Corte Costituzionale sentenza n. 235 SENTENZA 6 – 16 ottobre 2014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SENTENZA

nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 139 del
decreto legislativo 7 settembre del 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), promossi dal Giudice di pace di Torino, con
ordinanza del 24 ottobre 2011, dal Tribunale ordinario di Brindisi –
sezione distaccata di Ostuni, con ordinanza del 15 maggio 2012, dal
Tribunale ordinario di Tivoli con ordinanza del 21 marzo 2012 e dal
Giudice di pace di Recanati, con ordinanza del 24 maggio 2013,
rispettivamente iscritte ai nn. 95, 272 del registro ordinanze 2012 e
ai nn. 60 e 286 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 49, prima serie
speciale, dell’anno 2012, n. 13, prima serie speciale, dell’anno 2013
e n. 4, prima serie speciale, dell’anno 2014.
Visti gli atti di costituzione di C.D., di Uniqa Protezione spa,
di Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla fusione
tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One assicurazioni
spa e di Fondiaria Sai spa, nonche’ gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 23 settembre 2014 e nella camera
di consiglio del 24 settembre 2014 il Giudice relatore Mario Rosario
Morelli;
uditi gli avvocati Angelo Massimo Perrini e Fabrizio Cassella per
C.D. Alessandro Pace e Giulio Ponzanelli per la Uniqa Protezione spa,
per la Duomo Uni One assicurazioni spa, quale risultante dalla
fusione tra Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e Uni One
assicurazioni spa e per la Fondiaria Sai spa e l’avvocato dello Stato
Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Nel corso di un giudizio civile di cognizione, instaurato per
ottenere il risarcimento dei danni patiti dall’attore C.D., quale
terzo trasportato, a seguito di un incidente stradale che gli aveva
procurato una distorsione al rachide cervicale, l’adito Giudice di
pace di Torino, con ordinanza depositata il 24 ottobre 2011 (r.o. n.
95 del 2012), ha prospettato la questione (gia’ in precedenza
sollevata e, per difetto di motivazione sulla rilevanza, dichiarata
inammissibile con ordinanza della Corte n. 157 del 2011) di
legittimita’ costituzionale dell’art. 139 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nella
parte in cui – prevedendo un risarcimento del danno biologico
(permanente o temporaneo) per lesioni di lieve entita’ (cosiddette
"micropermanenti"), derivanti da sinistri conseguenti alla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, basato su rigidi
parametri fissati da tabelle ministeriali – non consentirebbe di
giungere ad un’adeguata personalizzazione del danno, per contrasto
con gli artt. 2, 3, 24 e 76 della Costituzione.
Secondo il giudice rimettente, sarebbe, infatti, in primo luogo,
violato l’art. 2 Cost., per la fissazione di un limite al
risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento
degli interessi in gioco.
A suo avviso, la norma impugnata sarebbe, altresi’, in contrasto
con l’art. 3, primo comma, Cost., in quanto, per un verso,
comporterebbe che ad identici danni corrispondano risarcimenti
diseguali – dato che i valori risarcibili in base alle tabelle
ministeriali in caso di lesione da sinistro stradale sarebbero
inferiori rispetto a quelli fissati dalle tabelle adottate dai
tribunali per il risarcimento di lesioni aventi diversa eziologia –
e, per altro verso, anche con riguardo ai danneggiati da sinistro
stradale, non terrebbe conto della diversa incidenza che lesioni, pur
identiche, potrebbero avere in ragione delle peculiari "condizioni
soggettive" dei medesimi.
La facolta’ del giudice – prevista dal comma 3 della norma
impugnata – di aumentare fino ad un quinto l’ammontare del danno
biologico non sarebbe, poi comunque, sufficiente a coprire la reale
entita’ del danno medesimo, donde la sussistenza anche di una
irragionevole compressione del diritto ad un’effettiva tutela
giudiziale, con conseguente violazione dell’art. 24 Cost.
La norma impugnata risulterebbe, infine, in contrasto anche con
l’art. 76 Cost., per la previsione di un limite al risarcimento non
contemplato dalla legge delega 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in
materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e
codificazione – Legge di semplificazione 2001).
2.- Anche i Tribunali ordinari di Brindisi – sezione distaccata
di Ostuni, e di Tivoli, in composizione monocratica, ed il Giudice di
pace di Recanati – con ordinanze emesse in analoghi giudizi
risarcitori e, rispettivamente, depositate il 15 maggio e il 21 marzo
2012 ed il 24 maggio 2013 (r.o. nn. 272 del 2012, 60 e 286 del 2013)
– hanno, a loro volta, denunciato l’illegittimita’ costituzionale del
medesimo art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (l’impugnazione, nelle
ordinanze del Tribunale ordinario di Brindisi e del Giudice di pace
di Recanati, e’ formalmente rivolta ai commi 1, 3 e 6, ma attrae, per
connessione, anche i commi residui di detta norma), per sospetto
contrasto – oltreche’ (sulla base di sostanzialmente coincidenti
motivazioni) con gli stessi parametri evocati dal Giudice di pace di
Torino (artt. 2, 3, 24 e 76 Cost.) – anche con l’art. 32 Cost., per
il precluso risarcimento integrale del danno alla salute, e con
l’art. 117, primo comma, Cost.
Come norme interposte, conducenti alla violazione di detto ultimo
parametro, il Tribunale ordinario di Brindisi – sezione distaccata di
Ostuni, ha indicato l’art. 6 del Trattato sull’Unione europea (TUE),
come modificato dal Trattato di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007,
e gli artt. 2 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (CEDU), sul
presupposto che il sistema risarcitorio previsto dalla norma
censurata con il duplice limite dei valori tabellari, e dell’aumento
del quinto, sarebbe incompatibile con la tutela effettiva delle nuove
posizioni di diritto comunitario e, in particolare, con il "diritto
all’integrita’ della persona" di cui all’art. 3, comma 1, della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7
dicembre 2000 e all’art. 2 della CEDU, oltre che in contrasto con il
"diritto ad un processo equo", come previsto dall’art. 6 della stessa
CEDU.
Sempre a titolo integrativo della violazione dell’art. 117, primo
comma, Cost., il Tribunale ordinario di Tivoli e il Giudice di pace
di Recanati hanno evocato anche gli artt. 3 e 8 della CEDU e 1 del
Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, a loro avviso lesi
in ragione, ancora una volta, della preclusione (ravvisata nella
norma impugnata) all’integrale risarcimento del danno non
patrimoniale arrecato al bene (sfera giuridica del soggetto leso) –
tutelato dall’art. 2 della CEDU e dall’art. 1 del Protocollo
addizionale alla stessa convenzione – e, conseguentemente, della
disparita’ di trattamento nel ristoro del danno subito, in base
all’elemento causativo, all’interno del medesimo ordinamento
nazionale, oltre che dell’ostacolo che ne deriverebbe alla piena
protezione del correlato diritto alla vita familiare e privata
tutelati, appunto, dagli artt. 3 e 8 della predetta Convenzione.
3.- Entrambe le parti della controversia pendente avanti al
Giudice di pace di Torino si sono costituite innanzi a questa Corte.
La difesa del danneggiato ha chiesto l’accoglimento della
questione, per la non conseguibilita’, sulla base della normativa
impugnata, di un integrale risarcimento dei danni subiti e, in
particolare, del pregiudizio morale: in cio’ ravvisando un vulnus
anche all’art. 32 Cost.
La difesa della compagnia assicuratrice Uniqa Protezione spa ha,
a sua volta, preliminarmente dedotto la sussistenza dei presupposti
per il rinvio degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione
in punto di rilevanza della sollevata questione di legittimita’
costituzionale per effetto della sopravvenuta modifica del censurato
art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005, il cui comma secondo e’ stato
inciso dal comma 3-ter dell’art. 32 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo
delle infrastrutture e la competitivita’), convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n.
27, a tenore del quale non potrebbero dar luogo a risarcimento per
danno biologico permanente le lesioni «non […] suscettibili di
accertamento clinico strumentale obiettivo», non effettuato nella
fattispecie oggetto del giudizio principale.
Nel merito, ha escluso la violazione di ciascuno dei parametri
evocati dal rimettente.
3.1.- Nel giudizio relativo all’ordinanza del Tribunale ordinario
di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, si e’ costituita la Duomo
Uni One assicurazioni spa (quale risultante a seguito di fusione per
incorporazione tra la Duomo assicurazioni e riassicurazioni spa e la
Uni One assicurazioni spa), chiedendo che la questione venga
dichiarata inammissibile (per insufficiente esposizione della sua
rilevanza) o, in subordine, infondata.
Ha, tra l’altro, in particolare rilevato come la riparazione
integrale del danno non sia garantita dalla Costituzione e come
l’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 non abbia, di fatto, ridotto il
risarcimento del danno a mero indennizzo, mantenendo la limitazione
alla tutela del diritto inviolabile alla salute entro il perimetro
della ragionevolezza.
3.2.- Anche nel giudizio attivato dal Tribunale ordinario di
Tivoli si e’ costituita la convenuta compagnia assicuratrice
Fondiaria Sai spa, eccependo l’inammissibilita’ o, in subordine,
l’infondatezza delle questioni prospettate dal rimettente, con
argomentazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle svolte dalla
difesa della societa’ Duomo Uni One assicurazioni spa, quali
riassunte sub 3.1.
In particolare la Fondiaria Sai spa. ha posto in risalto l’errore
concettuale in cui sarebbe incorso il rimettente nel presupporre che
il valore del punto fissato dalla norma impugnata impedisca di tener
conto di tutti i pregiudizi subiti dalla persona danneggiata, con
cio’ «non censura[ndosi] la norma di legge, bensi’ una delle sue
possibili interpretazioni, per di piu’ costituzionalmente non
adeguata».
3.3.- Non vi e’ stata, invece, costituzione di parti nel giudizio
relativo alla ordinanza del Giudice di pace di Recanati.
4.- In tutti e quattro i riferiti giudizi e’ intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura
generale dello Stato.
L’interveniente ha, in linea preliminare, prospettato un profilo
generale di inammissibilita’ delle questioni sollevate dai
rimettenti, correlata alla possibilita’ di «un’interpretazione
costituzionalmente orientata della norma censurata, tenendo cioe’
conto degli orientamenti giurisprudenziali, non ancora consolidati,
riguardanti il tema del danno biologico e del danno morale, i cui
principi potrebbero orientare il giudicante verso un’interpretazione
del sistema che rispetti i precetti della Costituzione, cosi’ da
rendere non necessaria l’invocata pronuncia di illegittimita’
costituzionale».
Ha eccepito, inoltre, l’inammissibilita’ delle questioni
sollevate dal Tribunale ordinario di Brindisi e dal Giudice di pace
di Recanati, per omissione, nelle rispettive ordinanze, di una
adeguata descrizione della fattispecie concreta sub iudice, che ne
precluderebbe la verifica di rilevanza.
Nel merito, la difesa dello Stato ha escluso la violazione di
ciascuno dei parametri evocati dai rimettenti.
Quanto all’art. 2 Cost., per la ragione che «la previsione in
esame, limitata al campo dell’infortunistica da circolazione dei
veicoli e natanti, realizza un equilibrato contemperamento degli
opposti interessi in gioco, poiche’ assicura un risarcimento piu’ che
satisfattivo, in quanto commisurato all’effettiva incidenza della
microlesione subita dal danneggiato, realizzando al contempo
l’obiettivo che ha giustificato l’intervento normativo di ridurre
cioe’ "i costi complessivamente affrontati dalle societa’ di
assicurazione per l’indennizzo", vista la frequenza delle lesioni
micropermanenti in quel perimetro di casistica».
Quanto all’art. 3 Cost., poiche’, per un verso, non sussisterebbe
un trattamento deteriore del danneggiato in conseguenza di sinistro
stradale rispetto al danneggiato per altra causa, atteso che
quest’ultimo non ha ex lege copertura alcuna da parte
dell’assicuratore del danneggiante; e, per altro verso, perche’
sarebbe del pari da escludere l’ipotizzata non diversificabilita’ del
risarcimento in correlazione alle "condizioni soggettive" dei
danneggiati (da sinistro stradale), in quanto il denunciato art. 139
terrebbe conto «proprio dell’incidenza della menomazione sulle
condizioni soggettive del danneggiato, autorizzando il giudice ad
aumentare il risarcimento fino a una percentuale del 20%».
Quanto, poi, all’art. 24 Cost., perche’ nessuna "compressione del
diritto a una effettiva tutela giurisdizionale", deriverebbe dalla
normativa impugnata.
Quanto, inoltre, all’art. 76 Cost., perche’ la censurata
previsione di vincolanti valori tabellari di liquidazione delle
lesioni micropermanenti non si discosterebbe, in realta’, dai criteri
guida della legge delega n. 229 del 2003, alla luce anche dei
principi enunciati dalla sentenza n. 230 del 2010 di questa Corte.
Quanto, infine, ai parametri comunitari, poiche’, con la sentenza
23 gennaio 2014 in causa C-371/12 (Enrico e Carlo Petillo contro
Unipol assicurazioni spa), la Corte di giustizia dell’Unione europea,
sollecitata da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta, ai
sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 (TFUE), dallo stesso
Tribunale di Tivoli, che nutriva dubbi sulla compatibilita’ dell’art.
139 del d.lgs. n. 209 del 2005 con il diritto comunitario, ha
riconosciuto «conforme al diritto dell’Unione europea il sistema
risarcitorio introdotto da tale disposizione».
Conclusioni, queste, ribadite, ed ulteriormente illustrate, anche
con separate memorie depositate dall’Avvocatura nei giudizi iscritti
al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013.
5.- Con successiva memoria depositata il 1° settembre 2014, la
difesa del danneggiato C.D. (attore nel giudizio pendente innanzi al
Giudice di pace di Torino) ha replicato all’Avvocatura dello Stato,
escludendo la presupposta rilevanza della richiamata sentenza della
Corte di giustizia ai fini delle questioni di costituzionalita’ in
esame.
Cio’ in quanto quella Corte avrebbe «considerato l’art. 139 Cod.
Ass. priv. soltanto nella ristretta prospettiva della legislazione
comunitaria, sancendo che, stanti i limiti di quest’ultima, il
diritto UE non puo’ interferire, se non entro termini "minimi", con
le scelte operate dagli Stati membri quanto alle modalita’ di
liquidazione dei danni, […] senza esprimere un’opinione positiva
sul merito dell’art. 139», per cui «ogni questione di legittimita’
costituzionale della norma scrutinata dai giudici della UE rimane di
esclusiva pertinenza dell’ordinamento interno».
6.- Viceversa – secondo la difesa delle costituite compagnie
assicuratrici, affidata ai medesimi difensori, che in pari data del
1° settembre 2014 hanno depositato una unitaria memoria nei giudizi
iscritti al r.o. nn. 95 e 272 del 2012 e 60 del 2013 – la predetta
sentenza Petillo contro Unipol assicurazioni spa, pur se riferita
all’ordinamento europeo, rileverebbe, comunque, anche ai fini della
non fondatezza delle questioni sollevate dai giudici a quibus.
Quella sentenza metterebbe, infatti, «bene in evidenza che,
nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, assume rilevanza non
solo l’interesse particolare del danneggiato alla riparazione del
danno, ma anche l’interesse generale e sociale ad avere un livello
accettabile e sostenibile dei premi assicurativi all’interno di una
responsabilita’ civile che e’ sempre piu’ assicurata in forza di uno
specifico obbligo legislativo».
E cio’ comporterebbe che, in un tale quadro, non dovrebbe essere
considerato solo il livello del risarcimento ma anche il livello dei
premi assicurativi per evitare che l’aumento del risarcimento, che
riguarda i soli danneggiati, comporti automaticamente l’aumento dei
premi che, invece, sono pagati da tutti. E sarebbe proprio in questa
prospettiva – che mira a «contemperare l’esigenza di riparazione del
danno con l’esigenza sociale della riduzione dei costi assicurativi a
carico del sistema» – che troverebbe giustificazione la limitazione
del risarcimento del danno di lieve entita’.

Considerato in diritto

1.- Con le quattro ordinanze in epigrafe – che, per la
sostanziale identita’ di oggetto, possono congiuntamente esaminarsi –
il Giudice di pace di Torino, i Tribunali ordinari di Brindisi –
sezione distaccata di Ostuni, e di Tivoli, in composizione
monocratica, ed il Giudice di pace di Recanati hanno, in relazione a
vari parametri, sollevato questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), da ora anche «cod. ass.»
2.- La norma impugnata, nel testo in vigore, ratione temporis,
all’atto della introduzione dei giudizi a quibus:
– stabilisce, al comma 1, che «Il risarcimento del danno
biologico per lesioni di lieve entita’, derivanti da sinistri
conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e’
effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e’ liquidato per i
postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo
crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidita’; tale importo e’ calcolato in base
all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita’ del
relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6
[…];
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e’ liquidato un
importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di
inabilita’ assoluta; in caso di inabilita’ temporanea inferiore al
cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente
alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno»;
– precisa, al comma 2, che «Agli effetti di cui al comma 1, per
danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
all’integrita’ psico-fisica della persona suscettibile di
accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle
attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacita’ di produrre reddito»;
– aggiunge, al comma 3, che «L’ammontare del danno biologico
liquidato ai sensi del comma 1 puo’ essere aumentato dal giudice in
misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento
delle condizioni soggettive del danneggiato»;
– dispone, al comma 4, che «Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e
con il Ministro delle attivita’ produttive, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla
integrita’ psicofisica comprese tra uno e nove punti di invalidita’»;
– prevede, al comma 5, che gli importi indicati nel comma 1,
siano «aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle
attivita’ produttive, in misura corrispondente alla variazione
dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall’ISTAT»;
– indica, infine, al comma 6, i coefficienti moltiplicatori
applicabili a ciascun punto percentuale di invalidita’, da 1 a 9.
3.- L’art. 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitivita’), convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012 n. 27, ha poi, al suo
comma 3-ter, disposto che «Al comma 2 dell’articolo 139 […] e’
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di
lieve entita’, che non siano suscettibili di accertamento clinico
strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per
danno biologico permanente"»; e, nel successivo suo comma 3-quater,
ha ulteriormente aggiunto che «Il danno alla persona per lesioni di
lieve entita’ di cui all’articolo 139 […], e’ risarcito solo a
seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l’esistenza della lesione».
3.1.- Tali nuove disposizioni – che, in quanto non attinenti alla
consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione,
bensi’ solo al momento successivo del suo accertamento in concreto,
si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorche’
relativi a sinistri verificatisi in data antecedente alla loro
entrata in vigore) – rispettivamente comportano, per tali lievi
lesioni:
– la necessita’ di un "accertamento clinico strumentale" (di un
referto di diagnostica, cioe’, per immagini) per la risarcibilita’
del danno biologico permanente;
– la possibilita’ anche di un mero riscontro visivo, da parte del
medico legale, per la risarcibilita’ del danno da invalidita’
temporanea.
3.2.- Il riferito ius superveniens non pone, per altro, un
problema di restituzione degli atti, per rivalutazione della
persistenza della rilevanza delle questioni sollevate dai Tribunali
ordinari di Brindisi e di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati,
atteso che le rispettive ordinanze di rimessione danno atto che, nei
sottostanti giudizi, l’accertamento strumentale introdotto dal comma
3-ter dell’art. 32 del citato d.l. n. 1 del 2012 e’ stato, comunque,
gia’ espletato.
Dal contenuto dell’odierno provvedimento di rimessione del
Giudice di pace di Torino (che, sul piano fattuale, supera le carenze
descrittive che avevano comportato la dichiarazione di
inammissibilita’ delle identiche questioni gia’ in precedenza
sollevate da detto giudice, di cui alla sentenza n. 157 del 2011
della Corte costituzionale) non emerge, viceversa che sia stato, nel
corrispondente giudizio, effettuato quell’accertamento strumentale,
che condiziona la risarcibilita’ delle lesioni "permanenti" di lieve
entita’.
Cio’ non ostante, la restituzione degli atti non si rende
necessaria neppure nei confronti di detto rimettente – e va, quindi,
respinta la richiesta pregiudiziale in tal senso formulata dalla
convenuta societa’ Uniqa Protezione – poiche’ la questione, sollevata
in ragione delle rigidita’ degli importi tabellari di liquidazione
del danno biologico e della non prevista risarcibilita’ anche
dell’eventuale danno morale, resta, per tali profili, comunque,
rilevante con riguardo al danno biologico "temporaneo" – di cui alla
lettera b) del comma 1, dell’impugnato art. 139 – la cui liquidazione
pure rientra nel petitum di quel giudizio.
4.- Nella prospettazione sostanzialmente comune ai quattro
giudici a quibus, il meccanismo tabellare di risarcimento del danno
biologico (permanente o temporaneo) da lesioni di lieve entita’
derivanti da sinistro stradale, introdotto dal censurato art. 139 del
d.lgs. n. 209 del 2005, darebbe luogo ad un sistema indennitario che
limiterebbe la piena riparazione del danno, ancorandolo a livelli
pecuniari riconosciuti, per via normativa, equi ex ante, ma che – sia
per la rigidita’ dell’aumento percentuale dell’importo nella misura
massima del quinto (20%), sia per la (ritenuta) impossibilita’ di
liquidare l’eventuale, non contemplato, danno morale – non
consentirebbe una adeguata personalizzazione del danno e
determinerebbe, di conseguenza, una disparita’ di trattamento in
relazione al riconoscimento del diritto al suo integrale ristoro, in
base al diverso elemento causativo del danno stesso, oltre che
un’ingiustificata prevalenza della tutela dell’esercizio
dell’attivita’ assicurativa rispetto alla tutela della lesione del
diritto inviolabile alla salute.
Da cio’, appunto, il denunciato contrasto con gli evocati
parametri costituzionali – artt. 2, 3, 24, 32, oltreche’ 76 – e –
secondo i Tribunali ordinari di Brindisi e di Tivoli, ed il Giudice
di pace di Recanati – anche con quelli interposti delle disposizioni
europee (art. 6 del Trattato sull’Unione europea – TUE; artt. 2, 3,
6, 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle liberta’ fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 – CEDU – e art. 1 del
Protocollo addizionale alla medesima Convenzione; artt. 1 e 3, comma
1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), conducenti alla ulteriore
violazione dell’art. 117, primo comma, Cost.
5.- L’eccezione di inammissibilita’ delle sollevate questioni,
formulata dall’Avvocatura dello Stato, in ragione della possibilita’
di una interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa
impugnata, non e’ fondata.
Ciascuno dei giudici rimettenti non ha, infatti, omesso di
verificare la possibilita’ di una siffatta interpretazione –
omissione suscettibile, appunto, di condurre ad una declaratoria di
inammissibilita’ alla stregua della giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo: ordinanze n. 322, n. 242, n. 198 e n. 110 del 2013) – ma,
in esito a tale compiuta verifica, ha ritenuto di escluderla.
Per cui la non condivisione di una tale valutazione non rileva
piu’ in termine di ammissibilita’ – ma solo, in tesi, di eventuale
non fondatezza – della questione in esame.
6.- Del pari non fondate sono le ulteriori eccezioni di
inammissibilita’, dedotte nell’interesse delle compagnie
assicuratrici e della Presidenza del Consiglio dei ministri, relative
alla prospettata insufficiente descrizione della vicenda concreta
oggetto dei giudizi a quibus pendenti dinanzi al Tribunale ordinario
di Brindisi – sezione distaccata di Ostuni, e al Tribunale ordinario
di Tivoli.
Quei giudici hanno, infatti, adeguatamente motivato l’effettiva
rilevanza delle questioni sollevate – in ragione dell’oggetto delle
azioni innanzi ad essi proposte [risarcitorie per lesioni di lieve
entita’ dipendenti causalmente dalla circolazione di veicoli a
motore] e delle tipologie di inabilita’ riscontrate sulla base, come
detto, di appositi accertamenti medico-legali – ritenendo non
conseguibile il correlativo integrale risarcimento in applicazione
dei censurati criteri tabellari.
7.- Nel merito, e’ preliminare l’esame del profilo di dedotta
violazione dell’art. 76 della Costituzione.
Al riguardo, i rimettenti hanno sostenuto che il limite alla
risarcibilita’ delle lesioni lievi da sinistro stradale – introdotto
dalla norma delegata di cui al censurato art. 139 del d.lgs. n. 209
del 2005 – non rientri tra i criteri direttivi della legge di delega
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita’ della
regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di
semplificazione 2001) e contrasti anzi con il suo principio
ispiratore, volto alla tutela del consumatore – parte debole.
Tale prospettazione non puo’ essere, pero’, condivisa.
La citata legge di delega n. 229 del 2003 prevedeva
espressamente, infatti, al comma 1 del suo art. 4, che il Governo
fosse delegato a provvedere «ai sensi e secondo i principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997 n. 59
[Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa], come sostituito
dall’articolo 1 della presente legge».
Conseguiva da cio’ che, nel dare attuazione alla suddetta delega,
il legislatore delegato avrebbe dovuto – ai sensi dell’art. 20, comma
3, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997 – «definire il
riassetto normativo» e la «codificazione della normativa primaria
regolante la materia», confermando, quindi, se del caso, le norme
previgenti. E poiche’ tra queste rientrava l’art. 5, comma 4, della
legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e
regolazione dei mercati), avente lo stesso tenore del censurato art.
139 del d.lgs. n. 209 del 2005, e’ evidente come il legislatore
delegato del 2005 si sia mosso lungo il binario di scelte rientranti
nella fisiologica attivita’ di riempimento che lega i due livelli
normativi, della legge di delega e del decreto delegato.
Il che, appunto, esclude che sia, nella specie, ravvisabile la
denunciata violazione dell’art. 76 Cost.
8.- Non pertinenti, e, comunque non fondate sono poi le censure
di violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 6 della CEDU, poiche’ la
limitazione del diritto risarcitorio, che i rimettenti paventano,
attiene alla garanzia dell’oggetto di tale diritto, e non all’aspetto
della azionabilita’ in giudizio – che quei parametri tutelano – la
quale non e’ in alcun modo pregiudicata dalla norma denunciata.
9.- Manifestamente non fondata e’ poi la censura di violazione
dell’art. 3 Cost., in entrambi i profili della sua declinazione.
Quanto al primo, perche’ la prospettazione di una disparita’ di
trattamento – che, in presenza di identiche (lievi) lesioni, potrebbe
conseguire, in danno delle vittime di incidenti stradali, dalla
applicazione della normativa impugnata, in quanto limitativa di una
presunta maggiore tutela risarcitoria riconoscibile a soggetti che
quelle lesioni abbiano riportato per altra causa – e’ smentita dalla
constatazione che, nel sistema, la tutela risarcitoria dei
danneggiati da sinistro stradale e’, viceversa, piu’ incisiva e
sicura, rispetto a quella dei danneggiati in conseguenza di eventi
diversi.
Infatti solo i primi, e non anche gli altri, possono avvalersi
della copertura assicurativa, ex lege obbligatoria, del danneggiante
– o, in alternativa, direttamente di quella del proprio assicuratore
– che si risolve in garanzia dell’an stesso del risarcimento.
Mentre, a sua volta, l’assunto per cui gli introdotti limiti
tabellari non consentirebbero di tener conto della diversa incidenza
che pur identiche lesioni possano avere nei confronti dei singoli
soggetti, trascura di dare adeguato rilievo alla disposizione di cui
al comma 3 del denunciato art. 139, in virtu’ della quale e’
consentito al giudice di aumentare fino ad un quinto l’importo
liquidabile ai sensi del precedente comma 1, con «equo e motivato
apprezzamento», appunto, «delle condizioni soggettive del
danneggiato».
10.- La lesione degli ulteriori parametri costituzionali ed
europei evocati dai rimettenti e’ duplicemente motivata: in ragione
sia dalla non prevista (e quindi a loro avviso esclusa)
liquidabilita’ del danno morale, sia del "limite" apposto dalla
normativa impugnata alla integrale risarcibilita’ del danno
biologico.
10.1.- In relazione al primo dei due suindicati profili, la
questione non e’ fondata per erroneita’ della sua premessa
interpretativa.
E’ pur vero, infatti, che l’art. 139 cod. ass. fa testualmente
riferimento al "danno biologico" e non fa menzione anche del "danno
morale".
Ma, con la sentenza n. 26972 del 2008, le sezioni unite della
Corte di cassazione hanno ben chiarito (nel quadro, per altro,
proprio della definizione del danno biologico recata dal comma 2 del
medesimo art. 139 cod. ass.) come il cosiddetto "danno morale" – e
cioe’ la sofferenza personale suscettibile di costituire ulteriore
posta risarcibile (comunque unitariamente) del danno non
patrimoniale, nell’ipotesi in cui l’illecito configuri reato –
«rientra nell’area del danno biologico, del quale ogni sofferenza,
fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente».
La norma denunciata non e’, quindi, chiusa, come paventano i
rimettenti, alla risarcibilita’ anche del danno morale: ricorrendo in
concreto i presupposti del quale, il giudice puo’ avvalersi della
possibilita’ di incremento dell’ammontare del danno biologico,
secondo la previsione, e nei limiti, di cui alla disposizione del
citato comma 3.
10.2.- Anche in relazione all’ulteriore profilo del «limite»
all’integrale risarcimento del danno alla persona – che i giudici a
quibus addebitano alla norma impugnata di avere illegittimamente
introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale – la
questione, in relazione ai medesimi parametri di cui sopra, non e’
fondata.
10.2.1.- Questa Corte (nella occasione, in particolare, della
denunciata previsione di limiti alla responsabilita’ del vettore
aereo in tema di trasporto di persone) ha gia’ chiarito come non si
configuri ipotesi di illegittimita’ costituzionale per lesione del
diritto inviolabile alla integrita’ della persona ove la disciplina
in contestazione sia volta a comporre le esigenze del danneggiato con
altro valore di rilievo costituzionale, come, in quel caso, il valore
dell’iniziativa economica privata connesso all’attivita’ del vettore
(sentenza n. 132 del 1985).
A sua volta, la Corte di cassazione, con la gia’ ricordata
sentenza n. 26972 del 2008, ha puntualizzato come il bilanciamento
tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarieta’
(di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell’art. 2 Cost.)
comporti che non sia risarcibile il danno per lesione di quei diritti
che non superi il «livello di tollerabilita’» che «ogni persona
inserita nel complesso contesto sociale […] deve accettare in
virtu’ del dovere di tolleranza che la convivenza impone».
Al bilanciamento – che doverosamente va operato tra i valori
assunti come fondamentali dalla nostra Costituzione ai fini della
rispettiva, complessiva, loro tutela – non si sottraggono neppure i
diritti della persona consacrati in precetti della normativa europea
– ove questi vengano, come nella specie, in rilievo come parametri
del giudizio di costituzionalita’, per interposizione ex art. 117,
primo comma, Cost. – poiche’, come pure gia’ precisato, «A differenza
della Corte EDU, questa Corte […] opera una valutazione sistemica e
non isolata dei valori coinvolti dalle norme di volta in volta
scrutinate» (sentenza n. 264 del 2012).
10.2.2.- Il controllo di costituzionalita’ del meccanismo
tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal
censurato art. 139 cod. ass. – per il profilo del prospettato vulnus
al diritto all’integralita’ del risarcimento del danno alla persona –
va, quindi, condotto non gia’ assumendo quel diritto come valore
assoluto e intangibile, bensi’ verificando la ragionevolezza del suo
bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della
disciplina censurata.
Orbene, in un sistema, come quello vigente, di responsabilita’
civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata –
in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di
garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini
solidaristici, e nel quale l’interesse risarcitorio particolare del
danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale,
degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei
premi assicurativi – la disciplina in esame, che si propone il
contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il
vaglio di ragionevolezza.
Infatti, l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del
danno – attinente al solo specifico e limitato settore delle lesioni
di lieve entita’ e coerentemente riferito alle conseguenze
pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi
(nove) gradi della tabella – lascia, comunque, spazio al giudice per
personalizzare l’importo risarcitorio, risultante dalla applicazione
delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino
ad un quinto, in considerazione delle condizioni soggettive del
danneggiato.
Del resto, sulla base di analoghe considerazioni, anche la Corte
di giustizia della Unione europea, adita con rinvio pregiudiziale
dallo stesso Tribunale di Tivoli, odierno rimettente, nella sentenza
23 gennaio 2014, in causa C-371/12, E. e C. Petillo contro Unipol
assicurazioni, ha escluso la prospettata incompatibilita’ dell’art.
139 cod. ass. con le direttive europee.
11.- Conclusivamente le questioni sollevate dai rimettenti sono,
sotto ogni profilo, non fondate.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara non fondata la questione di legittimita’ costituzionale
dell’art. 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
(Codice delle assicurazioni private), sollevata dal Giudice di pace
di Torino, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76 della
Costituzione; dal Tribunale ordinario di Brindisi – sezione
distaccata di Ostuni, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 32, 76, e
con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 2 e 6
della CEDU, 6 del Trattato dell’Unione europea, e 1 e 3, comma 1,
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; dal
Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati, per
contrasto con i medesimi artt. 2, 3, 24, 32, 76 Cost. e con l’art.
117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 e 8 della CEDU e 1
del Protocollo addizionale alla Convenzione medesima, con le
rispettive ordinanze in epigrafe indicate.

Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2014.

F.to:
Giuseppe TESAURO, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 ottobre 2014.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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