DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2014, n. 151 Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma…

…dell’articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/6

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni recante disciplina dell’attivita’ di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto, in particolare l’articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7
agosto 1990, n. 241, modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno
2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni recante riforma dell’organizzazione del Governo, a
norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 di istituzione del
Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della sanita’ 18 novembre 1998, n.
514 con il quale e’ stato adottato il regolamento recante norme di
attuazione dagli articoli 2 e 4 della legge n. 241 del 1990;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per
l’attuazione dell’articolo 7 della legge n. 69 del 2009;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n.
108, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della
salute, nonche’ il decreto ministeriale 12 settembre 2003 di
individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11
febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del
Ministero della salute, e in particolare l’articolo 19, che fa salve
le strutture organizzative di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 108 del 2011 fino alla definizione delle procedure di
conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia, relativi
alla nuova organizzazione del Ministero, da concludersi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011,
registrato alla Corte dei conti in data 1° settembre 2011, reg. 11,
foglio 257, concernente la disciplina transitoria dell’assetto
organizzativo del Ministero della salute;
Considerato che sussistono le motivazioni previste dall’articolo 2,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni per le quali i termini per la conclusione dei
procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta
giorni;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli
atti normativi, n. 1512/2014 espresso nell’Adunanza del 17 aprile
2014;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2014;
Sulla proposta del Ministro della salute e del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Termini di conclusione dei procedimenti amministrativi

1. I termini superiori a novanta giorni e fino a centottanta
giorni, entro i quali devono concludersi i procedimenti
amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero della salute
che conseguano obbligatoriamente ad iniziative di parte ovvero
debbano essere promossi d’ufficio, sono individuati nell’allegata
Tab. A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e successivamente a cadenza biennale, il Ministero della
salute verifica lo stato di attuazione della normativa e promuove,
nelle forme previste dalle vigenti disposizioni, le modificazioni
ritenute necessarie.

Art. 2

Abrogazioni

1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto ministeriale 18
novembre 1998, n. 514, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 31 luglio 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi

Il Ministro della salute
Lorenzin

Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min.
Lavoro, foglio n. 4660

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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