Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-09-2011) 12-10-2011, n. 36802 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.A., già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno giusto il decreto in via definitiva emesso dalla corte di appello di Bari, in funzione di giudice della prevenzione, in data 1.10.2009, ricorre per cassazione avverso il decreto 27.1/4.2.2011 della stessa corte che confermava il rigetto dell’istanza di revoca della misura disposto con il pregresso decreto del tribunale di Bari in data 23.6/17.9.2010, deducendo l’assoluta mancanza di motivazione in merito alle circostanze deponenti anche per l’attenuazione della pericolosità.

Il ricorso non va accolto perchè infondato.

Premesso che l’impugnativa non concerne il provvedimento costitutivo della misura di prevenzione genetica, ma il provvedimento che ha rigettato l’istanza di revoca della misura di prevenzione come in definitiva determinata quanto alla durata con il provvedimento dell’1.10.2009, il ricorrente valorizza l’intervenuta assoluzione dal reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, circostanza che comporterebbe la verifica in positivo della cessata pericolosità sociale. Ma il giudizio originario di pericolosità sociale rimane ben fermo in forza, come correttamente ha argomentato la Corte, di ulteriori, accertati e non certo caducati comportamenti di spaccio di stupefacenti, nonchè di ancora accertati collegamenti con esponenti del clan mafioso Strisciuglio, discorso giustificativo giudiziale che non può certo essere depotenziato per l’avvenuta assoluzione di uno solo dei reati come contestati e considerati ai fini del giudizio di pericolosità sociale. Non vale in proposito, perchè affatto documentata, l’asserzione, perciò stesso apodittica, della assoluzione da "tutte le imputazioni contestate", perchè gli atti quell’asserto smentiscono e per l’assorbente rilievo che la pericolosità può essere desunta da indizi gravi e sintomatici di pericolosità che non necessariamente si ricollega a specifiche condotte criminose.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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