T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 11-11-2011, n. 1673 Provvedimenti contingibili ed urgenti Sindaco

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A. I ricorrenti sono proprietari di un’antica villa e del circostante terreno, delimitato da un muro di cinta dell’altezza di circa 3 metri che costeggia la strada comunale denominata via Sbusa.

B. Nel 2007 il Comune di Verona avviava un procedimento, ai sensi degli artt. 40 e 41 del Regolamento Edilizio, per la salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità delle persone in transito lungo la via Sbusa al fine di ovviare alla situazione di pericolo determinata dalle crepe e dalle protuberanze esistenti lungo la parete del muro di cinta nella parte prospiciente la detta strada.

I ricorrenti, all’esito della perizia geologica commissionata per accertare lo stato di fatto del muro, comunicavano all’Amministrazione comunale le due tipologie di interventi individuate per prevenire ulteriori deformazioni e il Comune di Verona, con ordinanza dell’11.6.2008, ordinava di provvedere al consolidamento del muro, secondo quanto previsto dalla perizia di parte, nonché di eseguire le opere di contenimento atte a eliminare ogni eventuale futuro pericolo per l’incolumità e l’integrità delle persone.

C. I ricorrenti, quindi, prestavano ottemperanza alla predetta ordinanza comunale, effettuando i lavori di consolidamento del muro di cinta e, segnatamente, inserendo all’interno dello stesso una serie di barre in ferro, fissate con apposite piastre di ancoraggio a forma di stella, sporgenti circa 2 cm. Conseguentemente il 24.11.2008 il Comune di Verona archiviava il rammentato procedimento.

D. Con nota prot. n. 229533 del 14.9.2010 il Comune di Verona comunicava l’avvio di un nuovo procedimento relativo al tratto di muro di proprietà dei ricorrenti prospiciente la via Sbusa poiché l’inserimento delle piastre di ancoraggio a stella nella parte rigonfiata della recinzione, avendo determinato un restringimento del sedime stradale, comprometteva la viabilità e imponeva loro la definitiva sistemazione del manufatto de quo mediante la sua integrale demolizione e il conseguente rifacimento per una lunghezza di circa 30 metri.

E. Nonostante le osservazioni presentate dai ricorrenti in ordine al carattere definitivo degli interventi attuati in ottemperanza all’ordinanza comunale del 2008 e all’inidoneità di una sporgenza di 2 cm. a dare luogo a un significativo restringimento del sedime stradale, con il provvedimento impugnato l’Amministrazione comunale intimava, ai sensi dell’art. 54 T.U. Enti locali, di attivarsi per l’acquisizione dei necessari titoli abilitativi e di realizzare i lavori di messa in sicurezza e di allargamento di via Sbusa, secondo il computo metrico estimativo allegato alla comunicazione di avvio del procedimento.

F. Avverso il suddetto provvedimento gli interessati hanno proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.

G. Il Comune di Verona, ritualmente costituito in giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso.

H. Il Ministero dell’Interno, ritualmente costituito in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso nei soli limiti in cui risultino impugnati atti formalmente imputabili all’Amministrazione statale.

I. Con l’ordinanza n. 315 del 7.4.2011 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari, ritenendo sussistente il fumus del ricorso sotto il profilo dell’assenza dei requisiti della contingibilità e dell’urgenza richiesti dall’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000.

L. Alla pubblica udienza del 27.10.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene conveniente esaminare congiuntamente le censure che presentano contenuti analoghi o comunque strettamente connessi.

1.1. I ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’ordinanza gravata per eccesso di potere per carenza dei presupposti e sviamento, non ricorrendo nella fattispecie in esame i requisiti della contingibilità e dell’urgenza prescritti dall’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, nonché per travisamento dei fatti giacché l’Amministrazione comunale ha posto a fondamento del provvedimento delle circostanze di fatto non corrispondenti al vero in quanto gli interventi effettuati sul muro di cinta nel 2008 avevano carattere definitivo, come si ricava anche dall’ordinanza comunale n. 831 dell’11.6.2008, e gli spanciamenti e le placche di ancoraggio determinano una restrizione del sedime stradale di non più di 5/6 centimetri, inidonea a rendere difficoltoso il transito dei mezzi di soccorso lungo la via Sbusa la cui ampiezza va da 2,12 ml. a 2,30 ml.. I ricorrenti evidenziano, infine, la manifesta illogicità e l’irragionevolezza del provvedimento impugnato in considerazione dell’incongruità degli interventi imposti dal Comune di Verona rispetto alle finalità perseguite e al risultato in concreto ottenibile, nonché l’inesigibilità delle misure oggetto dell’ordinanza gravata per contrasto con i principi del giusto indennizzo e di tipicità giacché si impone ai proprietari del muro di allargare la strada comunale via Sbusa, a seguito dell’acquisizione dei titoli legittimanti, senza che venga adottato alcun atto di carattere ablatorio.

2. Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni.

2.1. Il Collegio ritiene di dover confermare quanto già affermato in sede cautelare, non ricorrendo nel caso di specie il requisito della contingibilità e apparendo dubbio, dalla lettura della motivazione del provvedimento impugnato, anche quello dell’urgenza, atteso che non vi sono elementi circostanziati circa l’impossibilità del transito per via Sbusa dei mezzi di soccorso.

2.2. Secondo il costante e consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, il potere di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, in base al quale il Sindaco, nella sua qualità di ufficiale di Governo, "adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti " è esercitabile solo quando si tratti di affrontare situazioni eccezionali ed imprevedibili, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità (cfr. da ultimo T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 15.3.2011, n. 134).

2.3. È, inoltre, ius receptum che l’ordinanza contingibile e urgente debba contenere una specifica e puntuale motivazione circa la sussistenza in concreto degli elementi giustificativi dell’esercizio del potere, con indicazione dell’istruttoria compiuta e dei presupposti di fatto considerati, posto che il potere di emanare tale tipologia di atti presuppone la necessità di provvedere, con immediatezza, in relazione a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.

2.4. Orbene, nel caso di specie, dalla lettura del provvedimento impugnato, si evince che la situazione di restringimento del sedime stradale alla quale si intende ovviare con l’ordinanza ex art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, avrebbe avuto origine dall’inserimento delle placche di ancoraggio nel muro di proprietà dei ricorrenti, avvenuto, peraltro, in ottemperanza ad altro precedente provvedimento comunale n. 831/2008, e che tale restringimento "potrebbe potenzialmente impedire il passaggio di mezzi di sicurezza". La stessa Amministrazione, inoltre, afferma "benché originatasi nel corso degli anni la situazione attualmente riscontrata è tale da necessitare di interventi urgenti: il trascorrere del tempo infatti può solo aggravare e non certo eliminare la pericolosità" e che la contingibilità, eccezionalità e imprevedibilità della predetta situazione troverebbero la loro ragion d’essere nel "grave stato di pericolo per l’incolumità delle persone".

2.5. Ne discende, quindi, che nel caso in esame non sono indicati e illustrati i presupposti di fatto per l’esercizio del potere atipico di ordinanza attribuito al Sindaco per far fronte a specifiche situazioni contingibili di pericolo, né l’uso del detto potere appare giustificato dall’impossibilità di adottare atti tipici, in presenza di presupposti indicati da specifiche normative di settore, tenuto altresì conto del fatto che si impongono ai ricorrenti lavori di demolizione del muro e di allargamento della strada comunale che hanno carattere definitivo e immodificabile (cfr. T.A.R. Toscana, sez. II, 24.8.2010, n. 4876).

2.6. A tale ultimo riguardo va, inoltre, evidenziato che il ricorso al potere di ordinanza contingibile ed urgente non può assumere, in relazione al suo scopo, carattere di continuità e stabilità di effetti divenendo suscettibile di stabile regolazione delle situazioni cui si riferisce (cfr. T.A.R. Veneto, sez. III, 23.3.2011, n. 487; T.A.R. Toscana, sez. II, 24.8.2010, n. 4876).

3. Merita, da ultimo, di essere rammentato che l’orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio ha trovato conferma anche nella recente sentenza della Corte Costituzionale n. 115 del 7.4.2011 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’art. 6 del decretolegge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti", così consentendo che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti provvedimenti a "contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato", al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza.

3.1. Il Giudice delle leggi ha affermato che "contingibilità e urgenza, infatti, dovrebbero rappresentare "presupposto, condizione e limite" per una disciplina che consenta il superamento, sia pure nell’ambito dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni vigenti in rapporto ad una determinata materia, e che attribuisca un potere siffatto "in capo ad un organo monocratico, in luogo di quello ordinariamente deputato". Per tale ragione, le norme in materia di ordinanze dovrebbero assicurare indefettibilmente il contenuto provvedimentale delle medesime, in rapporto all’obbligo di motivazione e all’efficacia nel tempo" (cfr. Corte Cost.7.4.2011, n. 115).

4. Per tali ragioni il ricorso è meritevole di accoglimento e, per l’effetto, va annullato il provvedimento impugnato.

5. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le Amministrazioni resistenti in solido alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), per spese generali, diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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