Cons. Stato Sez. III, Sent., 12-11-2011, n. 5996 Infermità per causa di servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’attuale appellante, già ricorrente in primo grado, ha cominciato a prestare servizio quale infermiere presso l’Ospedale di Velletri nel giugno 1979, all’età di 26 anni. Il suo rapporto di lavoro era dapprima a titolo temporaneo e precario (ma, a quanto pare, non vi sono state discontinuità rilevanti); dal dicembre 1980 egli è stato inquadrato in ruolo come infermiere generico e dal settembre 1983 quale infermiere professionale.

Nel 1987, all’età di 34 anni, e dopo otto anni di servizio, l’interessato è risultato affetto da "cardiopatia ipertensiva, vasculopatia arteriosclerotica, dislipidemia, ectasia aortica" (doc. 10 nel fascicolo del ricorrente in primo grado). In conseguenza di queste infermità nel 1990 è stato dichiarato inidoneo al servizio quale infermiere ed assegnato a lavoro di tipo sedentario ed amministrativo (ibidem).

Con atto del 25 agosto 1990 l’interessato ha presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità "vasculopatia polidistrettuale, ipertensione arteriosa, insufficienza coronarica, ipercolesterolemia".

La Commissione medicolegale dell’Ospedale Militare Roma Cecchignola, con atto del 21 settembre 1994 ha espresso il parere che l’infermità in diagnosi "non è stata contratta in servizio, e non per causa di servizio".

Con delibera del 7 aprile 1997, l’amministratore dell’ente sanitario ha definito la pratica rigettando – in conformità al parere – la domanda di riconoscimento della causa di servizio.

2. L’interessato ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Il T.A.R., con sentenza pubblicata il 25 settembre 2006, ha respinto il ricorso.

L’interessato ha quindi proposto appello davanti a questo Consiglio.

L’ente datore di lavoro (Azienda U.S.L. RM H di Albano Laziale) non si è costituito.

3. Questo Collegio osserva che a carico del provvedimento impugnato non vengono dedotti vizi attinenti alla regolarità del procedimento, al rispetto di normative specifiche, e simili. In buona sostanza le contestazioni investono unicamente la congruità dell’apprezzamento tecnicodiscrezionale della Commissione medicolegale che ha escluso la dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Ora, come già giudicato dal T.A.R., il rapporto causale fra il servizio prestato e l’infermità appare del tutto indimostrato.

Da un lato, non emerge dal tipo e dalle modalità della prestazione lavorativa (infermiere in reparto ortopedico) alcuno specifico fattore nocivo; non vi è ragione per ritenere che all’interessato siano state richieste prestazioni eccedenti, per quantità e/o qualità, le ordinarie mansioni inerenti alla sua qualifica.

Dall’altro lato, le comuni conoscenze ed esperienze mostrano che disturbi circolatori come quelli sofferti dall’appellante insorgono a carico di persone che svolgono le più diverse attività lavorative o anche nessuna; e che non vi sono evidenze statistiche che indichino una speciale correlazione con determinate prestazioni lavorative.

4. Nel caso in esame, inoltre, come pure osservato dal T.A.R., il fatto stesso che la malattia sia stata diagnosticata nel giugno 1987, ossia quando l’interessato aveva solo 34 anni di età e 8 di servizio, lascia intendere che alla base vi fosse una rilevante predisposizione, e che verosimilmente la malattia si sarebbe ugualmente manifestata anche in condizioni lavorative radicalmente diverse.

Si può aggiungere che dalla cartella clinica del 20 maggio 1987, compilata dal dott. Silori (documento 2 della produzione del ricorrente in primo grado) si legge fra l’altro che "il paziente riferisce la presenza di ipercolesterolemia da circa 8 anni con valori oscillanti da 300 a 400 mg %" e che "fino a 4 giorni fa fumava 20 sigarette pro die". Le premesse dei successivi disturbi erano dunque ben presenti ed evidenziate sin dall’inizio dell’attività lavorativa.

5. In conclusione, l’appello va respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendovi stata costituzione di controparti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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