merito per ritenere necessaria la presenza della Regione Piemonte in questa causa, e cioè che la stessa assumerebbe legittimazione passiva ricadendo su di essa la competenza legislativa in materia di sanità e di istruzione, ai sensi del nuovo testo dell’art. 117 Cost., è irrilevante, atteso che lo stesso giudice non precisa in che termini la Regione abbia concretamente esercitato tale competenza nella materia de qua e quali conseguenze giuridiche da tale (ipotetico) intervento possano trarsi. In ogni caso l’esistenza di una (altrettanto ipotetica) legittimazione passiva non implicherebbe necessariamente l’esistenza di una situazione di litisconsorzio necessario.

16.- Sempre con riferimento alla domanda subordinata, avente ad oggetto l’adeguamento dell’importo della borsa di studio, non è ravvisabile il litisconsorzio necessario neppure nei confronti dei Ministeri indicati dalla Corte d’appello. Come già rilevato, il D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 3, pone a carico del Ministero del tesoro, su proposta dei Ministri dell’università e della sanità, assegnazione e ripartizione dei fondi necessari alle università, cui compete, ai sensi del comma 2 della citata norma, la concreta erogazione delle borse di studio, mediante la corresponsione del loro importo diviso in sei rate bimestrali posticipate.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha ritenuto che tale disposizione assegna tanto ai Ministeri che all’Università la legittimazione processuale passiva, atteso che tali soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento del compenso agli specializzandi, e che la ripartizione degli adempimenti (amministrativi ed economici) tra gli enti medesimi una rilevanza esclusivamente nei rapporti interni tra i vari soggetti (Cass. 18.06.08 n. 16507).

E’ noto che l’obbligazione solidale passiva non comporta, sul piano processuale, l’inscindibilità delle cause e non da luogo a litisconsorzio necessario in quanto, avendo il creditore titolo per rivalersi per l’intero nei confronti di ogni debitore, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi anche nei confronti di uno solo dei coobbligati (v. per tutte Cass. 21.11.06 n. 24680 e, da ultimo, 14.02.11 n. 3573).

Può, dunque, concludersi che tra i Ministeri e l’Università esiste solidarietà passiva e che tra tali condebitori deve escludersi l’esistenza del litisconsorzio necessario.

17.- In conclusione, rigettato il ricorso principale ed accolto quello incidentale, acclarata la legittimazione passiva dell’Università ed escluso il litisconsorzio necessario ravvisato dal giudice di merito, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo il quale procederà all’esame degli appelli in punto di merito e regolerà le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

– riuniti i ricorsi, rigetta il principale ed accoglie quello incidentale;

– cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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