LEGGE 23 settembre 2014, n. 143 Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l’Istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell’articolo 1 dell’Accordo di sede tra l’Italia e…

…l’UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e’ autorizzato a ratificare lo
scambio di Note tra la Repubblica italiana e l’Istituto
internazionale per l’unificazione del diritto privato (UNIDROIT)
modificativo dell’articolo 1 dell’Accordo di sede tra l’Italia e
l’UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del
5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.

Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e’ data allo scambio di Note di cui
all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita’ a quanto disposto dallo scambio di Note stesso.

Art. 3

Copertura finanziaria

1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa di
euro 126.250 annui a decorrere dall’anno 2014. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2014-2016, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 23 settembre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Mogherini, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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